Targhe ripetitrici usate su portabiciclette a sbalzo, quale sanzione si ravvisa?
Premesso che l'art.100/4 comma del C.d.S. e la circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.5887-5990 Div.B del 03 marzo 2016 stabiliscono che le targhe ripetitrici possono essere montate solo sui carrelli appendici, nel caso in cui dette targhe vengono usate su portabiciclette a sbalzo che come è noto detti portabiciclette vengono agganciati a tergo di autoveicoli, quale sanzione a vostro autorevole parere si ravvisa. Inoltre, vi sono casi in cui dette targhe non risultano essere state acquistate presso la MCTC e infatti sono prive del logo della Repubblica Italiana, sebbene risultano identiche per dimensioni e colore a quelle originali, in questo caso è corretto contestare gli artt.477 e 482 del c.p. a carico di chi in quel momento li usa.
In attesa di un vostro riscontro porgo distinti saluti.
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