di Alessandro Zampedri*
I TACHIGRAFI QUALI STRUMENTI DI MISURA IN CASO DI MANCATA TARATURA PERIODICA
Il «tachigrafo» o «apparecchio di controllo», viene definito dall’art. 2 comma 2 lett. a) del Regolamento (UE) n. 165/2014, come l’apparecchio destinato all’installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli del movimento, compresa la velocità, di tali veicoli, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, e dei dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti. Il tachigrafo deve soddisfare i requisiti generali...
da il Centauro n. 246
Per saperne di più. Scheda a cura di Alessandro Zampedri Assistente Polizia Locale Trento-Monte Bondone Specialità Controllo Autotrasporto.
Da il Centauro n.246. (ASAPS)