a cura dell'Avv. Rosa Bertuzzi
Rifiuti da manutenzione stradale e demolizione edifici. Inapplicabile la normativa sulle terre e rocce da scavo
Va ricordato che l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, costituisce una quaestio facti (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Rv. 276009 - 02) e che la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha sempre escluso l'applicabilità della speciale disciplina sulle terre e rocce da scavo, (nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti), in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, quali asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso...