di Avv. Rosa Bertuzzi
Rifiuti. Materie fecali costituite da deiezioni dei cani sono da classificare sempre rifiuti
L'art. 185, comma 1, lett. f) D.Lgs. 152�6 esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal successivo comma 2, lettera b) (che richiama i sottoprodotti di origine animale). La disposizione pone sostanzialmente l'accento sulla provenienza dei materiali elencati (ivi comprese, dunque, le materie fecali) dall'attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività. Le deiezioni derivanti da attività di allevamento, vendita e pensione di cani non possono quindi essere classificate se non come rifiuti ed essere soggette alla relativa disciplina...