Garante Privacy
Parere sulla valutazione di impatto del Ministero dell’Interno relativo ad un sistema di telecamere indossabili (body-cam), da parte dei Reparti mobili della Polizia di Stato, per la documentazione audio e video di situazioni critiche per l'ordine e la sicurezza, in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche
a cura Ufficio Studi ASAPS
L'utilizzo di bodycam da parte delle forze dell'ordine in Italia è ormai attualità. Sono già molti i Comandi di Polizia Locale che utilizzano questi nuovi sistemi di videosorveglianza invasiva. Ora - dopo un lungo periodo di sperimentazione - il Garante per protezione dei dati personali ha dato il via libera alla Polizia di Stato, con un lungo provvedimento dello scorso 22 luglio. Il Ministero dell'Interno ha inviato all'Autorità la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ed un “disciplinare operativo” relativi ad un sistema di telecamere indossabili, da parte dei Reparti mobili della Polizia di Stato, per la documentazione audio e video di situazioni critiche per l'ordine e la sicurezza pubblica, in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche.
Occorre ricordare che, in precedenza, il predetto Dipartimento della pubblica sicurezza ha sperimentato l’uso di un sistema di ripresa visiva attraverso l'assegnazione di microtelecamere a personale specificamente individuato dei Reparti mobili della Polizia di Stato di Torino, Milano, Roma e Napoli, per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazioni di criticità, rispetto al quale il Garante ha precisato condizioni e limiti del trattamento.
Il trattamento in oggetto risulta finalizzato alla prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali da parte di autorità competenti e rientra, pertanto, nel capo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2017, recante “Individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da Forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento, effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari, in attuazione dell'articolo 53,comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” (Gazz. Uff. 24 giugno 2017, n. 145) che, alla scheda n. 21, denominata “Bodycam 2. Ripresa audio video nei servizi di ordine pubblico”, prevede espressamente il trattamento in argomento.
L’articolo 24, comma 1, lettera b), del Decreto stabilisce che il titolare del trattamento deve consultare il Garante prima del trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione, quando “una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio, oppure il tipo di trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati anche in ragione dell'utilizzo di tecnologie, procedure o meccanismi nuovi ovvero di dati genetici o biometrici” (comma 4). Nella DPIA si rileva che l'esigenza di gestire adeguatamente i rischi presenti nel trattamento delle immagini raffiguranti persone (identificate o identificabili) riprese in contesti pubblici ove sono commessi atti illeciti, ha determinato il Dipartimento della pubblica sicurezza a svolgere una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, per individuare le misure organizzative e tecniche più idonee a mitigare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati (pag. 14) e a consultare il Garante pur non ritenendosi necessario (pag. 45). Tuttavia, si osserva che nel caso di specie, tenuto conto delle finalità del trattamento, i rischi potenziali per gli interessati che sono ragionevolmente ipotizzabili appaiono elevati o molto elevati, spaziando dalla discriminazione alla sostituzione di identità, al pregiudizio per la reputazione e
all’ingiusta privazione di diritti e libertà, per cui, qualora si verificassero in concreto, l’impatto derivante in danno degli interessati sarebbe elevato o molto elevato. Il Garante ha disposto come "occorra specificare nel documento che il sistema non integra dispositivi tecnici specifici diretti a consente l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica (facial recognition)."
Per la durata di conservazione delle immagini "il termine di sei mesi indicato nella DPIA quale punto di equilibrio tra le esigenze dell’attività di polizia e quelle di tutela dei dati personali appare ragionevole e rispettoso dei principi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. Risulta, altresì, rispettato il principio della privacy by default, essendo prevista la cancellazione automatica dei dati personali acquisiti alla scadenza dei sei mesi.
Nel documento allegato sono altresì indicate ulteriori disposizioni a cui dovrà attenersi il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ma la linea è tracciata e le bodycam saranno realtà durante tutti gli eventi e le manifestazioni in cui saranno impiegati gli operatori dei Reparti Mobili della Polizia di Stato.
Nel documento allegato sono altresì indicate ulteriori disposizioni a cui dovrà attenersi il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ma la linea è tracciata e le bodycam saranno realtà durante tutti gli eventi e le manifestazioni in cui saranno impiegati gli operatori dei Reparti Mobili della Polizia di Stato. (ASAPS)