Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità non è configurabile nel caso di inottemperanza alla convocazione in caserma per procedere alla notificazione di atti giudiziari
La prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18362 del 17 marzo 2022, depositata il 9 maggio 2022, ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato previsto dall’art. 650 c.p. nel caso di inottemperanza alla convocazione in caserma per procedere alla notificazione di atti giudiziari.
La cassazione si è soffermata sulla definizione di provvedimento legalmente dato dall'Autorità che deve essere inteso come qualsiasi atto autoritativo unilaterale proveniente da un soggetto pubblico diretto a perseguire dei pubblici interessi, idoneo a incidere direttamente sulla sfera soggettiva di un soggetto.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 650 c.p. è necessario che l'inosservanza riguardi a) un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certe condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia; b) un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione (Cass. pen., sez. I, 25 marzo 1999, n. 3755, Di Giovanni).
Ciò premesso, non integra gli estremi del reato in esame, la convocazione la cui esigenza da assolvere afferiva alla sola notificazione di atti, come è dato desumere dalla motivazione della sentenza impugnata, essa non poteva di per sé legittimare la convocazione per ragioni tutelate dalla fattispecie incriminatrice qui in rilievo.
È stato, infatti, affermato che "non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., l'inottemperanza all'invito a presentarsi presso gli uffici di polizia per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari" (Cass. pen., sez. I, 18 luglio 2013, n. 41445), ovvero l'inottemperanza a presentarsi presso un 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale ufficio di polizia per la notifica del verbale di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (cfr. Cass. pen., sez. I, 13 novembre 2012, n. 48310) o, anche, l'inottemperanza a una convocazione della polizia, finalizzata a rendere più agevole la notifica di un provvedimento (cfr. Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2012, n. 14811).
di Riccardo Radi
da njus.it