Oggi
entriamo... IN BANCA
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I dati apposti dal correntista che "usa" l’assegno bancario per i propri pagamenti, sono in parte obbligatori (pena la nullità dell’atto) come, appunto, l’importo, la firma del traente, il luogo e la data di emissione. Per quanto riguarda il nome del beneficiario, può non essere riportato facendo diventare l’assegno stesso "al portatore", cioè trasferibile tramite consegna e pagabile "a vista" come fosse una banconota. Non indicando il nominativo del beneficiario si rischia, in caso di smarrimento o furto, che il titolo venga incassato da altre persone. Per evitare questo è sempre consigliabile scrivere il nominativo del beneficiario stesso e, se necessario (vedi spedizione per posta o necessità che il titolo venga incassato solo dal prenditore) apporre la dicitura NON TRASFERIBILE. Questo semplice espediente, per giunta obbligatorio per gli assegni di importo superiore a 12.500 e (legge antiriciclaggio) permette al traente di sapere in anticipo che l’assegno verrà incassato soltanto dalla persona da lui indicata, senza che lo stesso titolo giri, come mezzo di pagamento, da una tasca all’altra. Alterazione dell’assegno L’alterazione di un assegno consiste nella soppressione, sostituzione o nella aggiunta di un qualsiasi elemento dell’assegno e può essere lecita se compiuta dallo stesso autore, purchè non trasformi il testo, non danneggi gli altri obbligati cambiari e serva soltanto a correggere una erronea dichiarazione prima di trasferire il titolo, supportata dalla dicitura "si approva correzione…….." corredata dalla firma. E’ alterazione illecita in tutti gli altri casi (art. 491 Cod. Pen.- delitto di falsità in atti pubblici). Chi ha firmato dopo l’alterazione risponde nei termini del testo alterato, chi firma prima nei termini del testo originario. Se non si riesce a stabilire quando ha firmato, la firma si considera apposta prima dell’alterazione. Pagamento di un assegno Il
pagamento di un assegno può avvenire a condizione che l’assegno
sia: Il
Trattario (banca) però paga bene solo dopo aver proceduto nei confronti
del possessore ad: Può avverarsi il caso (sfortunato) di pagamento di assegno con firma falsa (apposta da chi non è correntista), fittizia (con nome di persona inventata) o difforme (diversa da quella depositata in banca nello Specimen di firma). In
questo caso la responsabilità nel caso di pagamento è a
carico: Mancato pagamento La
banca può rifiutare il pagamento in presenza di: Protesto di un assegno E qui torniamo sulle dolenti note classiche dei film del dopoguerra, quando a fronte di ogni spesa, c’era l’usanza (insana ma dettata dalla miseria) di far fronte a tutto con assegni a vuoto. Il "cabrio" ad indicare un tipo di "carrozzeria" priva di copertura, il "siluro" forse perché si aggirava sempre sott’acqua; insomma, all’assegno a vuoto è stata dedicata una serie interminabile di situazioni comiche che però di comico avevano ben poco. Infatti il famosissimo "bollettino dei protesti della Camera di Commercio" era il libro nero dove non bisognava mai apparire per poter continuare a svolgere la propria attività e per poter usufruire di alcune garanzie. Il Protesto cambiario E’ una richiesta formale di pagamento fatta dal creditore al debitore per il tramite di un pubblico ufficiale. -
Forma atto pubblico Termini di Protesto: -
termini legali - 8 giorni per gli assegni "su piazza" - 15 giorni
per i "fuori piazza" CONSIGLI PER L’USO •
Compilate sempre l’assegno in ogni sua parte così che possa
essere facilmente incassato E poi, se servisse, cercate di controllare il vostro estratto conto. La regolarità della emissione di un assegno dipende troppo dai soldi che avete dentro al vostro conto corrente. |