a cura dell' Avv. Rosa Bertuzzi
Responsabilità del proprietario dell'area per rifiuti abbandonati da terzi ignoti
Il proprietario dell’area oggetto di abbandono di rifiuti, è responsabile, anche penalmente, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, nella ipotesi in cui non ha dimostrato di essersi attivato con la opportuna cura e diligenza onde predisporre ogni accorgimento utile ad impedirne l’uso illecito (recinzione, sistemi di controllo a distanza, vigilanza ecc…) o di aver denunciato tempestivamente gli sversamenti alle autorità competenti. In pratica la forza di polizia deve provare la reale omissione del controllo che altri non operino abusivamente sul suolo di proprietà, dovendo il proprietario attivarsi affinché non avvenga un uso improprio del suo suolo e ponendo in essere ogni utile accorgimento e cautela che l'ordinaria diligenza gli suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere ivi indebitamente depositati rifiuti...