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Articoli 21/07/2003

Oggi entriamo... IN BANCA

(Guida ed istruzioni per un uso corretto del blocchetto degli assegni)

Oggi entriamo... IN BANCA
(Guida ed istruzioni per un uso corretto del blocchetto degli assegni)


di Gianluca Galeotti

I dati apposti dal correntista che "usa" l’assegno bancario per i propri pagamenti, sono in parte obbligatori (pena la nullità dell’atto) come, appunto, l’importo, la firma del traente, il luogo e la data di emissione. Per quanto riguarda il nome del beneficiario, può non essere riportato facendo diventare l’assegno stesso "al portatore", cioè trasferibile tramite consegna e pagabile "a vista" come fosse una banconota. Non indicando il nominativo del beneficiario si rischia, in caso di smarrimento o furto, che il titolo venga incassato da altre persone. Per evitare questo è sempre consigliabile scrivere il nominativo del beneficiario stesso e, se necessario (vedi spedizione per posta o necessità che il titolo venga incassato solo dal prenditore) apporre la dicitura NON TRASFERIBILE. Questo semplice espediente, per giunta obbligatorio per gli assegni di importo superiore a 12.500 e (legge antiriciclaggio) permette al traente di sapere in anticipo che l’assegno verrà incassato soltanto dalla persona da lui indicata, senza che lo stesso titolo giri, come mezzo di pagamento, da una tasca all’altra.

Alterazione dell’assegno

L’alterazione di un assegno consiste nella soppressione, sostituzione o nella aggiunta di un qualsiasi elemento dell’assegno e può essere lecita se compiuta dallo stesso autore, purchè non trasformi il testo, non danneggi gli altri obbligati cambiari e serva soltanto a correggere una erronea dichiarazione prima di trasferire il titolo, supportata dalla dicitura "si approva correzione…….." corredata dalla firma.

 

E’ alterazione illecita in tutti gli altri casi (art. 491 Cod. Pen.- delitto di falsità in atti pubblici).

Chi ha firmato dopo l’alterazione risponde nei termini del testo alterato, chi firma prima nei termini del testo originario. Se non si riesce a stabilire quando ha firmato, la firma si considera apposta prima dell’alterazione.

Pagamento di un assegno

Il pagamento di un assegno può avvenire a condizione che l’assegno sia:
- regolarmente emesso;
- formalmente corretto;
- munito di firma di traenza.

 

Il Trattario (banca) però paga bene solo dopo aver proceduto nei confronti del possessore ad:
- accertare la legittimazione
- effettuare l’identificazione.

 

Può avverarsi il caso (sfortunato) di pagamento di assegno con firma falsa (apposta da chi non è correntista), fittizia (con nome di persona inventata) o difforme (diversa da quella depositata in banca nello Specimen di firma).

 

In questo caso la responsabilità nel caso di pagamento è a carico:
- della banca trattaria se la difformità o falsità era rilevabile con l’ordinaria diligenza dal controllo con le firme depositate;
- della banca negoziatrice se all’atto della negoziazione è stato anticipato l’importo dell’assegno;
- del traente se ciò è dovuto a negligente custodia del titolo stesso o è stata omessa denuncia della sottrazione o della falsificazione.

Mancato pagamento

La banca può rifiutare il pagamento in presenza di:
- assegno irregolare;
- assegno con firma falsa o difforme;
- mancanza di legittimazione del presentatore;
- elementi insufficienti per l’identificazione.

Protesto di un assegno

E qui torniamo sulle dolenti note classiche dei film del dopoguerra, quando a fronte di ogni spesa, c’era l’usanza (insana ma dettata dalla miseria) di far fronte a tutto con assegni a vuoto. Il "cabrio" ad indicare un tipo di "carrozzeria" priva di copertura, il "siluro" forse perché si aggirava sempre sott’acqua; insomma, all’assegno a vuoto è stata dedicata una serie interminabile di situazioni comiche che però di comico avevano ben poco. Infatti il famosissimo "bollettino dei protesti della Camera di Commercio" era il libro nero dove non bisognava mai apparire per poter continuare a svolgere la propria attività e per poter usufruire di alcune garanzie.

Il Protesto cambiario

E’ una richiesta formale di pagamento fatta dal creditore al debitore per il tramite di un pubblico ufficiale.

 

- Forma atto pubblico
- Luogo quello di pagamento
- Pubblico Ufficiale Notaio, Ufficiale Giudiziario, Segretario Comunale

Termini di Protesto:

- termini legali - 8 giorni per gli assegni "su piazza" - 15 giorni per i "fuori piazza"
- termini bancari 7 giorni per gli assegni "su piazza" - 14 giorni per i "fuori piazza"

CONSIGLI PER L’USO

Compilate sempre l’assegno in ogni sua parte così che possa essere facilmente incassato
Intestate l’assegno ed apponete la dicitura NON TRASFERIBILE se volete che ad incassarlo sia solo il beneficiario, se dovete spedirlo per posta o se è di importo superiore 12.500 e
Portate l’assegno in Banca nei termini di presentazione (8 giorni-15 giorni)
Attenzione a prendere gli assegni! Controllate la regolare emissione e controllate che non manchi l’angolo superiore sinistro. In quel caso non potrebbe più circolare
L’assegno in bianco in caso di smarrimento può essere incassato da chiunque
Nel caso di furto o smarrimento fate subito regolare denuncia e rivolgetevi alo sportello della vostra banca.

 

E poi, se servisse, cercate di controllare il vostro estratto conto. La regolarità della emissione di un assegno dipende troppo dai soldi che avete dentro al vostro conto corrente.

 



di Gianluca Galeotti

da "Il Centauro" n. 78
Lunedì, 21 Luglio 2003
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