di Emanuele Tumino*
Il reato di invasione di terreni o edifici
Il reato in esame, è collocato nel Titolo XIII, Capo I e più specificamente nei Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone del codice penale ed esattamente all’art. 633, e recita quanto segue:
Chiunque invade (637) arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (649).
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata (112; 5852; 634; 639 bis; 649).
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata...