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Monopattini: il TAR Piemonte sospende l'efficacia dell'ordinanza che obbligava l'uso del casco a Novara
A novembre il TAR Toscana non aveva sospeso l'obbligo del casco a Firenze
a cura Ufficio Studi ASAPS

 

Non conosce soste la battaglia in atto tra le aziende di sharing di monopattini e le amministrazioni comunali che intendono derogare alle norme statali in vigore, introducendo l'obbligo del casco per gli utenti e altri provvedimenti per migliorare la sicurezza stradale soprattutto nei centri storici. Dopo il caso di Firenze dello scorso 19 novembre, in cui il TAR Toscana si era espressa sul provvedimento dirigenziale del 28 agosto 2021, a firma del Direttore della Direzione mobilità e nuove infrastrutture, avente come oggetto: “Monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, art. 1 L. 160/2019 estensione obbligo di indossare il casco protettivo anche ai conducenti di età maggiore di 18 anni", con una sentenza che riteneva come le esigenze cautelari della ricorrente fossero suscettibili di favorevole considerazione ed adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del giudizio nel merito (6 aprile 2022), ai sensi dell’art. 55, 10° comma del c.p.a. ma che "non risulta possibile disporre, nelle more della decisione del ricorso, la sospensione dell’atto impugnato in quanto, nella comparazione di interessi propria della fase cautelare, risulta assolutamente prevalente l’interesse alla sicurezza stradale posto a base dell’ordinanza impugnata rispetto all’interesse meramente patrimoniale della società ricorrente".
Pertanto il provvedimento dirigenziale fiorentino resta in vigore almeno fino all'udienza di merito, ovvero fino al 6 aprile 2022. A Novara invece sentenza favorevole all'imprese di sharing (anche se per il merito si dovrà attendere il 18 maggio 2022), che ha ottenuto la sospensiva all'ordinanza emessa dall'amministrazione comunale.

L'azienda aveva agito contro il provvedimento del Comune sui limiti alla circolazione nel week end e di velocità in centro, punti che il giudice ha tenuto in vigore, e sui dispositivi di protezione per la testa, aspetto che è stato invece sospeso.  La motivazione risiede nel fatto che le disposizioni inerenti al codice della strada spettano allo Stato e inoltre, in questo caso, in attesa del dibattimento determinano un pregiudizio economico alla società di noleggio che ha risposto al bando del Comune di Novara. I giudici hanno evidenziato come l’ordinanza sancisca “l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo anche per i conducenti maggiorenni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sulle strade presenti all’interno del centro abitato del Comune di Novara”, attingendo un ambito modale – le dotazioni e gli ausili di protezione del conducente – che, anche argomentando ex art. 1, co. 75-novies l. n. 160/2019, appare inerente alla sicurezza stradale – materia, esulante dalla sfera di attribuzioni dell’ente comunale e ricadente nella competenza esclusiva statale;  diversamente opinando - proseguono i giudici amministrativi piemontesi - si darebbe accesso ad una applicazione differenziata sul territorio nazionale delle norme in materia di sicurezza stradale con prevedibili ricadute deteriori sulla certezza del quadro
disciplinare e sulla conseguente condotta dei conducenti". "Ritenuto, peraltro, che nelle more della delibazione di merito appare fondato il timore di grave nocumento commerciale a danno della società ricorrente essendo altamente plausibile l’impatto negativo del provvedimento sui livelli di fruizione commerciale del servizio in conseguenza della prescrizione relativa al casco protettivo, l’esigenza cautelare prospettata dalla ricorrente può trovare adeguata tutela mercé la sospensione dell’ordinanza in parte qua".

Sugli aspetti relativi alla circolazione, il TAR ha evidenziato come "è rimessa alla competenza dell’ente proprietario della strada ai sensi degli artt. 6, comma 4, e 7, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, la regolamentazione della circolazione fuori e nei centri abitati e, segnatamente, la possibilità di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade".
L'ennesima battaglia che si svolge nelle aule di giustizia, nelle more di altri provvedimenti legislativi, che potrebbero essere adottati ma non sul fronte dell'obbligo del casco, bocciato dal Parlamento in sede di conversione del "DL Infrastrutture" nello scorso novembre.

>In allegato la sentenza del TAR Piemonte

>In allegato la sentenza del TAR Toscana

 

 

 

Mercoledì, 22 Dicembre 2021
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