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In materia di codice della strada, si segnala innanzitutto la pubblicazione sulla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2003, del decreto ministeriale 17 gennaio con il quale sono state dettate le regole tecniche inerenti alla revisione dei rimorchi leggeri (con massa a pieno carico fino a 35 quintali). In pratica, con il provvedimento in esame è stata disposta la progressiva assimilazione anche di questa categoria di veicoli (per esempio roulotte, carrelli ecc.) alle modalità procedurali normalmente già in uso anche per le altre categorie. Sul tema delle revisioni si segnala anche la recente circolare ministeriale prot. 01/M368 del 2 gennaio 2003 (disponibile sul sito asaps.it), avente per oggetto l’applicazione di strutture portamoto su autocaravan; in tal caso secondo i tecnici del dicastero i occorrerà sottoporre il veicolo a visita e prova.Molto interessante per l’attività di polizia stradale, stante anche il particolare periodo primaverile di intensa attività sportiva, è il provvedimento ministeriale 27 novembre 2002 pubblicato sulla G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003 inerente alle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 9 del C.d.S. dal d.lvo 15 gennaio 2002, n. 9 (ovvero i nuovi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater in materia di scorte tecniche in ausilio o sostituzione degli organi di polizia stradale nelle gare ciclistiche), risultava necessario procedere a disciplinare compiutamente i requisiti e le modalità di questa nuova tipologia di attività ausiliaria di polizia stradale. In pratica, oltre a specificare che il servizio di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche d’ora in poi potrà essere effettuato solo da persone abilitate, il provvedimento individua le modalità di rilascio e rinnovo dell’attestato di abilitazione, specifica le tipologie di veicoli utilizzabili per l’attività di scorta, i dispositivi supplementari di equipaggiamento necessari e indica le dotazioni da fornire al personale impiegato e le modalità di svolgimento dei servizi. Molto significativo è il fatto che l’organo di polizia stradale eventualmente coinvolto nell’attività di scorta ai sensi dell’art. 9/6-bis del codice della strada possa ora sgravarsi da questo rilevante onere "autorizzando gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni." Si evidenzia, tra le altre novità di dettaglio del disciplinare, che l’uso della paletta di segnalazione da parte degli addetti alla scorta, conforme al modello individuato, viene consentito per disciplinare il traffico esclusivamente nell’imminenza del transito dei corridori; ogni altro uso è tassativamente vietato.Anche se di moderato interesse operativo si evidenzia che probabilmente anche seguito delle reiterate indagini televisive in materia di "patenti facili", il ministero dei trasporti ha emanato, in data 12 febbraio 2003 una circolare destinata "ad assicurare alle sedute di esame condizioni che diano le massime garanzie di oggettività e trasparenza"; la circolare riporta il numero MOT3/551/M310.Con la pubblicazione della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (G.U. n. 31 del 07.02.2003, supplemento ordinario n. 19), risultano invece modificati gli artt. 50 e 207 del vigente codice della strada. Con la variazione introdotta dall’art. 24 della legge in commento è stato infatti ridefinito il concetto di velocipede con l’assimilazione agli stessi delle "biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e’ progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare." La modifica introdotta dall’art. 25 della legge n. 14-2003 attiene invece alla disciplina delle violazioni amministrative conseguenti alla circolazione con veicolo munito di targa estera. #9; L’art. 207 del d.lvo n. 285/1992 specifica infatti che in caso di violazione commessa alla guida di un veicolo munito di targa straniera, oltre alla facoltà di pagamento nelle mani dell’agente accertatore, il trasgressore è ammesso a versare, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista. Con la riforma viene ora differenziato il trattamento nel caso di violazione commessa alla guida di un veicolo immatricolato in uno stato membro dell’Unione europea in quanto, in tal caso, al trasgressore che non si sia avvalso della facoltà di pagamento nelle mani dell’accertatore verrà ora consentito di versare, a titolo di cauzione, una somma pari alla somma prevista nel caso di pagamento in misura ridotta. Ora con l’introduzione del comma 2-bis all’art. 207 del codice della strada, il conducente di un veicolo munito di targa comunitaria sottoposto a procedimento sanzionatorio amministrativo potrà decidere se effettuare il pagamento immediato a titolo "liberatorio" oppure se versare lo stesso importo, a titolo di cauzione, per un presumibile seguito del procedimento.Su tema della competenza alla redazione delle ordinanze in materia di circolazione stradale si evidenzia una interessante pronuncia del Tar Veneto, sez. I, 19 settembre 2002, sentenza n. 5698 (disponibile su www.poliziamunicipale.it). Con il provvedimento in esame è stato infatti chiarito che i provvedimenti amministrativi inerenti alla disciplina della circolazione stradale sono di competenza esclusiva degli organi tecnici. Sono pertanto da ritenersi illegittime, secondo la condivisibile decisione del Tar Veneto, le ordinanze sindacali (o presidenziali) in materia di regolamentazione del traffico in quanto viziate da incompetenza assoluta.Risolta la complessa questione in materia di allestimento di veicoli ad uso ufficio per l’attività di polizia locale evidenziata nel precedente numero di questa rivista. Con uno specifico decreto dirigenziale sono state infatti eliminate tutte le restrizioni introdotte dal precedente provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2002; inoltre il nuovo decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 specifica in dettaglio, finalmente, tutta la normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli ad uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale. |