Nuova esclusiva ASAPS sui MONOPATTINI
IN VISIONE AL SISTEMA TRIS UNIONE EUROPEA IL DECRETO DIRIGENZIALE MIMS IN MATERIA DI NORMATIVA TECNICA RELATIVA AI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA
a cura Ufficio Studi ASAPS
Ancora una anteprima per i lettori del sito asaps.it, questa volta con una nuova notifica al Sistema Tris presso l'Unione Europea del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, di un decreto dirigenziale in materia di normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Il testo del decreto - che pubblichiamo in esclusiva - rimarrà in visione fino al prossimo 10 agosto, e nei tre mesi di pubblicazione potranno essere dati contributi sia da parte di soggetti pubblici che privati. Come noto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 come emendato dall’art. 1-ter del decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021 e dall’art.10 del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 28 febbraio 2022 definiscono le disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Va inoltre specificato come l’art.1 comma 75-quinquies della legge n.160 del 27 dicembre 2019 prevede che “i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75- vicies ter, sono equiparati ai velocipedi”.
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto ai velocipedi come definiti dall’art. 50 del codice della strada e che, ai fini della sicurezza, è necessario consentire una specifica disciplina; nasce perciò l'esigenza di definire le caratteristiche tecniche dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica per tener conto delle differenze esistenti con i velocipedi, ai fini della sicurezza degli utilizzatori dei monopattini stessi.
Il provvedimento di soli 5 articoli, prevede all'art. 1 che per "monopattino a propulsione prevalentemente elettrica" si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW con manubrio, ma senza sedile, le cui caratteristiche costruttive sono quelle rappresentate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019. All'art. 2 specifica le caratteristiche tecniche generali, ad esempio per i pneumatici, sulle misure del monopattino elettrico che non può superare i 2.000 mm di lunghezza, i 750 mm di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta, e 1.500 mm di altezza. La massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non può essere superiore a 40 kg. I monopattini elettrici devono avere la marcatura "CE" prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni. Sui monopattini elettrici devono essere chiaramente indicate, mediante etichette, il carico massimo che può sopportare in normali condizioni di uso.
L'art. 3 tratta dell'impianto frenante dei monopattini che devono essere dotati di freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione. Ed ancora l'art. 4 che esplicita le caratteristiche delle luci, catadiottri e segnalatore acustico. I monopattini elettrici infatti devono essere dotati di un segnalatore acustico, di indicatori luminosi di svolta, anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa, posteriormente di catadiottri rossi, di catadiottri gialli applicati sui lati. Sono ammesse anche luci di arresto. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza. Infine l'art. 5 prevede le disposizioni transitorie considerato che il decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Esso si applicherà a tutti i monopattini elettrici di nuova commercializzazione in Italia a far data dal 30 settembre 2022. Tuttavia, dalla data di entrata in vigore del Decreto, sarà possibile la sua applicazione facoltativa. L’adeguamento concernente la presenza degli indicatori di svolta e dell’impianto frenante su entrambe le ruote dei monopattini elettrici in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022, deve avvenire, ai sensi dell’art.1 comma 75-bis della legge n.160 del 27 dicembre 2019 entro il 1°gennaio 2024.
In allegato la notifica all'Unione Europea e il testo del decreto dirigenziale.