MONOPATTINI SULLE STRADE EXTRAURBANE? SI, NO, FORSE
Da una attenta lettura delle nuove norme sull'utilizzo dei monopattini (equiparati ai velocipedi, da non dimenticare), sorgono dubbi sulle strade dove la loro circolazione sia ammessa. Dubbi che vorremo fossero subito superati da una interpretazione autentica, da una circolare, visto che nessuno può mettere più mano al disegno di legge di conversione del DL n. 121/2021, denominato decreto-legge "Infrastrutture". La nuova formulazione dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 75-terdecies prescrive che “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi”. La vecchia formulazione del comma 75-ter prescriveva che “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima”. Da evidenziare come non compaia più l’accesso specifico alle strade extraurbane solo con presenza di una pista ciclabile.
Ma è quella congiunzione "ovvero" seguita dall'avverbio "dovunque" che ci fa riflettere. Aggiungiamo che nel dossier dell'Ufficio Studi della Camera che illustra le nuove norme si osserva che "si specifica (co. 75-terdecies), con formulazione più ampia di quella vigente, che i monopattini possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi".
Con questa aggiunta, vuoi vedere che una strada extraurbana, priva di pista ciclabile, su cui è ammessa la circolazione dei velocipedi, potrà vedere "sfrecciare" anche i monopattini? Diciamo proprio così, visto che la velocità è stata ridotta da 25 km/h a 20 km/h. Altrimenti sarebbe stato meglio mantenere la precedente norma.
Scusate, se abbiamo interpretato male, ma vorremmo essere smentiti, altrimenti lungo le strade extraurbane, ci attendono code chilometriche per la presenza "legittima" dei nuovi dispositivi di micromobilità elettrica e, purtroppo, altissimi rischi per gli utilizzatori di monopattini.
Noi, sia chiaro, non siamo dei contestatori tanto per dire qualcosa, ma chiediamo chiarezza sulle norme da applicare sulle strade. (ASAPS)
Nota: Il Disegno di Legge di conversione è stato appena approvato anche dal Senato.
* Presidente ASAPS