NUOVO “BUCO” LEGISLATIVO CON L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL DECRETO-LEGGE “INFRASTRUTTURE”
MANCANO LE SANZIONI AI NUOVI DISPOSITIVI DI MICROMOBILITA’ ELETTRICA INTRODOTTI NEL 2019
Come noto, con l’approvazione della legge di conversione del decreto-legge c.d. “Infrastrutture” nr. 121/201 del 9 settembre 2021, - in attesa di essere pubblicata entro martedì 9 novembre sulla Gazzetta Ufficiale - entrano in vigore le nuove norme in materia di monopattini, perciò già dal prossimo 10 novembre. I numerosi emendamenti introdotti alla Camera, hanno però complicato di molto l’assetto normativo verso i dispositivi di micromobilità elettrica, e il mancato coordinamento tra varie leggi susseguitesi nel breve periodo, rischia di far implodere un sistema che invece doveva avere regole certe e più severe.
L’Ufficio Studi di ASAPS, dopo aver certificato la possibilità di circolazione dei monopattini su tutte le strade ove è ammessa la circolazione dei velocipedi, comprese le extraurbane secondarie, le regionali e le provinciali, ha scoperto un altro “buco” che potrebbe contribuire in negativo a rendere più pericolose le strade italiane.
Occorre fare un passo indietro, e precisamente al comma 102 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e al successivo decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019 “Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita' elettrica”, con cui venivano riconosciuti e individuati i dispositivi per la micromobilità elettrica nell’hoverboard, nel segway, nei monopattini e nei monowheel. Il decreto disponeva molte regole, tra cui quella con cui “i comuni, con specifico provvedimento emanato nelle forme di cui all'art. 7 del Codice della strada, autorizzano in via sperimentale la circolazione dei dispositivi per la micromobilita' elettrica, esclusivamente in ambito urbano, limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati in apposita tabella.” Ma mentre per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica il Parlamento aveva introdotto, con la “Legge di Bilancio 2020”, l’equiparazione ai velocipedi, molti Comuni avevano già avviato una sperimentazione per uno o per tutti gli altri dispositivi di micromobilità elettrica. Il decreto “Milleroroghe 2020” Legge 28 febbraio 2020 n. 8 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica” ha poi modificato e introdotto nuovi articoli e commi nella regolamentazione dei monopattini ma anche dei dispositivi “cugini” non considerati però veicoli.
In particolare il comma 75-quinquies dell’art. 1 della legge nr.160/2019, prevedeva specifiche sanzioni per “chiunque circola con un dispositivo di mobilita' personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.”
Ma con la legge di conversione del decreto-legge n. 151/2021 questo comma è stato sostituito con altri e non ripreso in altra parte del provvedimento.
Sono perciò totalmente sparite le sanzioni per i dispositivi di micromobilità elettrica non monopattini. La circolazione di monowheel, segway e hoverboard con caratteristiche tecniche e costruttive diverse dal decreto ministeriale MIT del giugno 2019, ovvero fuori dall’ambito territoriale della sperimentazione non sarà più sanzionabile già da mercoledì 10 novembre. Ma cosa accadrà in quei Comuni dove la sperimentazione è in vigore? Possibile che non si possano più sanzionare questi dispositivi, magari alterati, e pertanto da confiscare?
La tabella allegata al Decreto MIT 4 giugno 2019
Un decreto "INFRASTRUTTURE" decisamente sfortunato e pieno di strane estensioni da una parte e di bug dall’altra. (ASAPS)