Niente
inganni per chi compra l’auto. Il prezzo offerto in pubblicità
deve comprendere tutte le spese, evitando che l’acquirente possa
essere gravato di altri oneri a sorpresa. Questo il parere dell’Autorità
per la Garanzia delle telecomunicazioni, alto organismo creato a difesa
degli utenti di giornali, radio e televisione nonché, data la vasta
portata dei mass media, dei consumatori in generale.
L’asterisco in miniatura con tanto di precisazioni in minuscolo,
scritte fitte fitte, possono ben salvare la forma, ma a garanzia della
sostanza si devono poter leggere tutte le indicazioni di dettaglio per
calcolare il prezzo finale. Altrimenti il messaggio pubblicitario è
ingannevole e scattano le pesanti sanzioni del decreto legislativo n.
74/92 (modificato dal D.leg.vo 67/2000). Attenzione
alla pubblicità fotografica, poi, perché se è subliminale,
se si nasconde tra le pieghe di un servizio di moda, o di costume, se
da quell’auto scende il noto calciatore o il cantante di grido, sono
guai seri per giornalista ed editore.A risvegliare l’interesse dell’Autorità per le comunicazioni
sono ordinariamente le associazioni dei consumatori, ma sempre più
spesso sugli inserti pubblicitari di quotidiani e rotocalchi si posa la
lente di ingrandimento di qualche attento lettore che, ritagliato con
le forbici il "pezzo" incriminato, prende carta e penna e spedisce
il tutto con un bell’esposto alla Presidenza del Consiglio da cui
l’organismo di controllo dipende. E’ successo così, per
esempio per la pubblicità della Ford focus apparsa su una pagina
di un quotidiano locale ferrarese (Del. 352/01/CONS del 12.9.2001). Un
attento lettore dopo essersi scervellato a far tornare i conti sul prezzo
del prestigioso veicolo, messo in promozione pubblicitaria, si è
accorto che la cifra finale non tornava: impossibile dunque capire il
costo finale del veicolo su strada. Di qui il sospetto di pubblicità
ingannevole poiché non risultavano evidenziate con esattezza
le condizioni di vendita aggiuntive come ad esempio la tassa IPT, le
spese di rottamazione di altra vettura e così via. Ad
esposto inoltrato, in automatico, scatta la procedura prevista dal decreto
74/92 che prevede, in linea con un consolidato principio di difesa,
la partecipazione anche dell’agenzia pubblicitaria incolpata. Oggetto
di indagine, nel caso di Ferrara, le versioni e gli allestimenti cui
si riferivano i prezzi pubblicizzati; i prezzi effettivamente praticati
alla clientela nei saloni per la Focus ed il numero di auto vendute,
distinguendo sulla base della versione e dell’allestimento; eventuali
condizioni di vendita per ottenere il prezzo pubblicizzato (esempio
necessità di rottamare un altro veicolo). Non basta: sotto esame
sono finiti pure i dettagli come le condizioni alle quali veniva incluso
nel prezzo pubblicizzato anche il climatizzatore; la durata delle offerte
propagandate e l’eventuale proroga nel tempo; la pianificazione
generale della campagna dei messaggi promozionali in questione andando
a ricercare tutti i quotidiani su cui la formula era stata pubblicata
e quelli pronti per pubblicarla in futuro. Come si vede un’indagine
in piena regola, dettagliata e pignola. Il tutto per concludere che
effettivamente il lettore ferrarese aveva visto giusto. L’impostazione
complessiva del messaggio, è questa la regola che se ne deduce,
non deve lasciare intendere, in assenza di ulteriori specificazioni,
che il prezzo indicato nell’offerta sia comprensivo di tutte le
spese, quando poi in realtà l’utente rischia di essere gravato
da altri costi (come la tassa IPT e il costo di rottamazione). Più
complicato l’esame del caso "Smart Cabrio" sollevato
da un consumatore infastidito dal servizio fotografico messo a corredo
di un articolo sul periodico "Gioia" dove una famosa attrice,
oggetto della servizio giornalistico, veniva immortalata mentre scendeva
dal mini bolide targato Daimler Chrysler. Sotto
inchiesta in questo caso sono finiti il fior fiore di giornalisti e
fotografi attinti dal terribile sospetto di avere occultamente promosso
più che la bellissima attrice la graziosa automobilina. Anche
in questo caso l’indagine si è svolta a 360°, ma sul
terreno più impervio ed accidentato della pubblicità occulta.
La domanda di fondo, però, risultava semplicissima: quell’auto
nella foto era funzionale al gusto ed alla personalità dell’avvenente
attrice, oppure rispondeva a finalità squisitamente promozionali
del veicolo medesimo. La Daimler Chrysler si è chiamata fuori
con una lunga ed articolata memoria; la giornalista si è associata
alle considerazioni espresse dalla potente casa automobilistica, il
fotografo, da parte sua, ha escluso ogni maliziosa deviazione rispetto
al proprio intento artistico di raffigurare l’attrice nel suo più
naturale modo di essere. D’altra
parte l’auto era stata affittata in loco, non si trattava di un
modello nuovo ma già lanciato da mesi a livello pubblicitario
e, cosa più importante, era una piccola passione dell’attrice
oggetto del servizio fotografico. Ed infine, su un set così piccolo
cosa si poteva mettere di meglio che una minuscola Smart ? Ne
desumiamo un’altra regola: non rappresenta pubblicità occulta
l’esposizione di un bene che si contestualizza con le finalità
giornalistiche dell’articolo di stampa. Parere
assolutorio, quindi, questa volta dell’Autorità delle Comunicazioni
(Del. 5/02/CONS del 9.1.2002) e la piccola Smart si è salvata. Attenti
alla pubblicità ingannevole ed alle sirene dei messaggi subliminali.
L’auto è un pezzo di ferro, un mezzo di locomozione, uno
strumento. Non cedete al fascino patinato delle quattro ruote più
costose del mondo.
*
Funzionario della Polizia di Stato Comandante
della Polizia Municipale di Forlì
Una bellissima auto d’epoca |