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di Alessandro Zampedri*

I TACHIGRAFI QUALI STRUMENTI DI MISURA IN CASO DI MANCATA TARATURA PERIODICA

Il «tachigrafo» o «apparecchio di controllo», viene definito dall’art. 2 comma 2 lett. a) del Regolamento (UE) n. 165/2014, come l’apparecchio destinato all’installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli del movimento, compresa la velocità, di tali veicoli, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, e dei dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti.
Il tachigrafo deve soddisfare i requisiti generali...

>Leggi l'articolo

da il Centauro n. 246


 

Per saperne di più. Scheda a cura di Alessandro Zampedri Assistente Polizia Locale Trento-Monte Bondone Specialità Controllo Autotrasporto.
Da il Centauro n.246. (ASAPS)

 

 


 


 

Mercoledì, 30 Marzo 2022
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