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Singoli Quesiti 13/12/2021

Quali sono le tipologie di trasporti alle quali il regolamento (UE) 2020/1054 del 15.7.2020 non si applica?

Foto di repertorio dalla rete

Con il regolamento (UE) 2020/1054 del 15.7.2020 è stata inserita la lettera a bis) all'Articolo 3 del Regolamento 561/2006/CE dove sono specificate le tipologie di trasporti alle quali il Regolamento non si applica. Nella fattispecie la lettera a bis) riguarda i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per:
i) il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione,
ii) per la consegna di merci prodotte artigianalmente, solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi. A onor del vero l'esenzione alla lettera i) di cui sopra era già stata introdotta dall'art. 45 del Regolamento 165/2014/UE ed ès tata applicata con decorrenza dal 02.Marzo 2015. Con la circolare congiunta del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/1436/15/111/20/3 e M.I.T. Prot. n. 4409 del 27 Febbraio 2015 è stato precisato che non è sente il conducente che guida un autocarro di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate che trasporta merci appartenenti ad un'impresa artigiana se il trasporto dei materiali, delle attrezzature o dei macchinari, serve a soddisfare le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa ma non del conducente medesimo. Le mie domande sono le seguenti:
1) E' esente dal rispetto delle disposizioni del Regolamento 561/2006/CE il conducente dipendente di un'impresa edile, con qualifica diversa da quella di autista (ad esempio muratore, carpentiere, ecc.), la cui attività di guida non costituisce l' attività principale e che guida un autocarro di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa, per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari allo stesso conducente e agli altri operai, per l'esercizio dell'attivià delle costruzioni edili?
2) L'eventuale esenzione vale anche par la circolazione a vuoto, considerando che nella fattispecie il veicolo è munito di licenza al trasporto di cose per conto proprio ed è pertanto autorizzato a trasportare solo ed esclusivamente materiali, attrezzature o macchinari necessari allo stesso conducente e agli altri operai per l'esercizio della loro professione (vedasi codici delle cose trasportate)?
3) L' eventuale esenzione per la circolazione a vuoto, vale anche se lo stesso conducente guida, alle stesse condizioni, un altro autocarro ad uso proprio, in disponibiltà della stessa impresa, la cui massa massima ammissibile non è superiore alle 6 tonnellate e quindi non necessita di licenza C/Proprio?

In attesa di un Vostro riscontro alla presente, porgo i miei saluti.

email-Pianella (Pe)

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Lunedì, 13 Dicembre 2021
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