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Articoli 08/11/2021

NUOVO “BUCO” LEGISLATIVO CON L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL  DECRETO-LEGGE “INFRASTRUTTURE”
MANCANO LE SANZIONI AI NUOVI DISPOSITIVI DI MICROMOBILITA’ ELETTRICA INTRODOTTI NEL 2019

 

Come noto, con l’approvazione della legge di conversione del decreto-legge c.d. “Infrastrutture” nr. 121/201 del 9 settembre 2021, - in attesa di essere pubblicata entro martedì 9 novembre sulla Gazzetta Ufficiale - entrano in vigore le nuove norme in materia di monopattini, perciò già dal prossimo 10 novembre. I numerosi emendamenti introdotti alla Camera, hanno però complicato di molto l’assetto normativo verso i dispositivi di micromobilità elettrica, e il mancato coordinamento tra varie leggi susseguitesi nel breve periodo, rischia di far implodere un sistema che invece doveva avere regole certe e più severe.

L’Ufficio Studi di ASAPS, dopo aver certificato la possibilità di circolazione dei monopattini su tutte le strade ove è ammessa la circolazione dei velocipedi, comprese le extraurbane secondarie, le regionali e le provinciali, ha scoperto un altro “buco” che potrebbe contribuire in negativo a rendere più  pericolose le strade italiane.

Occorre fare un passo indietro, e precisamente al comma 102 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n. 145,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,  e al successivo decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019 “Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita' elettrica”, con cui venivano riconosciuti e individuati i dispositivi per la micromobilità elettrica nell’hoverboard, nel segway, nei monopattini e nei monowheel. Il decreto disponeva molte regole, tra cui quella con cui “i comuni, con specifico provvedimento emanato nelle forme di cui all'art. 7 del Codice della strada, autorizzano in  via  sperimentale la circolazione dei  dispositivi  per  la  micromobilita'  elettrica, esclusivamente  in  ambito  urbano,  limitatamente  alle   specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o  parti  di  strada  indicati in apposita tabella.” Ma mentre per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica il Parlamento aveva introdotto, con la “Legge di Bilancio 2020”,  l’equiparazione ai velocipedi, molti Comuni avevano già avviato una sperimentazione per uno o per tutti gli altri dispositivi di micromobilità elettrica. Il decreto “Milleroroghe 2020” Legge 28 febbraio 2020 n. 8 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica”  ha poi modificato e introdotto nuovi articoli e commi nella regolamentazione dei monopattini ma anche dei dispositivi “cugini” non considerati però veicoli. 

In particolare il comma 75-quinquies dell’art. 1 della legge nr.160/2019, prevedeva specifiche sanzioni per “chiunque circola  con  un  dispositivo  di  mobilita' personale avente caratteristiche tecniche e  costruttive  diverse  da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162 del 12 luglio  2019,  ovvero  fuori  dell'ambito  territoriale  della sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  100  a  euro  400.

Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria  della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo  VI, capo I, sezione II, del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o  un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.”

Ma con la legge di conversione del decreto-legge n. 151/2021 questo comma è stato sostituito con altri e non ripreso in altra parte del provvedimento.

Sono perciò totalmente sparite le sanzioni per i dispositivi di micromobilità elettrica non monopattini. La circolazione di monowheel, segway e hoverboard con caratteristiche tecniche e costruttive diverse dal decreto ministeriale MIT del giugno 2019, ovvero fuori dall’ambito territoriale della sperimentazione non sarà più sanzionabile già da mercoledì 10 novembre. Ma cosa accadrà in quei Comuni dove la sperimentazione è in vigore? Possibile che non si possano più sanzionare questi dispositivi, magari alterati, e pertanto da confiscare?

La tabella allegata al Decreto MIT 4 giugno 2019

 

 


Un decreto "INFRASTRUTTURE" decisamente sfortunato e pieno di strane estensioni da una parte e di bug dall’altra. (ASAPS)

 

 


 


 


Lunedì, 08 Novembre 2021
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