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Articoli 10/12/2011

LA PATENTE B-E: questa sconosciuta!

di Maurizio Marchi

 

Il controllo della regolarità della patente di categoria B+E necessita preventivamente di alcune considerazioni inerenti la tipologia di veicolo che si può trainare con autoveicolo: ne consegue che, prima ancora di verificare il tipo di patente necessaria, occorrerà effettuare un controllo documentale sul veicolo condotto e su quello trainato.

 

 

1. Veicoli per condurre i quali il conducente deve conseguire la patente di categoria B+E.

Dalla lettura dell’art. 116 comma 3 del decreto legislativo 30.04.1992 n.285 (codice della strada), si evince che la patente di categoria B abilita, fra l’altro, alla guida di autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3.5 tonnellate, ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3.5 tonnellate,
La disposizione è riprese dal Decreto Ministeriale 8 agosto 1994, laddove, all’art. 3 comma 1, è precisato che la categoria B+E abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B.

 

 

Le disposizioni sopra riportate ed inerenti le modalità da seguire per verificare se il complesso veicolare necessità o meno della patente di categoria B+E per essere condotto, debbono essere integrate con le disposizioni inerenti i rimorchi T.A.T.S..Secondo quanto precisato nella Circolare della Direzione Generale MCTC del 25 maggio 1994, prot.4494/4630, al veicolo trattore che può essere condotto con la patente di guida di categoria B, può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, a questi rimorchi, in sede di omologazione, sono assegnate due masse complessive, cioè una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata ai veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione. Ne consegue che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all’atto dell’aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3.5 tonnellate.Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3.5 tonnellate, deve essere effettuato sulla pesa, al momento del controllo stesso e non sommando le masse rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.

 

(1) è quindi necessario effettuare controlli per verificare la necessità o meno della patente E (da abbinare alla B - C o D)
(2) Secondo quanto precisato nella Circolare della Direzione Generale MCTC (18) del 25 maggio 1994, prot. 4494/4630, al veicolo trattore che può essere condotto con la patente di guida di categoria B, può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, a questi rimorchi, in sede di omologazione, sono assegnate due masse complessive, cioè una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata ai veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione. I rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, con una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché all’atto dell’aggancio il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3.5 tonnellate. Pertanto, il controllo durante il traino dei suddetti rimorchi è necessario per ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso delle 3,5 tonnellate deve essere effettuato con strumento di pesatura (e non sommando le masse rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso).



di Maurizio Marchi
 

Sabato, 10 Dicembre 2011
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