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Notizie brevi 19/03/2004

E’ rimasto senza il permesso di guida per soli dodici giorni. Correva in auto a 239 all’ora. Il giudice gli ridà la patente Accolto il ricorso, ma a giugno il guidatore andrà in udienza

Da "L’Arena"

E’ rimasto senza il permesso di guida per soli dodici giorni. Correva in auto a 239 all’ora.
Il giudice gli ridà la patente
Accolto il ricorso, ma a giugno il guidatore andrà in udienza

Correva in auto a 239 chilometri all’ora. La polizia stradale l’ha fermato, gli ha ritirato la patente e gli ha elevato un verbale da 343 euro. Ma lui ha presentato un ricorso al giudice di pace e, dopo aver versato una cauzione pari al doppio della multa, ha riottenuto la patente. In pratica, è rimasto senza permesso di guida per soli dodici giorni. Ma la restituzione della patente non vuol dire che prima o poi il guidatore che sfrecciava a una velocità folle non dovrà saldare il conto con la giustizia. Il giudice di pace, infatti, pur accogliendo il ricorso presentato da Guido Beghini, avvocato dell’automobilista, ha scritto che "la decisione nel merito della causa giungerebbe in un momento successivo alla decorrenza della sospensione della patente". Pertanto ha rilevato che esistono gravi motivi per restituire il permesso di guida.
Ma che vuol dire questo provvedimento? Nella sostanza il magistrato ritiene che, una volta celebrata l’udienza sul ricorso presentato dall’avvocato, la sospensione del permesso di guida potrebbe essere imposto per un periodo di tempo inferiore rispetto a quello effettivamente trascorso in attesa dell’udienza che è stata fissata a giugno. Di conseguenza, l’automobilista potrebbe trovarsi nelle condizioni di aver scontato una punizione più alta di quella inflitta dalla giustizia dopo l’udienza.
Nel ricorso, l’avvocato Beghini ha contestato il metodo di rilevamento della velocità con il Telelaser, l’apparecchio in dotazione alla polizia stradale per accertare le infrazioni ai limiti. Il legale ha spiegato che, a differenza dell’Autovelox, il Telelaser non rilascia alcun documento che attesti la velocità dell’auto al momento dell’infrazione.
La questione, però, è abbastanza controversa. Da un lato c’è una legge secondo la quale le apparecchiature devono accertare con esattezza la velocità del veicolo, e dall’altro la tesi secondo la quale questa legge non comprende macchine di rilevamento che non rilasciano documentazione di prova.
Venerdì, 19 Marzo 2004
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