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Giurisprudenza 09/03/2022

Espletamento dei servizi di polizia stradale –“ausiliario del traffico”
CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA

(Omissis)
 
“Circa il primo quesito la Sezione ritiene che l’operatore comunale di mobilità, riconducibile alla figura di ausiliario del traffico, assunto con contratto a tempo indeterminato ed al quale con provvedimento del sindaco vengono assegnate le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, non possa essere considerato personale appartenente al Corpo di Polizia municipale di cui non riveste alcuna qualifica ordinamentale, nè può essere titolare di tutte le funzioni in materia di polizia stradale previste per il personale della polizia municipale, essendo incaricato solo dell’espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale.

La risposta al secondo quesito è conseguenziale alla prima in quanto l’ausiliario del traffico, non appartenendo al Corpo di polizia municipale, non può essere destinatario di disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale del Corpo di polizia municipale.
 
La Sezione della Corte dei Conti Emilia Romagna ritiene che l’operatore comunale di mobilità, riconducibile alla figura di ausiliario del traffico, assunto con contratto a tempo indeterminato ed al quale con provvedimento del sindaco vengono assegnate le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, non possa essere considerato personale appartenente al Corpo di Polizia municipale di cui non riveste alcuna qualifica ordinamentale, nè può essere titolare di tutte le funzioni in materia di polizia stradale previste per il personale della polizia municipale, essendo incaricato solo dell’espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale.”
 
>Leggi qui l’intera sentenza


Mercoledì, 09 Marzo 2022
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