Lunedì 01 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su

di Alessandro Zampedri*

I TACHIGRAFI QUALI STRUMENTI DI MISURA IN CASO DI MANCATA TARATURA PERIODICA

Il «tachigrafo» o «apparecchio di controllo», viene definito dall’art. 2 comma 2 lett. a) del Regolamento (UE) n. 165/2014, come l’apparecchio destinato all’installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli del movimento, compresa la velocità, di tali veicoli, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, e dei dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti.
Il tachigrafo deve soddisfare i requisiti generali...

>Leggi l'articolo

da il Centauro n. 246


 

Per saperne di più. Scheda a cura di Alessandro Zampedri Assistente Polizia Locale Trento-Monte Bondone Specialità Controllo Autotrasporto.
Da il Centauro n.246. (ASAPS)

 

 


 


 

Mercoledì, 30 Marzo 2022
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK