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TAR Regionali , Comunicati stampa ,... 15/06/2022

Monopattini: il TAR Piemonte annulla l'ordinanza che obbligava l'uso del casco a Novara
Solo lo Stato può decidere nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale
a cura Ufficio Studi ASAPS

 

E' ancora battaglia davanti ai giudici amministrativi per le ordinanze che vari comuni italiani hanno deciso di adottare per migliorare la sicurezza degli utenti di monopattini.
Questa volta è il TAR Piemonte con sentenza nr. 552/2022 che ha annullato l’Ordinanza del Dirigente del Servizio Polizia Municipale n. 2142 del 1° dicembre 2021, avente il seguente oggetto: “ordinanza di limitazioni di velocità di accesso alla ztl centro storico e obbligo di casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici di cui al comma 75 dell'art. 1 della legge 160/2019 sulla rete stradale comunale all'interno del centro abitato”, nella parte in cui ha stabilito di stabilire l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo anche per i conducenti maggiorenni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sulle strade presenti all’interno del centro abitato del Comune di Novara, condannando anche l'amministrazione comunale al pagamento delle spese legali. Va ricordato come già a dicembre 2021 il TAR aveva sospeso l'efficacia del provvedimento amministrativo in argomento.

Va ricordato come il Sindaco del Comune di Novara aveva annullato in autotutela la propria ordinanza del 28 ottobre 2021, n. 1929 “al fine di evitare una pronuncia giurisdizionale di annullamento dell’ordinanza sindacale di che trattasi per essere la medesima emanata in difformità dalla norma che prescrive la competenza, senza che possa essere valutata la legittimità e l’opportunità della scelta adottata nel merito dall’Amministrazione esponente”. In data 1° dicembre 2021 il Dirigente del Servizio di Polizia Municipale aveva emesso l’ordinanza n. 2142 avente contenuto nella sostanza identico all’ordinanza sindacale, già annullata. Quest’ultima trova fondamento, analogamente alla precedente, negli artt. 6, comma 4, e 7, comma 1, D.lgs.
285/1992, e dispone parimenti “di ridurre a 6 km/h nella ZTL del Centro Storico la velocità dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica; 2) di stabilire l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo anche per i conducenti maggiorenni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sulle strade presenti all’interno del centro abitato del Comune di Novara; 3) di stabilire l’obbligo della conduzione a mano dei monopattini nell’area pedonale e ZTL del Centro Storico il sabato, le domeniche ed i festivi dalle ore 14.00 alle ore 20.00”.
Il TAR ha però evidenziato che "l’impugnata ordinanza laddove dispone l’obbligo del casco anche per l’utenza maggiorenne prescrive l’utilizzo di un ausilio di protezione al fine di garantire l’impiego in sicurezza del veicolo ed in tali termini siffatta prescrizione ricade de plano nella materia della sicurezza stradale. La stessa Amministrazione resistente, infatti, a presupposto giustificativo dell’ordinanza impugnata richiama espressamente le “esigenze di tutela della sicurezza della circolazione stradale e dell’incolumità pubblica”. Tale "limitazione non appare, pertanto, poter essere ricompresa nel novero dei poteri riconosciuti all’ente proprietario della strada sanciti agli artt. 6 e 7 D.lgs. 285/1992 (cfr. TAR Toscana, 19/04/2022, n. 524). Infatti, come chiarito da consolidata giurisprudenza costituzionale, nell’assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la disciplina della sicurezza stradale è attribuita alla competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. h) Cost. nella materia “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale” in linea con il disposto di cui all’art. 1 del codice della strada alla stregua del quale “la sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”.

Ed ancora "la ratio sottesa a siffatta scelta di sistema è da individuare nella primaria necessità di garantire una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale, espressione di una valutazione ed un bilanciamento degli interessi coinvolti - primi fra tutti la sicurezza delle persone nella circolazione stradale - che vada oltre le specificità del caso concreto.
Nel caso in esame "non appaiono dotate di carattere straordinario, rispetto alle condizioni ordinarie presupposte dal Legislatore, le prospettazioni dell’Amministrazione in merito alle peculiari caratteristiche che connoterebbero la conformazione della rete viaria del Comune di Novara, le pavimentazioni stradali lapidee, nonché l’alta presenza di pedoni nel centro storico, caratteristiche, invero, connotanti la maggior parte dei centri cittadini presenti nel territorio nazionale.

Il TAR specifica ancora come "rimettendo ai singoli enti locali la specifica disciplina in subiecta materia, o più ridotti interventi integrativi della stessa, si determinerebbe una situazione di intollerabile frammentazione del panorama normativo con ricadute pregiudizievoli sugli irrinunciabili connotati di certezza e conoscibilità del regime giuridico applicabile – vieppiù considerando che i destinatari del servizio posso essere anche soggetti estranei alla comunità locale, come avviene di consueto per i turisti che fanno ricorso ai mezzi di micromobilità per spostarsi nei centri storici – nonché un’ingiustificata differenziazione delle discipline su base territoriale, a discapito di una tutela efficace ed uniforme dei consociati nella circolazione stradale.
Ne consegue che, nel caso di specie, il Comune con l’impugnata ordinanza nella parte in cui sancisce l’obbligo del casco per l’utenza maggiorenne ha travalicato i poteri attribuiti all’ente proprietario della strada dalla disciplina dettata dal codice della strada. Diversamente da quanto dettato per la bicicletta - alla quale, come detto, il monopattino è equiparato e per la quale non vige un siffatto obbligo - il Legislatore, alla luce delle risultanze acquisite dal periodo di sperimentazione, dal quale è emerso una maggiore pericolosità del monopattino – correlata al rapporto tra la geometria strutturale del veicolo e la velocità che il mezzo consente di raggiungere e, pertanto, alla maggiore esposizione al rischio in caso di urto con ostacolo fisso o altro pedone, perdita di equilibrio ovvero impatto con altro veicolo circolante (si veda circolare esplicativa del Servizio della Polizia Stradale del 9 marzo 2020) – ha ritenuto sufficiente imporre l’obbligo del casco solo all’utenza di età inferiore ai diciotto anni. si evidenzia che, sulla scorta del formante normativa testé richiamato, solo laddove la gravata ordinanza dispone “di ridurre a 6 km/h nella ZTL del Centro Storico la velocità dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica; di stabilire l’obbligo della conduzione a mano dei monopattini nell’area pedonale e ZTL del Centro Storico il sabato, le domeniche ed i festivi dalle ore 14.00 alle ore 20.00” l’Amministrazione ha correttamente esercitato i poteri ad essa riconosciuti in qualità di ente proprietario della strada ai sensi degli artt. 6, comma 4, e 7, comma 1, D.lgs. 285/1992, in linea con quanto disposto dal predetto art. 1, comma 75-ter lett. c) legge 160/2019.
Pertanto, il TAR Piemonte dispone che "il ricorso per motivi aggiunti deve, quindi, trovare complessivamente accoglimento nei termini dianzi delineati e, conseguentemente, la gravata
ordinanza va annullata nella parte in cui dispone “di stabilire l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo anche per i conducenti maggiorenni dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica che circolano sulle strade presenti all’interno del centro abitato del Comune di Novara”.

Intanto si attende la relazione che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile avrebbe dovuto presentare entro il mese di maggio al Parlamento, in materia di valutazione per l'obbligo assicurativo dei monopattini, come previsto dal D.L. nr. 121/2021 "decreto infrastrutture".

>In allegato la sentenza TAR Piemonte nr. 552/2022

 


 


 

Mercoledì, 15 Giugno 2022
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