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GESTIONE DEI RIFIUTI: LA REGIONE NON PUÒ DELEGARE AI COMUNI LE FUNZIONI AD ESSA ATTRIBUITE DAL CODICE DELL’AMBIENTE

Nell’attuale assetto costituzionale delle competenze sulla gestione dei rifiuti - che rientra nella materia della tutela dell’ambiente - le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative ad esse attribuite dallo Stato in base a una scelta allocativa compiuta con il Codice dell’ambiente. Pertanto, la Regione Lazio non poteva delegare ai Comuni – come ha fatto con la legge n. 27/1998 - né l’approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione di automobili e rimorchi e dalla rottamazione di macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione a realizzare gli impianti né l’approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e relativa autorizzazione alla realizzazione né, infine, l’autorizzazione ad esercitare l’attività di smaltimento e recupero di questi rifiuti...

>Il testo integrale del comunicato

>Il testo della sentenza

Venerdì, 15 Ottobre 2021
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