a cura dell’ Avv. Rosa Bertuzzi
Rifiuti. Coperture di fabbricati con materiali contenenti amianto
Con riferimento alle coperture di fabbricati con materiali contenenti amianto, vengono in rilievo esclusivamente le norme riguardanti la cessazione dell’impiego dell’amianto, dovendosi ritenere che la copertura di un fabbricato, fino a che non rovina a terra divenendo inutilizzabile, svolge un ruolo di protezione che impedisce di qualificarla come “rifiuto” in senso tecnico; da qui l’impossibilità di configurare, rispetto ad una tale copertura, la fattispecie dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti. Pertanto, fino a che la copertura del fabbricato in questione non è sottratta alla sua funzione originaria e principale, non può definirsi “rifiuto” ai sensi del d. lgs. n. 152 del 2006..