Sintesi
delle modifiche
•
I ciclomotori devono avere un certificato di circolazione come i
motocicli e le autovetture che, oltre ai dati tecnici, contiene anche
il nome della persona che si dichiara proprietaria.
•
Le targhe dei ciclomotori hanno un nuovo formato simile a quello
dei motocicli ma saranno personali e non seguiranno il veicolo in caso di vendita.
•
Sono previste modalità semplificate per l’aggiornamento
del documento di circolazione in caso di passaggio di proprietà
o di cessazione della circolazione.
•
Le modalità di rilascio delle targhe e della carta di
circolazione saranno determinate con decreto dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
•
I ciclomotori irregolari oggetto di confisca possono essere assegnati
in uso alle Forze di polizia che li hanno sequestrati.
•
E’ stato rivisto l’impianto complessivo delle sanzioni
Nuovo testo
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Testo
precedente
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1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione
e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e
dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti
terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento
dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di
circolazione.
2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La
fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che
può affidarle con le modalità previste dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli
di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il
numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di
identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della
targa sia risultato intestatario, con l’indicazione della data e
dell’ora di ciascuna variazione d’intestazione. I dati relativi alla
proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del
Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l’individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del
certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima
semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che
sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
sessantacinque(2) a euro duecentosessantadue(2). Alla stessa sanzione
soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la
velocità oltre i limiti previsti dall’art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più
delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel
certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore
a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro trentadue(2) a euro
centotrentuno(2).
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato
rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno(2) a
euro cinquecentoventiquattro(2).
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
sessantacinque(2) a euro duecentosessantadue(2).
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove(2) a euro seimilacentonovantasette(2).
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati
non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro diciannove(2) a euro
settantotto(2)(9).
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da
quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore
munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove(2) a euro
seimilacentonovantasette(2).
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato
richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per
trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro trecentoventisette(2) a euro milletrecentoundici(2).
Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della
circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente
da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti
previsti dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione
del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro
quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
sessantacinque(2) a euro duecentosessantadue(2) . Alla medesima sanzione
è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di
circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai
commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la
facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che
ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia
assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle
caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso
di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione
prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
(1) Per le
disposizioni applicative, oltre agli articoli del Regolamento dal 248 al
253, vedasi la circolare del Ministero dei trasporti - DGMCTC n. 157/93
dell’8.9.1993
(2) Le sanzioni pecuniarie indicate nel testo sono espresse in euro
senza decimali (regola del cosiddetto troncamento) e comprendono gli
incrementi biennali in vigore dall’1.1.2001 (complessivamente aumento
del 27% del valore originario). Relativamente alle modalità di
accertamento della velocità vedasi circolare del Ministero dell’interno
- DGAGAP prot. n. M/2413/4 del 21.11.2000
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1. I
ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di
identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. sulla base della dichiarazione di conformità
ovvero del certificato di approvazione di cui all’art. 76;
b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire
all’intestatario responsabile della circolazione.
2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione
sono riservate allo Stato.
3. Il trasferimento di residenza dell’intestatario del contrassegno di
identificazione, qualora non risulti già registrato nell’archivio
integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della
M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta
documentazione, dall’interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., il quale registra il
mutamento e ne rilascia ricevuta.
4. Nel regolamento per l’esecuzione delle presenti norme saranno
stabilite, sulla base di criteri di economicità e di procedimenti al
massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di
identificazione, le modalità per la sua applicazione e le relative
procedure di assegnazione e di distribuzione all’utenza, nonché le
procedure per i passaggi di proprietà.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che
sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi
effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre
i limiti previsti dall’art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più
delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel
certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una velocità
superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato
rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di
identificazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di
identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con
contrassegno contraffatto o alterato è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
dodici milioni.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di
identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a
lire centoventimila.
11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di
identificazione che non permetta di risalire all’intestatario responsabile
della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa
sanzione è soggetto l’intestatario del contrassegno.
12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel
termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno
di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni
previste dall’art. 102.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal
comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alle violazioni di
cui al comma 9, limitatamente alle ipotesi di circolazione con un
ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato, consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi
o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
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Commento
MOTIVAZIONE
DELLE MODIFICHE
Le
novità che riguardano le procedure amministrative di immissione
in circolazione dei ciclomotori disciplinate dall’art. 97 CDS e che prevedono
l’iscrizione dei ciclomotori in un apposito Archivio nazionale informatizzato,
tenuto dal Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti non determinano un nuovo regime giuridico per questi veicoli
(che continuano ad essere qualificabili beni mobili non registrati) ma
favoriscono il contrasto al traffico illecito di ciclomotori oggetto di
furto. Infatti, la modifica, unitamente alla previsione di una speciale
targa da apporre sui ciclomotori in luogo dell’attuale targhetta,
consentirà di identificare in modo certo ed immediato il veicolo
ed il relativo proprietario.
CERTIFICATO
DI CIRCOLAZIONE
Con
la modifica dell’art. 97 CDS introdotta dal DLG n. 9/2002, i ciclomotori
devono essere muniti di un certificato di circolazione, assimilabile alla
carta di circolazione dei motoveicoli, contenente i dati costruttivi e
di identificazione del veicolo nonché quelli della targa e dell’intestatario. A differenza
del certificato di idoneità tecnica precedentemente previsto, documento
di tipo non nominativo e contenente solo le caratteristiche del veicolo
ed i suoi dati strutturali, il nuovo certificato è sostanzialmente
assimilabile, sia per caratteristiche strutturali che per contenuti e
forma, alla carta di circolazione prevista per tutti gli altri veicoli. La
targa identifica l’intestatario del certificato di circolazione, mentre
in precedenza il contrassegno permetteva l’individuazione del solo responsabile
della circolazione del ciclomotore. La modifica è stata determinata
da esigenze di sicurezza e di identificazione dei ciclomotori. Il precedente
sistema con il certificato d’idoneità tecnica favoriva fenomeni
di falsificazione dei documenti e di alterazione dei veicoli che, unitamente
alle problematiche legate al fatto che il contrassegno non identificava
il veicolo ma solamente il conducente, concorrevano, in modo significativo,
a rendere pericolosamente rilevante il fenomeno dei furti dei ciclomotori. Con
il nuovo meccanismo della nominatività del veicolo, più
facilmente riconoscibile, soprattutto nell’ambito dei controlli sulla
strada, si elimina invece una serie di problemi legati alla falsificazione
e all’alterazione dei documenti dei ciclomotori. Secondo la nuova norma,
il certificato di circolazione può essere rilasciato sia
dagli uffici del DTTSIS sia da uno dei soggetti di cui alla legge 8.8.1991,
n. 264 (agenzie di consulenza automobilistica). Questo seconda possibilità
rappresenta un’ulteriore novità che anticipa le linee guida di
una futura riforma nella quale queste strutture verranno ad integrarsi
e a sostituire radicalmente l’attività degli
uffici del DTTSIS nel rilascio delle carte di circolazione e nell’immatricolazione
dei veicoli. Si è inoltre previsto che le procedure per il rilascio
del certificato di circolazione siano stabilite con apposito decreto dirigenziale,
a seguito dell’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli di cui
all’art. 226 CDS.
ARCHIVIO
ELETTRONICO DEI CICLOMOTORI
E’
prevista l’istituzione di un archivio pubblico dei ciclomotori in cui
inserire i dati tecnici del veicolo (compreso il numero di telaio) e le
generalità del soggetto che se ne dichiara proprietario. La norma
precisa che i dati sono inseriti solo a fini di informazione(1) ed identificazione
del responsabile della circolazione (per le ipotesi di illeciti amministravi)
e non anche ai fini dell’identificazione del proprietario del veicolo(2).
Nell’archivio, i dati del ciclomotore sono costantemente aggiornati sulla
base delle dichiarazioni di possesso ed abbinati di volta in volta a quelli
del proprietario e della targa. All’interno dell’archivio elettronico
vengono annotati inoltre, in ordine cronologico, tutti i dati dei ciclomotori
che sono stati abbinati nel tempo ad una determinata targa e quindi che
sono appartenuti ad un determinato soggetto. Con il regime di "nominatività"
dell’Archivio elettronico del ciclomotore non viene creato un sistema
analogo a quello degli autoveicoli o motoveicoli(3); gli atti necessari
per il trasferimento del veicolo seguiranno, molto probabilmente, le regole
proprie del trasferimento dei beni mobili non registrati (per i quali
non si richiede la forma scritta ma il semplice consenso delle parti,
anche verbalmente espresso).
TARGA
PER I CICLOMOTORI
La
nuova formulazione del 1° comma dell’art. 97 prevede che i ciclomotori,
per poter circolare su strada, siano muniti di una targa che identifica
l’intestatario del certificato di circolazione(4). Il sistema di targatura
dei ciclomotori è stato completamente modificato. Infatti, mentre
nella precedente disciplina il contrassegno costituiva uno strumento per
identificare il responsabile della circolazione, che non necessariamente
coincideva col proprietario del veicolo (perché era asportabile
e poteva essere collocato su altri ciclomotori), con le nuove disposizioni
la targa è stabilmente associata al veicolo su cui si trova ed
identifica colui che si è dichiarato proprietario del mezzo(5).
La targa non segue il veicolo per tutta la sua esistenza ma è personale
ed è trattenuta dal titolare in caso di vendita. In sintesi, rispetto
all’attuale regime in cui il contrassegno previsto per i ciclomotori identifica
unicamente il responsabile della circolazione (e non anche un veicolo),
la nuova targa identificherà stabilmente anche il veicolo, essendo
comunque un documento personale collegato alla persona che ne è
titolare. Quest’ultimo aspetto rende il sistema di targatura dei ciclomotori
diverso anche da quello di auto e motoveicoli, in cui la targa identifica
il veicolo dalla sua immissione in circolazione fino alla sua demolizione
e non il suo proprietario. Da ciò derivano importanti conseguenze:
• ogni proprietario di ciclomotore potrà chiedere il rilascio
di una targa identificativa che potrà essere collocata
solo su quel ciclomotore fino a quando questo sarà di sua
proprietà. Al momento dell’alienazione o demolizione, la
targa dovrà essere rimossa e potrà essere applicata su un
nuovo ciclomotore o trattenuta in attesa di tale utilizzazione;
• chi acquista un ciclomotore usato deve essere già munito
di una propria targa (proveniente da un suo precedente ciclomotore
dismesso o venduto, oppure richiesta prima di acquistare il veicolo);
• chi possiede più ciclomotori deve munirsi di altrettante
targhe: ciascuna identifica un veicolo e lo lega al proprietario,
responsabile della sua circolazione ed obbligato in solido in
caso di sanzioni, fino a quando il veicolo risulta a lui intestato
nell’archivio dei ciclomotori;
• per ogni ciclomotore, l’abbinamento fra targa, veicolo ed intestatario
è vincolante ai fini della circolazione: pertanto, chi perde
una targa deve farne denuncia agli organi di polizia entro 48 ore
e non può sostituirla con altra (di cui pure sia titolare)
senza far registrare l’abbinamento col veicolo sul certificato
di circolazione.
Fabbricazione
di targhe e modalità di rilascio sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
criteri di economicità e di semplificazione, anche con l’affidamento
a terzi autorizzati(6).
CONFISCA
DI CICLOMOTORE IRREGOLARE
La
nuova normativa prevede la confisca nelle seguenti ipotesi:
• fabbricazione, produzione o vendita di ciclomotori aventi velocità
superiore a 45 km/h oppure effettuazione di modifiche su ciclomotori
per aumentarne la velocità oltre i 45 km/h (art. 97 c. 5, CDS, con
confisca del veicolo); • circolazione con
ciclomotore avente caratteristiche non rispondenti alle prescrizioni
dell’art. 52 CDS o indicate nel certificato di circolazione o che
sviluppi una velocità superiore a 45 km/h (cosiddetto ciclomotore
"truccato", art. 97 c. 6, CDS, con confisca del veicolo);
• circolazione con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato
il certificato di circolazione (art. 97 c. 7 CDS).
In
particolare (modifica che assume notevole rilevanza), nel caso di ciclomotore
"truccato", cioè modificato per aumentarne la cilindrata e/o la
velocità, la nuova norma prevede che, dopo la confisca, si proceda
all’immediata distruzione del veicolo salvo che non ne venga richiesta
l’assegnazione da parte dell’ente da cui dipende l’accertatore della violazione
per compiti istituzionali (es. per vigilanza stradale) e previo ripristino
delle caratteristiche regolamentari. Dalla formulazione della norma, che
prevede la possibilità di risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimità della confisca, si evince che l’utilizzazione del
ciclomotore sequestrato può essere richiesta e concessa in via
provvisoria anche prima che il provvedimento di confisca sia divenuto
definitivo, per limitare le spese di custodia e per consentire l’immediata
utilizzazione del bene per finalità di pubblico interesse. In quest’ottica
di contenimento della spesa pubblica, si ritiene che il veicolo per il
quale è disposta l’utilizzazione provvisoria non venga restituito
al legittimo possessore neppure in caso di illegittimità della
confisca, avendo la norma previsto espressamente che il risarcimento del
danno avvenga sempre "per valore equivalente"(7).
TRASFERIMENTO
DI PROPRIETà DEI CICLOMOTORI
Il
trasferimento di proprietà di un ciclomotore deve essere comunicato
al DTTSIS per la trascrizione nell’Archivio nazionale dei veicoli. La
norma non fissa un termine per effettuare la comunicazione, rinviando
al regolamento con il quale saranno fissate le modalità e le procedure
necessarie per adempiere all’obbligo imposto al proprietario(8). #9; Quest’atto,
tuttavia, non rappresenta, ai fini civilistici, la formalizzazione del
trasferimento di proprietà del ciclomotore che, quale bene mobile
non registrato, non richiede formalità particolari, essendo sufficiente
la dichiarazione resa da entrambi gli interessati al DTTSIS e non essendo
richiesto un contratto di vendita in forma scritta o con atto pubblico.
E’ prevista una sanzione amministrativa per chiunque circola con
un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento
del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà
(art. 97 c. 12 CDS). Il certificato di circolazione è immediatamente
ritirato ed inviato, per i necessari aggiornamenti, al DTTSIS che lo restituisce
al proprietario dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
CESSAZIONE
DELLA CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI
La
cessazione definitiva della circolazione di un ciclomotore deve essere
comunicata al DTTSIS, secondo le modalità previste con apposito
provvedimento dirigenziale. Per chi non comunica la cessazione della circolazione
è prevista una sanzione pecuniaria. Il documento di circolazione
è ritirato ed inviato al DTTSIS. L’ipotesi ricorre quando il veicolo
viene rottamato(9) senza comunicazione della distruzione. La sanzione
si può applicare solo quando sia rinvenuto i veicolo in stato di
abbandono e non più idoneo a circolare o, comunque, dalle cui condizioni
possa presumersi, in modo inequivocabile, che il suo proprietario ha deciso
di disfarsene(10). Il ritiro del documento da parte degli organi di polizia
stradale appare ipotizzabile solo quando il veicolo si trova sulla strada
o su un’area pubblica ed il proprietario si presenta a consegnarlo ovvero
lo esibisce presso gli uffici di polizia, dietro specifica richiesta,
ai sensi dell’art. 180 comma 8 CDS.
REVISIONE
DELLE SANZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI
Il
nuovo assetto della disciplina della circolazione dei ciclomotori dettato
dall’art. 97 CDS ha imposto anche la revisione del regime sanzionatorio,
in relazione alla introduzione dell’obbligo del certificato di circolazione
e della targa. Le principali ipotesi sanzionatorie previste per l’inosservanza
delle norme sulle caratteristiche costruttive e funzionali e sulle formalità
necessarie per la circolazione dei ciclomotori sono le seguenti:
•
circolazione con ciclomotore sprovvisto di targa (art. 97 c. 8, CDS con
fermo amministrativo del veicolo e, in caso di reiterazione, confisca
amministrativa del veicolo)(11);
•
circolazione con ciclomotore munito di targa non propria (art. 97 c. 9, CDS con fermo amministrativo del veicolo)(12);
•
circolazione con ciclomotore avente i dati della targa non chiaramente
visibili (art. 97 c. 10 CDS);
•
fabbricazione o vendita di targhe per ciclomotori con caratteristiche
non conformi a quelle regolamentari (art. 97 c. 11 CDS)(13);
•
circolazione con ciclomotore munito di targa con caratteristiche non
conformi a quelle regolamentari (art. 97 c. 11).
Rispetto
al precedente regime sanzionatorio è stata soppressa l’ipotesi
di circolazione con ciclomotore avente contrassegno di identificazione
che non permette di risalire all’intestatario (che, comunque, era ipotesi
residuale di non facile applicabilità). E’ stata altresì
soppressa la previsione di una specifica ipotesi sanzionatoria per il
caso di chi omette di comunicare il cambiamento di residenza (già
contenuta nei commi 3 e 12 del testo originario del codice del 1992) perché,
per effetto delle procedure di semplificazione già in funzione,
la comunicazione avviene in modo automatico a cura degli uffici competenti
dei comuni. Nel
caso di targa falsa si applicano, per chi la realizza e per chi la utilizza,
le norme del codice penale(14).
SMARRIMENTO
O SOTTRAZIONE DELLA TARGA O DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
In
caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa o del certificato
di circolazione, il titolare deve denunciare il fatto agli organi di polizia
entro 48 ore. Dopo aver adempiuto a quest’obbligo, il titolare deve richiedere
il duplicato del certificato o il rilascio di una nuova targa entro i
3 giorni successivi(15). Sono previste sanzioni amministrative per chiunque
omette di denunciare agli organi di polizia lo smarrimento (distruzione
o sottrazione) del certificato di circolazione e/o della targa entro il
termine di 48 ore (art. 97 c. 13) ovvero, dopo aver presentato denuncia
di smarrimento (o sottrazione o distruzione) del certificato di circolazione
non provvede a chiederne il duplicato entro 3 giorni dalla denuncia (art.
97 c. 13).
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