Il 9 settembre 2021 la Corte di Giustizia Europa ha emesso la sentenza della causa C-906/19 che avrà importanti ripercussioni sulle sanzioni emesse per irregolarità sul cronotachigrafo dei veicoli industriali. In particolare, la decisione dei giudici comunitari riguarda il caso in cui gli organi di controllo di uno Stato comunitario emettono una sanzione a un’infrazione commessa nel territorio di un altro Stato, comunitario o no. La Corte Europea stabilisce con questa sentenza che ciò non è legittimo. È vero che il Regolamento 561/2006, che regola tempi di guida e di riposo, al secondo comma dell’articolo 19 autorizza “le autorità competenti a infliggere una sanzione a un’impresa e/o un conducente per un’infrazione al presente Regolamento rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo”.
Però questa autorizzazione non si può estendere alle infrazioni che riguardano lo strumento che rileva i tempi di guida e di riposo, ossia il cronotachigrafo, che è stato istituito ed è normato da un diverso Regolamento: prima il 3821/85, poi sostituito dal 165/2014. Nella sentenza, i giudici scrivono che “L’articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento numero 561/2006 deve essere interpretato nel senso che osta (ossia impedisce, ndr) a che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un’impresa di trasporto per un’infrazione al regolamento n. 3821/85, come modificato dal regolamento n. 561/2006, commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo a una sanzione”.
La causa che ha attivato questa sentenza riguarda il trasporto di persone, ma essa vale anche per quello delle merci. Il 12 aprile 2013 a Versailles, in Francia, la Polizia ha fermato un pullman tedesco, rilevando che nel periodo tra il 5 al 16 marzo 2013 il veicolo era stato guidato senza che la carta del conducente fosse inserita nel cronotachigrafo. Dopo la segnalazione degli agenti, un Tribunale ha inflitto al direttore della società di trasporto una sanzione di 10mila euro, anche se l’infrazione non è avvenuta in territorio francese. Quindi l’impresa di trasporto ha presentato ricorso, sostenendo che in quei giorni il conducente stava svolgendo servizi di linea inferiori ai 50 km, per i quali non è previsto l’obbligo dell’applicazione dei tempi di guida e riposo. Tale esenzione è prevista dal Regolamento 651/2006 e non dal Regolamento 3821/85 (allora in vigore).
I giudici francesi di primo grado e di appello hanno respinto il ricorso, affermando che la violazione del Regolamento sul cronotachigrafo (561/2006) comporta una violazione su quello dei tempi di guida e di riposo (3821/85 ), perciò l’azienda tedesca è ricorsa in Cassazione. In questo caso, i giudici francesi hanno sospeso la causa, chiedendo il parere della Corte di Giustizia Europea, che rituene illegittima la sanzione. In tutti i casi, precisano i giudici europei, l’autista deve sempre esibire la carta del conducente per ricostruire comunque le attività dei 28 giorni precedenti al controllo, anche nel caso in cui in tale periodo sia stato esentato dall’applicazione delle norme sui tempi di guida.