a cura dell'Avv. Rosa Bertuzzi
Rifiuti. Illecita gestione di rifiuti quando mancano le iscrizioni, autorizzazioni e comunicazioni
Il reato di cui all’art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006 è integrato dall’effettuazione illecita di una delle attività ivi menzionate, mentre l’art. 212 D.Lgs. 152/2006 regola il diritto ad ottenere l’iscrizione per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti sul territorio nazionale (che per i cittadini di Stati non membri della UE opera in condizione di reciprocità) ma non esclude la necessità delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazione prescritte dagli artt. 208-216 per l’esercizio lecito dell’attività di gestione di rifiuti sul territorio nazionale. La normativa, peraltro, prevede anche modalità speciali di iscrizioni relative all’ipotesi specifica di trasporto transfrontaliero dei rifiuti: l’articolo 194 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, modificato dall'articolo 17 del D.Lgs. 205/2010, prevede, infatti, che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, per la tratta sul territorio italiano, sono tenute all'iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del Decreto Legislativo 152/2006...