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 📌 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Definizione dei criteri e delle modalita' di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1020

(GU n.15 del 20-1-2022)

➡️ All'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, perche' il fatto non sussiste, perche' non ha commesso il fatto o perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese legali, ad esclusione dei casi di assoluzione da uno o piu' capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione
➡️ il rimborso e' riconosciuto nel limite massimo di euro 10.500, ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile e che esso e' riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruita' del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati

>Il testo del decreto


Lunedì, 24 Gennaio 2022
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