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Decreti Legislativi 30/11/2021

POLIZIA GIUDIZIARIA: IMPORTANTI NOVITA' DAL 14 DICEMBRE PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ALLA STAMPA
🛃 ASAPS INFORMA
📍DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 188
Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
(GU n.284 del 29-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 40)
📍 IN VIGORE DAL: 14-12-2021

 

SI EVIDENZIA: Art. 3 Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola «informazione», sono inserite le seguenti: «, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa e' assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali e' consentita solo quando e' strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non e' stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica puo' autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione e' rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3. 3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis e' fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.». 2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo la parola «preposti,», sono inserite le seguenti: «oltre che dei doveri di cui all'articolo 5,».

>In allegato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188

 

 

Martedì, 30 Novembre 2021
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