COVID-19: DECRETO-LEGGE NR. 24/2022: RIENTRO IMMEDIATO IN SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE NO-VAX SOSPESI MA SOLO CON IL TAMPONE BASE
a cura Ufficio Studi ASAPS
Con riferimento all'emergenza da Covid-19, importanti novità sono arrivate in queste ore dalla pubblicazione lo scorso 24 marzo del decreto-legge n. 24, ha che apportato significative modifiche alla disciplina dell’obbligo vaccinale gravante sul personale delle forze dell'ordine. Come noto è tutt'ora vigente l'obbligo vaccinale ma per effetto dell’articolo 8 del decreto-legge in oggetto, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2021, n. 76, la disciplina dell’obbligo vaccinale gravante, tra gli altri, sul personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e Polizie Locali, è migrata all’interno del nuovo articolo 4-ter.1.
Il citato articolo 4-ter.1, nel confermare la vigenza dell’obbligo vaccinale anche per il personale delle forze dell'ordine fino alla data del 15 giugno 2022, ne muta la disciplina delle conseguenze in caso di inadempimento. In particolare, a partire dal 25 marzo 2022, data di entrata in vigore del citato d.l. n. 24/2022, ai dipendenti delle forze dell'ordine inadempienti all’obbligo vaccinale non è più applicabile la sospensione dal diritto di svolgimento dell’attività lavorativa. In ossequio alle disposizioni introdotte dal decreto-legge in oggetto, in caso di inadempimento all’obbligo vaccinale troverà applicazione unicamente la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4-sexies del citato d.l. n. 44/2021.
Importante ulteriore novità viene precisato che, ai sensi del citato art. 4-sexies, comma 3, tale sanzione è irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Ai sensi del novellato articolo 4-quinquies del citato d.l. n. 44/2021, dal 25 marzo 2022 e fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro i dipendenti “devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”. Con una circolare del 25 marzo 2022 il Capo della Polizia ricorda che "per quanto concerne i provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgimento dell’attività lavorativa già adottati ai sensi del previgente articolo 4-ter del d.l. n. 44/2021, si precisa che i dipendenti tuttora sospesi dovranno essere riammessi in servizio a decorrere dal 25 marzo 2022.
In pratica, non solo nella Polizia di Stato ma tutti gli uffici delle singole istituzioni dovranno immediatamente adoperarsi in ogni modo affinché ciascuno dei dipendenti sospesi sia reso edotto delle nuove disposizioni. In allegato la circolare del 25 marzo 2022.
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