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Articoli 18/06/2003

Circolazionedei ciclomotori (art. 97 Cds)

La miniriforma del 2002, aspettando il nuovo Codice(Terza parte)

Circolazionedei ciclomotori (art. 97 Cds)
La miniriforma del 2002, aspettando il nuovo Codice
di Giandomenico Protospataro*
(Terza parte)

Sintesi delle modifiche

• I ciclomotori devono avere un certificato di circolazione come i motocicli e le autovetture che, oltre ai dati tecnici, contiene anche il nome della persona che si dichiara proprietaria.
• Le targhe dei ciclomotori hanno un nuovo formato simile a quello dei motocicli ma saranno personali e non seguiranno il veicolo in caso di vendita.
• Sono previste modalità semplificate per l’aggiornamento del documento di circolazione in caso di passaggio di proprietà o di cessazione della circolazione.
• Le modalità di rilascio delle targhe e della carta di circolazione saranno determinate con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
• I ciclomotori irregolari oggetto di confisca possono essere assegnati in uso alle Forze di polizia che li hanno sequestrati.
• E’ stato rivisto l’impianto complessivo delle sanzioni

 

Nuovo testo
Testo precedente

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l’indicazione della data e dell’ora di ciascuna variazione d’intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.


5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque(2) a euro duecentosessantadue(2). Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue(2) a euro centotrentuno(2).
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno(2) a euro cinquecentoventiquattro(2).
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque(2) a euro duecentosessantadue(2).
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove(2) a euro seimilacentonovantasette(2).

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro diciannove(2) a euro settantotto(2)(9).
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove(2) a euro seimilacentonovantasette(2).

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette(2) a euro milletrecentoundici(2). Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque(2) a euro duecentosessantadue(2) . Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


(1) Per le disposizioni applicative, oltre agli articoli del Regolamento dal 248 al 253, vedasi la circolare del Ministero dei trasporti - DGMCTC n. 157/93 dell’8.9.1993
(2) Le sanzioni pecuniarie indicate nel testo sono espresse in euro senza decimali (regola del cosiddetto troncamento) e comprendono gli incrementi biennali in vigore dall’1.1.2001 (complessivamente aumento del 27% del valore originario). Relativamente alle modalità di accertamento della velocità vedasi circolare del Ministero dell’interno - DGAGAP prot. n. M/2413/4 del 21.11.2000

 

1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base della dichiarazione di conformità ovvero del certificato di approvazione di cui all’art. 76;
b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all’intestatario responsabile della circolazione.


2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo Stato.


3. Il trasferimento di residenza dell’intestatario del contrassegno di identificazione, qualora non risulti già registrato nell’archivio integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta documentazione, dall’interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.


4. Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di criteri di economicità e di procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalità per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all’utenza, nonché le procedure per i passaggi di proprietà.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’art. 52.

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire all’intestatario responsabile della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione è soggetto l’intestatario del contrassegno.
12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.










13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall’art. 102.






14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alle violazioni di cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

 

 

 

Commento

 

MOTIVAZIONE DELLE MODIFICHE

 

Le novità che riguardano le procedure amministrative di immissione in circolazione dei ciclomotori disciplinate dall’art. 97 CDS e che prevedono l’iscrizione dei ciclomotori in un apposito Archivio nazionale informatizzato, tenuto dal Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non determinano un nuovo regime giuridico per questi veicoli (che continuano ad essere qualificabili beni mobili non registrati) ma favoriscono il contrasto al traffico illecito di ciclomotori oggetto di furto. Infatti, la modifica, unitamente alla previsione di una speciale targa da apporre sui ciclomotori in luogo dell’attuale targhetta, consentirà di identificare in modo certo ed immediato il veicolo ed il relativo proprietario.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

Con la modifica dell’art. 97 CDS introdotta dal DLG n. 9/2002, i ciclomotori devono essere muniti di un certificato di circolazione, assimilabile alla carta di circolazione dei motoveicoli, contenente i dati costruttivi e di identificazione del veicolo nonché quelli della targa e dell’intestatario. A differenza del certificato di idoneità tecnica precedentemente previsto, documento di tipo non nominativo e contenente solo le caratteristiche del veicolo ed i suoi dati strutturali, il nuovo certificato è sostanzialmente assimilabile, sia per caratteristiche strutturali che per contenuti e forma, alla carta di circolazione prevista per tutti gli altri veicoli. La targa identifica l’intestatario del certificato di circolazione, mentre in precedenza il contrassegno permetteva l’individuazione del solo responsabile della circolazione del ciclomotore. La modifica è stata determinata da esigenze di sicurezza e di identificazione dei ciclomotori. Il precedente sistema con il certificato d’idoneità tecnica favoriva fenomeni di falsificazione dei documenti e di alterazione dei veicoli che, unitamente alle problematiche legate al fatto che il contrassegno non identificava il veicolo ma solamente il conducente, concorrevano, in modo significativo, a rendere pericolosamente rilevante il fenomeno dei furti dei ciclomotori. Con il nuovo meccanismo della nominatività del veicolo, più facilmente riconoscibile, soprattutto nell’ambito dei controlli sulla strada, si elimina invece una serie di problemi legati alla falsificazione e all’alterazione dei documenti dei ciclomotori. Secondo la nuova norma, il certificato di circolazione può essere rilasciato sia dagli uffici del DTTSIS sia da uno dei soggetti di cui alla legge 8.8.1991, n. 264 (agenzie di consulenza automobilistica). Questo seconda possibilità rappresenta un’ulteriore novità che anticipa le linee guida di una futura riforma nella quale queste strutture verranno ad integrarsi e a sostituire radicalmente l’attività degli uffici del DTTSIS nel rilascio delle carte di circolazione e nell’immatricolazione dei veicoli. Si è inoltre previsto che le procedure per il rilascio del certificato di circolazione siano stabilite con apposito decreto dirigenziale, a seguito dell’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli di cui all’art. 226 CDS.

ARCHIVIO ELETTRONICO DEI CICLOMOTORI

E’ prevista l’istituzione di un archivio pubblico dei ciclomotori in cui inserire i dati tecnici del veicolo (compreso il numero di telaio) e le generalità del soggetto che se ne dichiara proprietario. La norma precisa che i dati sono inseriti solo a fini di informazione(1) ed identificazione del responsabile della circolazione (per le ipotesi di illeciti amministravi) e non anche ai fini dell’identificazione del proprietario del veicolo(2). Nell’archivio, i dati del ciclomotore sono costantemente aggiornati sulla base delle dichiarazioni di possesso ed abbinati di volta in volta a quelli del proprietario e della targa. All’interno dell’archivio elettronico vengono annotati inoltre, in ordine cronologico, tutti i dati dei ciclomotori che sono stati abbinati nel tempo ad una determinata targa e quindi che sono appartenuti ad un determinato soggetto. Con il regime di "nominatività" dell’Archivio elettronico del ciclomotore non viene creato un sistema analogo a quello degli autoveicoli o motoveicoli(3); gli atti necessari per il trasferimento del veicolo seguiranno, molto probabilmente, le regole proprie del trasferimento dei beni mobili non registrati (per i quali non si richiede la forma scritta ma il semplice consenso delle parti, anche verbalmente espresso).

TARGA PER I CICLOMOTORI

La nuova formulazione del 1° comma dell’art. 97 prevede che i ciclomotori, per poter circolare su strada, siano muniti di una targa che identifica l’intestatario del certificato di circolazione(4). Il sistema di targatura dei ciclomotori è stato completamente modificato. Infatti, mentre nella precedente disciplina il contrassegno costituiva uno strumento per identificare il responsabile della circolazione, che non necessariamente coincideva col proprietario del veicolo (perché era asportabile e poteva essere collocato su altri ciclomotori), con le nuove disposizioni la targa è stabilmente associata al veicolo su cui si trova ed identifica colui che si è dichiarato proprietario del mezzo(5). La targa non segue il veicolo per tutta la sua esistenza ma è personale ed è trattenuta dal titolare in caso di vendita. In sintesi, rispetto all’attuale regime in cui il contrassegno previsto per i ciclomotori identifica unicamente il responsabile della circolazione (e non anche un veicolo), la nuova targa identificherà stabilmente anche il veicolo, essendo comunque un documento personale collegato alla persona che ne è titolare. Quest’ultimo aspetto rende il sistema di targatura dei ciclomotori diverso anche da quello di auto e motoveicoli, in cui la targa identifica il veicolo dalla sua immissione in circolazione fino alla sua demolizione e non il suo proprietario. Da ciò derivano importanti conseguenze:
• ogni proprietario di ciclomotore potrà chiedere il rilascio di una targa identificativa che potrà essere collocata solo su quel ciclomotore fino a quando questo sarà di sua proprietà. Al momento dell’alienazione o demolizione, la targa dovrà essere rimossa e potrà essere applicata su un nuovo ciclomotore o trattenuta in attesa di tale utilizzazione;
• chi acquista un ciclomotore usato deve essere già munito di una propria targa (proveniente da un suo precedente ciclomotore dismesso o venduto, oppure richiesta prima di acquistare il veicolo);
• chi possiede più ciclomotori deve munirsi di altrettante targhe: ciascuna identifica un veicolo e lo lega al proprietario, responsabile della sua circolazione ed obbligato in solido in caso di sanzioni, fino a quando il veicolo risulta a lui intestato nell’archivio dei ciclomotori;
• per ogni ciclomotore, l’abbinamento fra targa, veicolo ed intestatario è vincolante ai fini della circolazione: pertanto, chi perde una targa deve farne denuncia agli organi di polizia entro 48 ore e non può sostituirla con altra (di cui pure sia titolare) senza far registrare l’abbinamento col veicolo sul certificato di circolazione.

Fabbricazione di targhe e modalità di rilascio sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di semplificazione, anche con l’affidamento a terzi autorizzati(6).

CONFISCA DI CICLOMOTORE IRREGOLARE

La nuova normativa prevede la confisca nelle seguenti ipotesi:
• fabbricazione, produzione o vendita di ciclomotori aventi velocità superiore a 45 km/h oppure effettuazione di modifiche su ciclomotori per aumentarne la velocità oltre i 45 km/h (art. 97 c. 5, CDS, con confisca del veicolo);
• circolazione con ciclomotore avente caratteristiche non rispondenti alle prescrizioni dell’art. 52 CDS o indicate nel certificato di circolazione o che sviluppi una velocità superiore a 45 km/h (cosiddetto ciclomotore "truccato", art. 97 c. 6, CDS, con confisca del veicolo);
• circolazione con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione (art. 97 c. 7 CDS).

In particolare (modifica che assume notevole rilevanza), nel caso di ciclomotore "truccato", cioè modificato per aumentarne la cilindrata e/o la velocità, la nuova norma prevede che, dopo la confisca, si proceda all’immediata distruzione del veicolo salvo che non ne venga richiesta l’assegnazione da parte dell’ente da cui dipende l’accertatore della violazione per compiti istituzionali (es. per vigilanza stradale) e previo ripristino delle caratteristiche regolamentari. Dalla formulazione della norma, che prevede la possibilità di risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca, si evince che l’utilizzazione del ciclomotore sequestrato può essere richiesta e concessa in via provvisoria anche prima che il provvedimento di confisca sia divenuto definitivo, per limitare le spese di custodia e per consentire l’immediata utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse. In quest’ottica di contenimento della spesa pubblica, si ritiene che il veicolo per il quale è disposta l’utilizzazione provvisoria non venga restituito al legittimo possessore neppure in caso di illegittimità della confisca, avendo la norma previsto espressamente che il risarcimento del danno avvenga sempre "per valore equivalente"(7).

TRASFERIMENTO DI PROPRIETà DEI CICLOMOTORI

Il trasferimento di proprietà di un ciclomotore deve essere comunicato al DTTSIS per la trascrizione nell’Archivio nazionale dei veicoli. La norma non fissa un termine per effettuare la comunicazione, rinviando al regolamento con il quale saranno fissate le modalità e le procedure necessarie per adempiere all’obbligo imposto al proprietario(8). #9; Quest’atto, tuttavia, non rappresenta, ai fini civilistici, la formalizzazione del trasferimento di proprietà del ciclomotore che, quale bene mobile non registrato, non richiede formalità particolari, essendo sufficiente la dichiarazione resa da entrambi gli interessati al DTTSIS e non essendo richiesto un contratto di vendita in forma scritta o con atto pubblico. E’ prevista una sanzione amministrativa per chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà (art. 97 c. 12 CDS). Il certificato di circolazione è immediatamente ritirato ed inviato, per i necessari aggiornamenti, al DTTSIS che lo restituisce al proprietario dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI

La cessazione definitiva della circolazione di un ciclomotore deve essere comunicata al DTTSIS, secondo le modalità previste con apposito provvedimento dirigenziale. Per chi non comunica la cessazione della circolazione è prevista una sanzione pecuniaria. Il documento di circolazione è ritirato ed inviato al DTTSIS. L’ipotesi ricorre quando il veicolo viene rottamato(9) senza comunicazione della distruzione. La sanzione si può applicare solo quando sia rinvenuto i veicolo in stato di abbandono e non più idoneo a circolare o, comunque, dalle cui condizioni possa presumersi, in modo inequivocabile, che il suo proprietario ha deciso di disfarsene(10). Il ritiro del documento da parte degli organi di polizia stradale appare ipotizzabile solo quando il veicolo si trova sulla strada o su un’area pubblica ed il proprietario si presenta a consegnarlo ovvero lo esibisce presso gli uffici di polizia, dietro specifica richiesta, ai sensi dell’art. 180 comma 8 CDS.

 

REVISIONE DELLE SANZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI

 

Il nuovo assetto della disciplina della circolazione dei ciclomotori dettato dall’art. 97 CDS ha imposto anche la revisione del regime sanzionatorio, in relazione alla introduzione dell’obbligo del certificato di circolazione e della targa. Le principali ipotesi sanzionatorie previste per l’inosservanza delle norme sulle caratteristiche costruttive e funzionali e sulle formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori sono le seguenti:
• circolazione con ciclomotore sprovvisto di targa (art. 97 c. 8, CDS con fermo amministrativo del veicolo e, in caso di reiterazione, confisca amministrativa del veicolo)(11);
• circolazione con ciclomotore munito di targa non propria (art. 97 c. 9, CDS con fermo amministrativo del veicolo)(12);
• circolazione con ciclomotore avente i dati della targa non chiaramente visibili (art. 97 c. 10 CDS);
• fabbricazione o vendita di targhe per ciclomotori con caratteristiche non conformi a quelle regolamentari (art. 97 c. 11 CDS)(13);
• circolazione con ciclomotore munito di targa con caratteristiche non conformi a quelle regolamentari (art. 97 c. 11).
Rispetto al precedente regime sanzionatorio è stata soppressa l’ipotesi di circolazione con ciclomotore avente contrassegno di identificazione che non permette di risalire all’intestatario (che, comunque, era ipotesi residuale di non facile applicabilità). E’ stata altresì soppressa la previsione di una specifica ipotesi sanzionatoria per il caso di chi omette di comunicare il cambiamento di residenza (già contenuta nei commi 3 e 12 del testo originario del codice del 1992) perché, per effetto delle procedure di semplificazione già in funzione, la comunicazione avviene in modo automatico a cura degli uffici competenti dei comuni. Nel caso di targa falsa si applicano, per chi la realizza e per chi la utilizza, le norme del codice penale(14).

 

SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLA TARGA O DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

 

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa o del certificato di circolazione, il titolare deve denunciare il fatto agli organi di polizia entro 48 ore. Dopo aver adempiuto a quest’obbligo, il titolare deve richiedere il duplicato del certificato o il rilascio di una nuova targa entro i 3 giorni successivi(15). Sono previste sanzioni amministrative per chiunque omette di denunciare agli organi di polizia lo smarrimento (distruzione o sottrazione) del certificato di circolazione e/o della targa entro il termine di 48 ore (art. 97 c. 13) ovvero, dopo aver presentato denuncia di smarrimento (o sottrazione o distruzione) del certificato di circolazione non provvede a chiederne il duplicato entro 3 giorni dalla denuncia (art. 97 c. 13).



di Giandomenico Protospataro

da "Il Centauro" n. 77
Mercoledì, 18 Giugno 2003
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