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Notizie brevi 23/04/2004

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 6 aprile 2004 relativa all’applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 6 aprile 2004 relativa all’applicazione della normativa in materia di sicurezza stradale

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/345/CE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, considerando quanto segue:

(1) Ogni anno sulle strade dell’Unione europea muoiono circa 40 000 persone. Nel Libro bianco [1] "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte" la Commissione ha fissato come suo obiettivo generale in materia di sicurezza stradale quello di dimezzare tale numero entro il 2010.

(2) Le cause principali degli incidenti mortali sono l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Ridurre queste tre principali cause di morte sulla strada permetterebbe di conseguire oltre la metà dell’obiettivo prefissato (riduzione del 50 % dei casi di morte in incidenti stradali).

(3) Dalle ricerche svolte emerge che i controlli costituiscono una misura efficace per prevenire e ridurre gli incidenti e il numero di morti e feriti.

(4) Infrazioni quali l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza e il mancato uso delle cinture di sicurezza sono ben documentate e analizzate da diversi progetti di ricerca e di studio, che forniscono informazioni sulle migliori pratiche in materia di controllo e repressione di tali violazioni del codice della strada.

(5) Da uno studio di valutazione d’impatto, relativo a proposte coerenti con le misure illustrate nella presente raccomandazione, è emerso che le migliori pratiche in materia di attuazione e controllo, che la raccomandazione propone di introdurre in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, presentano ottimi risultati in termini di rapporto costi-benefici.

(6) Le migliori pratiche in questione sono, per quanto riguarda il rispetto dei limiti di velocità: l’impiego di sistemi automatizzati di controllo della velocità, coadiuvati da procedure che consentano di gestire un numero elevato di infrazioni; per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza: l’applicazione, su soggetti scelti casualmente, dell’esame dell’aria espirata con apparecchi di rilevazione dell’alcolemia e l’uso di strumenti di analisi dell’aria espirata; e per quanto riguarda il mancato uso delle cintura di sicurezza: interventi intensivi di controllo di una certa durata ripetuti diverse volte all’anno.

(7) Dalle stesse fonti scientifiche emerge che gli interventi di controllo garantiscono la massima efficacia solo se accompagnati da azioni pubblicitarie che li portino a conoscenza dei cittadini, spiegando i motivi che li giustificano.

(8) Al fine di pianificare efficacemente le misure da adottare a seguito della raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero predisporre un piano nazionale di applicazione, da rivedere e, se necessario, adeguare periodicamente.

(9) Date le possibili gravi conseguenze delle infrazioni contemplate dalla raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero decidere, come politica generale, di punire le infrazioni con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e non, come avviene attualmente, ad esempio in caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con un semplice ammonimento.

(10) Anche le azioni volte a impedire o rendere meno efficaci i controlli dovrebbero essere punite con sanzioni efficaci.

(11) In alcuni casi può rivelarsi utile imporre una misura correttiva, in combinazione con o in alternativa alla sanzione; ad esempio quando un conducente presenta problemi strutturali di alcolismo.

(12) Per consentire di comminare sanzioni efficaci nei casi di gravi e/o ripetute infrazioni commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui il veicolo è immatricolato, la raccomandazione illustra un meccanismo per i controlli transfrontalieri.

(13) Al fine di accertare con quale grado di efficacia venga attuata la raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero compilare un formulario-tipo con tutte le informazioni sulle azioni di controllo e d’informazione da loro realizzate e, per acquisire un miglior quadro d’insieme sulla situazione della guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, dovrebbero comunicare inoltre informazioni in proposito. Le informazioni dovrebbero essere inviate alla Commissione e scambiate tra Stati membri. Quest’ultimi dovrebbero fornire inoltre informazioni sulle azioni di controllo transfrontaliere cui hanno partecipato.

(14) La Commissione dovrebbe stilare ogni due anni una relazione sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

(15) La presente raccomandazione, unitamente alla direttiva sulle condizioni minime di attuazione della direttiva 2002/15/CE [2] e dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, costituisce un pacchetto di misure di attuazione finalizzato a migliorare considerevolmente la sicurezza stradale nell’Unione europea e a ridurre il numero di vittime (morti e feriti) degli incidenti stradali.

(16) La presente raccomandazione ha lo scopo di migliorare la sicurezza stradale e di ridurre il numero di vittime (morti e feriti) degli incidenti stradali nell’Unione europea mediante l’attuazione di piani nazionali di applicazione e di campagne informative sugli effetti dell’eccesso di velocità, della guida in stato di ebbrezza e del mancato uso delle cinture di sicurezza.



RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:



1. di predisporre un piano nazionale di applicazione contenente le misure che intendono adottare per dare attuazione alla presente raccomandazione e trasmettere tale piano alla Commissione. Esso dovrebbe contenere le informazioni indicate al capitolo I del formulario-tipo di cui in allegato;

2. di sottoporre periodicamente a valutazione il piano nazionale di applicazione e, se del caso, di apportarvi i necessari adeguamenti sulla base di eventuali nuovi sviluppi e di comunicare alla Commissione le informazioni relative a tali adeguamenti;

3. garantire che le azioni per migliorare le procedure di controllo, di cui alle raccomandazioni 4-7, siano integrate da un opera di informazione da effettuare mediante campagne pubblicitarie per sensibilizzare l’opinione pubblica, realizzate separatamente per ciascuno degli aspetti oggetto di azioni di controllo più incisive, in forma di comunicazioni visibili lungo le arterie stradali che illustrino concretamente i controlli effettuati sulle stesse;

4. di garantire che i sistemi automatizzati di controllo della velocità siano usati per i controlli su autostrade, strade secondarie e urbane e che i controlli siano effettuati in modo da essere efficaci, ovvero che siano effettuati periodicamente su tratti di strada dove le infrazioni si verificano regolarmente, aumentando i rischi di incidenti;

5. di istituire procedure per garantire che tutte le infrazioni ai limiti di velocità registrate dai sistemi automatizzati di controllo della velocità siano perseguite;

6. di garantire che l’applicazione su soggetti scelti casualmente dell’esame dell’aria espirata con apparecchi di rilevazione dell’alcolemia costituisca lo strumento principale di controllo della guida in stato di ebbrezza e che tale strumento sia utilizzato in modo efficace; a tal fine, di assicurare in ogni caso che l’esame dell’aria espirata su soggetti scelti a caso sia effettuato periodicamente nei luoghi e nelle fasce orarie in cui si registrano regolarmente infrazioni, con conseguente rischio di incidenti, e che gli agenti che eseguono tali controlli si servano degli strumenti di analisi dell’aria espirata ogniqualvolta vi sia il sospetto di guida in stato di ebbrezza;

7. di garantire che almeno tre volte all’anno siano effettuati interventi intensivi di controllo per verificare l’uso delle cinture di sicurezza della durata di almeno due settimane, in luoghi in cui il mancato uso è constatato regolarmente e laddove sussista un rischio maggiore di incidenti e di garantire che venga fatto rispettare l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza in ogni singolo caso in cui venga constatata tale infrazione e il veicolo venga bloccato; questi interventi di controllo possono essere effettuati in combinazione con altri interventi volti a far rispettare il codice della strada, come quelli relativi al controllo della velocità e della guida in stato di ebbrezza;

8. di stabilire, come norma generale, che le infrazioni constatate nel corso delle azioni incisive di controllo, di cui alle raccomandazioni da 4 a 7, siano punite con una sanzione e/o con misure correttive e di assicurarsi che le sanzioni comminate in caso di eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e mancato uso delle cinture di sicurezza siano efficaci, proporzionate e dissuasive, che le azioni volte a impedire o rendere meno efficaci i controlli siano soggette a sanzioni basate sugli stessi principi, che le sanzioni siano più severe in caso di gravi e ripetute infrazioni commesse dallo stesso conducente e che le sanzioni prevedano la sospensione o il ritiro della patente e il fermo del veicolo nel caso di gravi infrazioni;

9. di prestarsi mutua assistenza nell’applicare adeguatamente la presente raccomandazione; a tale scopo ciascuno Stato membro dovrà istituire un organismo di coordinamento dei controlli, comunicandone gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione; tali organismi di coordinamento saranno utilizzati per lo scambio delle migliori pratiche in materia di applicazione della normativa e di controlli operati dagli Stati membri negli ambiti contemplati dalla presente raccomandazione e avranno il compito di comunicare alla Commissione, e agli organismi di coordinamento degli altri Stati membri, le informazioni raccolte, come previsto dalla raccomandazione 12;

10. di garantire che le infrazioni gravi e ripetute, suscettibili di compromettere la sicurezza stradale, commesse da un conducente non residente, siano comunicate alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato tramite l’organismo di coordinamento interessato, di cui alla raccomandazione 9, che terrà un archivio di tali comunicazioni tra Stati membri;

11. di garantire che le autorità competenti dello Stato membro in cui sono state registrate le infrazioni gravi e ripetute di cui sopra chiedano allo Stato membro in cui il veicolo è immatricolato di adottare opportune misure nei confronti del contravvenente e di garantire che in tali casi lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo informi lo Stato membro in cui è sono state constatate le infrazioni sul seguito dato alla richiesta, utilizzando per tali contatti tra Stati membri gli organismi di coordinamento menzionati alla raccomandazione 9;

12. di comunicare ogni due anni alla Commissione le informazioni relative all’applicazione della presente raccomandazione e gli sviluppi intervenuti negli ambiti in questione, conformemente al capitolo II del formulario-tipo riportato in allegato; il primo anno contemplato dalla relazione dovrà essere il primo anno civile completo dopo la data di pubblicazione della presente raccomandazione; tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre successivo allo scadere del periodo di due anni cui si riferisce la relazione;

13. di esaminare, alla fine del periodo di due anni di cui alla raccomandazione 12, l’efficacia delle misure nazionali in vigore precedentemente e di quelle adottate successivamente alla raccomandazione, e di informare la Commissione sui risultati.



LA COMMISSIONE SI IMPEGNA:


1. a mettere a disposizione di tutti gli Stati membri il piano nazionale di applicazione di cui alla raccomandazione 1;
2. a mettere a disposizione di tutti gli Stati membri le informazioni di cui alla raccomandazione 2;
3. a pubblicare, ogni due anni, una relazione sull’applicazione della presente raccomandazione da parte degli Stati membri e sugli sviluppi intervenuti negli ambiti in questione sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, di cui alla raccomandazione 12, e a inviarla al Consiglio e al Parlamento europeo entro 13 mesi dalla fine del periodo di due anni preso in esame dalla relazione;
4. a valutare, entro la fine del terzo anno successivo alla pubblicazione della presente raccomandazione, sulla base delle informazioni indicate nella raccomandazione 12, se siano stati conseguiti miglioramenti nel campo della sicurezza stradale e se, mantenendosi tale tendenza, sia pensabile di conseguire entro il 2010 l’obiettivo di ridurre del 50 % i casi di morte sulle strade dell’Unione europea;
5. a presentare una proposta di direttiva finalizzata a conseguire l’obiettivo del 50 % nel caso in cui i miglioramenti di cui al punto precedente non si realizzino.


Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

ALLEGATO

FORMULARIO TIPO MENZIONATO NELLA RACCOMANDAZIONE 1

I. Piano nazionale di applicazione
Il piano nazionale di applicazione di cui alla raccomandazione 1 dovrà contenere almeno le seguenti informazioni.

1. Per quanto riguarda il controllo della velocità

a) Un inventario di tutti i tratti stradali negli Stati membri sui quali il mancato rispetto dei limiti di velocità si verifica regolarmente, comportando un aumento dei rischi di incidenti; tale inventario dovrà includere tutti i tratti stradali nazionali ad alto rischio, quali definiti nella direttiva sulla fissazione di orientamenti per la sicurezza delle infrastrutture e sulla loro applicazione alla rete transeuropea, a decorrere dalla data di recepimento della direttiva;
b) una pianificazione dell’utilizzo dei sistemi automatizzati di controllo della velocità sui tratti stradali indicati nell’inventario, con le seguenti informazioni:
le date di introduzione di tali sistemi nei differenti tratti stradali inseriti nell’inventario di cui alla precedente lettera a),
la data in cui tutti i tratti stradali inseriti nell’inventario saranno controllati mediante i sistemi di cui sopra.

2. Per quanto riguarda l’esecuzione dell’esame dell’aria espirata su soggetti scelti casualmente

a) Una descrizione generica delle località degli Stati membri nelle quali il mancato rispetto del tasso limite di alcolemia si verifica regolarmente (e in quali fasce orarie), comportando un aumento dei rischi di incidenti; nella descrizione devono essere debitamente illustrati i rischi specifici di incidenti sulle strade rurali; b) una pianificazione dell’esecuzione dell’esame dell’aria espirata su soggetti scelti casualmente, conformemente alla raccomandazione 5, nei luoghi e nelle fasce orarie indicati alla precedente lettera a), con le seguenti informazioni:

la frequenza con cui l’esame di cui sopra sarà effettuato nei luoghi e nelle fasce orarie indicati alla precedente lettera a).

3. Per quanto riguarda i controlli sull’uso dei sistemi di ritenuta

a) Una descrizione generica delle località degli Stati membri nelle quali il mancato uso delle cinture di sicurezza si verifica regolarmente, comportando un aumento dei rischi di incidenti; particolare attenzione deve essere riservata alle città e agli agglomerati urbani; b) una pianificazione di interventi intensivi di controllo nei luoghi indicati alla precedente lettera a), conformemente alla raccomandazione 6, con le seguenti informazioni:

i luoghi in cui verranno effettuati gli interventi intensivi di controllo, la loro durata e la loro frequenza annua.

II. Informazioni da comunicare conformemente alla raccomandazione 12

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le seguenti informazioni, separatamente per ciascuno dei due anni oggetto della relazione:

1. Informazioni relative ai controlli della velocità

1.1. Si s temi automatizzati di controllo della velocità (raccomandazione 4)

a) Numero e tipo di apparecchi installati su autostrade, strade secondarie e urbane, specificando se essi saranno o meno visibili ai conducenti;
b) numero di ore e periodi in cui i controlli sono stati effettuati con le apparecchiature in questione sui differenti tipi di strade;
c) tratti di strada in cui sono utilizzati tali sistemi.

1.2. Infrazioni

a) Numero di infrazioni ai limiti di velocità registrate dai sistemi automatizzati;
b) numero di infrazioni di cui alla lettera a) commesse da conducenti di veicoli immatricolati all’estero;
c) numero totale di infrazioni ai limiti di velocità registrate (incluse quelle registrate con altri sistemi di controllo);
d) numero totale di infrazioni di cui alla lettera c) commesse da conducenti di veicoli immatricolati all’estero.

1.3. Sanzioni

a) Numero di sanzioni comminate per infrazioni ai limiti di velocità registrate dai sistemi automatizzati;
b) numero dei differenti tipi di sanzioni (ad esempio contravvenzioni, riduzione/aggiunta di punti, sospensione/ ritiro della patente di guida, fermo del veicolo, ecc.) e ulteriori informazioni, come importi delle contravvenzioni, numero di punti, periodo di sospensione, e tipi di infrazioni per cui le sanzioni sono state comminate;
c) le informazioni di cui alle lettere a) e b) sulle sanzioni comminate ai conducenti di veicoli immatricolati all’estero;
d) le informazioni di cui alle lettere b) e c) sulle sanzioni comminate per eccesso di velocità registrate con altri sistemi di controllo.

1.4. Informazioni relative alle procedure descritte nel la raccomandazione 5

a) Descrizione dettagliata del processo di individuazione e punizione delle infrazioni ai limiti di velocità e di quanto ciò avvenga mediante l’uso di procedure automatizzate; indicazione dei tempi necessari per inviare ai conducenti il verbale dell’infrazione; indicazione dei termini per il pagamento della contravvenzione; indicazione dei tempi e delle procedure di appello (se previste);
b) indicare se tali procedure prevedono una serie fissa di sanzioni; in caso affermativo, indicare quali;
c) specificare a chi spetta pagare la contravvenzione: al proprietario del veicolo, al conducente, a entrambi e in quale ordine;
d) specificare se i tribunali intervengono nella procedura; in caso affermativo, indicare con che ruolo;
e) specificare i tempi necessari per il completamento della procedura, compresa l’esecuzione della sanzione (durata media, minima e massima);
f) fornire informazioni in merito alle difficoltà particolari che gli Stati membri hanno incontrato nell’applicazione delle disposizioni relative alle procedure della raccomandazione 5;

g) fornire tutte le altre informazioni che gli Stati membri ritengano importanti per l’attuazione di tali disposizioni.

1.5. Decisioni dei tribunali

Le stesse informazioni di cui al punto 1.3 con riferimento alle decisioni dei tribunali in merito alle sanzioni per violazione dei limiti di velocità.

1.6. Modifiche delle norme sui limi ti di velocità

Informazioni dettagliate su eventuali modifiche delle norme nazionali in materia di limiti di velocità entrate in vigore nel periodo contemplato dalla relazione.

1.7. Altre informazioni

Eventuali altre informazioni che gli Stati membri ritengano rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di controllo della velocità, comprese le difficoltà particolari che essi hanno incontrato nell’applicazione delle disposizioni in questione.

2. Informazioni relative ai controlli sulla guida in stato di ebbrezza

2.1. Esame dell’aria espirata su soggetti scelti a caso o su conducenti sospetti ( raccomandazione 6)

a) Informazioni relative sui luoghi e i tempi in cui è stato effettuato l’esame dell’aria espirata su soggetti scelti casualmente;
b) numero e tipo di apparecchi di rilevazione dell’alcolemia utilizzati per l’esame dell’aria espirata;
c) numero di controlli e periodi in cui sono stati effettuati gli esami dell’aria espirata su soggetti scelti casualmente;
d) numero di controlli effettuati utilizzando strumenti di analisi dell’aria espirata; informazioni sul numero e il tipo degli strumenti di cui sopra disponibili per l’effettuazione dei controlli;
e) informazioni sul numero/percentuale delle informazioni di cui alle lettere b), d) e f) in relazione ai conducenti non residenti negli Stati membri in questione;
f) informazioni sulle altre modalità utilizzate per verificare il tasso di alcolemia, ad esempio esami del sangue;
g) informazioni sugli interventi di controllo della guida in stato di ebbrezza diversi da quelli effettuati su soggetti scelti a caso, fornendo se possibile le stesse informazioni richieste alle precedenti lettere.

2.2. Infrazioni

a) Numero di infrazioni di guida in stato di ebbrezza constatate nel corso dei controlli effettuati su soggetti scelti a caso; numero di infrazioni accertate con ciascuno dei diversi strumenti utilizzati (apparecchi di rilevazione dell’alcolemia, strumenti di analisi dell’aria espirata o altri, ad esempio esami del sangue);
b) numero di infrazioni di cui sopra commesse da conducenti non residenti;
c) numero di infrazioni di guida in stato di ebbrezza constatate (incluse quelle accertate nel corso di altri interventi di controllo);
d) numero totale di infrazioni di cui sopra commesse da conducenti non residenti.

2.3. Sanzioni

a) Numero di sanzioni comminate per infrazioni di guida in stato di ebbrezza constatate nel corso dei controlli effettuati su soggetti scelti a caso;
b) numero dei differenti tipi di sanzioni (ad esempio contravvenzioni, riduzione/aggiunta di punti, sospensione/ ritiro della patente di guida, fermo del veicolo) e ulteriori informazioni, come importi delle contravvenzioni, numero di punti, periodo di sospensione, e tipi di infrazioni per cui le sanzioni sono state comminate;
c) le informazioni di cui alle lettere a) e b) sulle sanzioni comminate ai conducenti non residenti;
d) le informazioni di cui alle lettere b) e c) sulle sanzioni comminate per infrazioni di guida in stato di ebbrezza registrate nel corso di altri interventi di controllo;
e) informazioni sulle sanzioni comminate in caso di rifiuto del conducente di sottoporsi a un test di controllo;
f) le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sulle sanzioni effettivamente eseguite.

2.4. Decisioni dei tribunali

Le stesse informazioni di cui al punto 2.3 con riferimento alle decisioni dei tribunali in merito alle sanzioni comminate per guida in stato di ebbrezza.

2.5. Modifiche delle norme sulla guida in stato di ebbrezza

Informazioni dettagliate su eventuali modifiche delle norme nazionali in materia di guida in stato di ebbrezza entrate in vigore nel periodo contemplato dalla relazione.

2.6. Altre informazioni

Eventuali altre informazioni che gli Stati membri ritengano rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di controllo della guida in stato di ebbrezza, comprese le difficoltà particolari che essi hanno incontrato nell’applicazione delle disposizioni in questione.

3. Informazioni relative ai controlli sull’uso dei sistemi di ritenuta (raccomandazione 7)

3.1. Interventi intensivi di controllo

a) Numero di controlli effettuati nel corso degli interventi intensivi realizzati su diversi tipi di strade; indicare inoltre le cifre per tipi di controlli effettuati (ad esempio a vista, videocamere);
b) durata degli interventi intensivi di controllo, numero di controlli per anno e periodi di esecuzione;
c) indicare se gli interventi intensivi di controllo sono stati abbinati ad altri interventi per verificare il rispetto di altre norme del codice della strada (ad esempio velocità, guida in stato di ebbrezza).

3.2. Infrazioni

a) Numero di infrazioni all’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini constatate nel corso degli interventi intensivi di controllo;
b) numero di infrazioni di cui alla lettera a) commesse da conducenti e passeggeri di veicoli immatricolati all’estero;
c) numero di infrazioni all’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini constatate (incluse quelle accertate nel corso di altri interventi di controllo);
d) numero totale di infrazioni di cui alla lettera a) commesse da conducenti e passeggeri di veicoli immatricolati all’estero.

3.3. Sanzioni

a) Numero di sanzioni comminate per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini constatato nel corso degli interventi intensivi di controllo;
b) numero dei differenti tipi di sanzioni e ulteriori informazioni, quali contravvenzioni, riduzione/aggiunta di punti, specificando per quali sanzioni sono state comminate;
c) le informazioni di cui alla lettera b) sulle sanzioni comminate ai conducenti e ai passeggeri di veicoli immatricolati all’estero;
d) le informazioni di cui alla lettera b) sulle sanzioni comminate per infrazioni all’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini constatate nel corso di altri interventi di controllo;
e) le informazioni di cui alle lettera d) sulle sanzioni comminate ai conducenti e ai passeggeri di veicoli immatricolati all’estero;
f) le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sulle sanzioni effettivamente eseguite.

3.4. Decisioni dei tribunali

Le stesse informazioni di cui al punto 3.3 con riferimento alle decisioni dei tribunali in merito alle sanzioni comminate per infrazioni all’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini.

3.5. Modifiche delle norme sull’uso de i sistemi di ritenuta

Informazioni dettagliate su eventuali modifiche delle norme nazionali in materia di uso dei sistemi di ritenuta entrate in vigore nel periodo contemplato dalla relazione.

3.6. Altre informazioni

Eventuali altre informazioni che gli Stati membri ritengano rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di controllo dell’uso dei sistemi di ritenuta, comprese le difficoltà particolari che essi hanno incontrato nell’applicazione delle disposizioni in questione.

4. Informazioni relative alle campagne informative (raccomandazione 3)

4.1. Informazioni sulle campagne pubblicitarie

a) Numero, durata e contenuti delle campagne pubblicitarie per ciascuno degli interventi intensivi di controllo, periodi e luoghi di svolgimento e/o media utilizzati;
b) autorità responsabili della campagna di cui alla lettera a) e altri soggetti intervenuti nella sua ideazione e preparazione.

4.2. Informazioni sulle attività di sensibilizzazione svolte lungo le arterie stradali

a) Informazioni pertinenti e dettagliate su tali azioni informative, ad esempio luoghi di svolgimento (lungo quali tipi di strade) numero, contenuti, periodi di svolgimento;
b) autorità responsabili delle azioni d’informazione di cui alla lettera a) e altri soggetti intervenuti nella loro ideazione e preparazione;
c) informazioni sugli interventi di controllo nei tre ambiti in questione dei quali l’opinione pubblica non è stata informata (ad esempio, telecamere nascoste non segnalate).

4.3. Altre informazioni

Eventuali altre informazioni che gli Stati membri ritengano rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di informazione dell’opinione pubblica, comprese le difficoltà particolari che essi hanno incontrato nell’applicazione delle disposizioni in questione.

5. Informazioni sui risultati degli interventi intensivi di controllo

Numero di incidenti e di morti e feriti in incidenti della strada prima e dopo gli interventi intensivi di controllo e le campagne di informazione realizzati a seguito della presente raccomandazione, indicando, laddove possibile, l’incidenza dei diversi tipi di controllo e/o delle campagne di informazione su tali dati.

6. Informazioni relative ai controlli della guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti

6.1. Informazioni sulla situazione a livello nazionale

Eventuali informazioni sulla situazione giuridica e di fatto: norme nazionali relative alla guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, indicando le sostanze contemplate, i limiti di legge, i metodi di controllo, le sanzioni e le modalità di controllo; indicare inoltre le norme che non riguardano specificamente la guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti ma che possono sortire risultati analoghi (ad esempio norme di portata più generale sulle abilità di guida).

6.2. Informazioni sulle azioni intraprese

Informazioni dettagliate sulle azioni concrete e le migliori pratiche in relazione alla guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti; (come esempi di tali azioni si possono citare: l’introduzione di prove standard per verificare l’uso di farmaci e stupefacenti in conducenti coinvolti in incidenti mortali, la registrazione e il monitoraggio dei dati acquisiti a seguito di tali controlli, la realizzazione di campagne di informazione o pubblicitarie sui rischi potenziali della guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti).

6.3. Difficoltà
Difficoltà particolari incontrate dagli Stati membri in questo ambito.

6.4. Altre informazioni
Eventuali altre informazioni che gli Stati membri ritengono rilevanti in questo ambito.
Venerdì, 23 Aprile 2004
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