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Articoli 03/09/2021

Decreto-legge "Infrastrutture": la targa prova si potrà usare anche sui veicoli già immatricolati
A cura Ufficio Studi ASAPS

L'annosa questione della "targa prova" trova l'epilogo nell'approvazione del c.d. decreto-legge "Infrastrutture" da parte del Consiglio dei Ministri. Il Governo prende posizione come proposto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che in vari pareri aveva sostenuto la correttezza nell'uso della targa prova anche sui veicoli già immatricolati. Diversa invece la posizione del Ministero dell'Interno con il Servizio Polizia Stradale propenso a ribadire un utilizzo solo per i veicoli da immatricolare e quindi privi di carta di circolazione.
Nel testo approvato si indica che "l'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
Altra importante novità proprio per impedire abusi o situazioni palesemente illegali si specifica che "con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti".
Una norma che era fortemente richiesta al Parlamento dalle associazioni di carrozzieri, meccanici, soprattutto imprese artigiane che temevano il blocco delle attività lavorative.

 

Venerdì, 03 Settembre 2021
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