a cura dell'Avv. Rosa Bertuzzi
Inquinamento e bonifica sono concetti distinti da quello di rifiuto
Il concetto di inquinamento e quello di bonifica sono strettamente correlati e interdipendenti ma distinti da quello di rifiuto; infatti, ai sensi dell’art. 239, comma 2, lettera a), del d. lgs. 152/2006 la disciplina delle bonifiche non si applica “all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del … decreto”. Ciò risponde evidentemente a logica, prima che a diritto, perché non necessariamente l’abbandono di un rifiuto genera un inquinamento in senso proprio e richiede una bonifica. Si tratta però di un’eventualità possibile, e quindi il legislatore dispone, anche qui, che come regola i rifiuti abbandonati vadano senz’altro rimossi, ai sensi dell’art. 192 del decreto, e dispone poi con l’art. 239, comma 2, lettera a), seconda parte che “qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale”...