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Notizie brevi 12/03/2004

FRODI ALLA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ALL’INTERNO DELLA U.E.

FRODI ALLA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ALL’INTERNO DELLA U.E.

a cura di Romeo Gabellini
Al via il rafforzamento della cooperazione tra le amministrazioni fiscali europee per contrastare le frodi Iva. Sono arrivate infatti alla "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" (la L 264 del 15 ottobre 2003), le misure varate dal Consiglio dei ministri UE lo scorso 7 ottobre in materia di cooperazione amministrativa e di imposta sul valore aggiunto.

Il regolamento, che porta il numero (Cee) n. 1798/2003, come spiega un comunicato della Commissione, ha tre scopi principali: fissare delle regole più chiare e vincolanti in materia di scambio di informazioni, instaurare dei contatti più diretti tra le agenzie nazionali di lotta alla frode fiscale e promuovere uno scambio di informazioni più intenso.

Un aspetto importante del regolamento è costituito dal superamento della doppia base giuridica per la cooperazione amministrativa in materia di Iva. La materia era finora regolata dalla direttiva 77/799/Cee, sulla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette, per la quale è stata presentata alla fine dello scorso luglio una proposta dì direttiva per la modifica; a questa si aggiungeva il regolamento (Cee) n. 218/92, sulla cooperazione amministrativa. Le due normative prevedevano regole di funzionamento differenti e termini da rispettare diversi.

Questi due strumenti erano stati giudicati inadeguati dalla Commissione, oltre che per il mancato coordinamento, anche per una serie di motivi di merito. Il sistema risultava infatti arretrato per la sua impostazione troppo centralizzata, non abbastanza intensiva ed eccessivamente vaga. Per questo motivo la Commissione aveva presentato le proposte per modificare i due atti normativi fin dal 18 giugno 2001.

La riforma stabilita dal regolamento n. 1798 ha come obiettivo quello di creare tra le amministrazioni responsabili dei controlli Iva "una sinergia che consenta di eliminare le frontiere tra le amministrazioni fiscali e di far collaborare i loro funzionali come se essi appartenessero a una stessa amministrazione".

Decentramento della cooperazione.

La maggiore efficienza passa attraverso una cooperazione decentrata il cui quadro giuridico di riferimento viene chiarito dal regolamento. La possibilità di cooperazione diretta tra autorità degli Stati membri era già prevista, ma non era utilizzata dalle autorità nazionali. Secondo il regolamento lo scambio di informazioni continuerà ad aver luogo attraverso le autorità competenti; sarà quindi ancora individuata un’autorità unica per ogni Stato, rafforzando però le funzioni dell’unico ufficio centrale di collegamento (CLO) che diventerà il responsabile principale della collaborazione. C’è poi una novità di grande rilievo costituita dalla possibilità di contatti diretti tra funzionari, anche se ne andranno informate le autorità competenti. Sono precisate anche le regole per le interferenze con procedimenti penali, per evitare che in questi casi la cooperazione si blocchi.

Cooperazione su richiesta.

Il regolamento unifica anche le procedure per la cooperazione su richiesta. Vengono definiti diritti e obblighi degli Stati, ma anche distinte una serie di situazioni, ovvero: richieste di informazioni, di procedere a indagini amministrative, presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini, ricorso a controlli simultanei e richiesta di notifica.

Informazioni non richieste.


Il regolamento prevede la possibilità di informazioni ulteriori rispetto ai dati Vies. Le informazioni senza richiesta preventiva sono previste nelle situazioni in cui la tassazione deve avere luogo nello Stato membro di destinazione e l’efficacia del controllo dipende dalle informazioni fornite dallo stato di origine, quando si sospettano (o c’è un rischio importante di) frodi in altro Stato membro, quando viene riscontrata una violazione che potrebbe avere ramificazioni fuori dai confini nazionali.



a cura di Romeo Gabellini

Venerdì, 12 Marzo 2004
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