Qual è la lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati?
Le recenti modifiche al Codice della Strada di cui al D.L. 10 Settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, nella L. 9 Novembre 2021 n. 156 hanno modificato anche l'art. 61/2 dello stesso codice come di seguito riportato: " 2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare (17), sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ". Da un punto di vista Ermeneutico - Giuridico io deduco che, il nuovo limite dimensionale per gli autoarticolati ( 18,75 ), consentito purché rimorchi (forse intendevano i semirimorchi) o le unità di carico ivi caricate, hanno l'idoneità certificata al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare. Di conseguenza, da quanto sopra esposto, desumo che gli autoarticolati adibiti alla sola modalità di trasporto stradale devono rispettare il limite dimensionale in lunghezza di 16,50 m, sempre nel rispetto delle disposizioni del regolamento C.d.S. Chiedo un vostro eminente parere in merito, considerando che nella Circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 300/STRAD/1/14520.U/2021 del 28 Dicembre 2021, all' art. 61 riportato, semplicemente, che la lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati portata da 16,50 metri a 18,75. E' acclarato che le suddette modifiche sono valide solo per i trasporti in ambito nazionale.
email-Pianella (PE)
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