TASSE
AUTOMOBILISTICHE A cura di Romeo Gabellini |
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Le
tasse automobilistiche non sono prorogabili con leggi regionali. Altrimenti
scatta l’incostituzionalità della norma. La Consulta, con una
sentenza depositata ieri, ha dichiarato l’illegittimità di una
disposizione della legge finanziaria della Regione Campania per il 2002
ed è tornata a delimitare l’ambito di intervento regionale sui
tributi auto, confermando precedenti decisioni in materia.
La Consulta nella sentenza n. 311, depositata ieri in cancelleria e scritta da Piero Alberto Capotosti ribadisce che "la tassa automobilistica non può considerarsi un tributo proprio della Regione" ai sensi del nuovo testo dell’articolo 119, comma secondo della Costituzione. Motivo: la tassa automobilistica "è stata attribuita alle Regioni ma non istituita da esse". La Corte costituzionale ha pertanto dichiarato l’illegittimità dell’articolo 24, comma 2, della legge della regione Campania 15/2002, che prorogava al 31 dicembre del 2003 il termine per il recupero delle tasse automobilistiche. I motivi della bocciatura Pubblichiamo una parte della sentenza sul bollo "In proposito, va ricordato che questa; Corte ha dichiarato fondata con le sentenze n, 296 e 297 del 2003 una questione di legittimità costituzionale del tutto analoga relativa a norme sostanzialmente identiche della Regione Piemonte e della Regione Veneto, osservando che il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente a un limitato potére di variazione dell’importo originariamente stabilito, nonché l’attività amministrativa relativa alla riscossione e al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino a ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo. In questo quadro normativo quindi la tassa automobilistica non può oggi definirsi come "tributo proprio della Regione" ai sensi dell’articolo 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stessa è stata "attribuita" alle Regioni, ma non "istituita dalle Regioni"". |