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Articoli 13/06/2003

Le regole del trasporto degli alimenti di origine animale

Le regole del trasporto degli alimenti di origine animale


di Dr. Rocco Panetta

Con questo articolo si vuole iniziare ad affrontare la problematica del trasporto delle sostanze alimentari di origine animale (carni fresche e congelate, prodotti a base di carne (salumi ecc.), prodotti ittici freschi e congelati, e loro derivati, latte e prodotti derivati del latte (formaggi, gelati, burro, ricotta, ecc.), uova, miele, surgelati a base di carne e pesce. Iniziamo con il dire che ai sensi dell’ art. 44 del DPR 327/80 è necessaria l’autorizzazione sanitaria preventiva dei seguenti mezzi adibiti al trasporto terrestre:
1. veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti (in questa fattispecie rientra anche la vendita con consegna a domicilio dei privati);
2. veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati;
3. le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo dei veicoli. Riguardo alle sostanze alimentari sfuse sono da considerarsi tali i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura (forme di formaggio, ecc.) anche se posto in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, quali salumi ecc. non sono considerati involucro o imballaggio (art. 1, comma 3, Dlgs 109/92).
E’ da precisare che il prodotto alimentare preconfezionato (è il contrario del prodotto alimentare SFUSO) è costituito dal prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolto interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata (art. 1, comma 2, lettera b, Dlgs 109/92), vale a dire che le confezioni debbono presentare dei sigilli o fascette oppure altri tipi di aperture (es. a strappo) che non consentono, una volta aperte, di ricostituire integralmente l’imballaggio come era prima dell’apertura.
E’ da rilevare, inoltre, che la competenza territoriale al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 44 del DPR 327/80, è determinata in relazione alla residenza del proprietario del veicolo risultante dall’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, ciò significa, ad esempio, che non può essere rilasciata l’autorizzazione sanitaria a veicolo non iscritto al P.R.A., es. veicoli di nuova immatricolazione che circolano sprovvisti di carta di circolazione con il cosiddetto "foglio di via"; motivo per cui va sempre accertata l’iscrizione al P.R.A. nei casi dubbi o sospetti. L’autorizzazione è valida per due anni dalla data del rilascio (art. 46, Dpr 327/80). Le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili debbono essere punzonati o recare un contrassegno metallico inasportabile con gli estremi dell’attestazione di idoneità (art. 48, DPR 327/80). Questo significa che per le cisterne ATP containerizzate e per le casse mobili frigorifere detto contrassegno può essere costituito dalla targhetta di attestazione di conformità alle norme ATP, che è metallica ed apposta in modo permanente a detti mezzi. Sempre riguardo alle cisterne containerizzate ed alle casse mobili, bisogna precisare che qualora trasportino alimenti, per il cui trasporto è prevista, in linea generale, l’autorizzazione di cui all’art. 44, e dalla documentazione di trasporto (lettera di vettura) si evinca che gli alimenti siano stati prima trasportati con il container (o cassa mobile) sulla rete ferroviaria, per queste cisterne e contenitori non è necessaria l’autorizzazione sanitaria poiché l’ultimo comma dell’art. 44 prevede che le disposizioni non si applicano ai mezzi di trasporto in circolazione sulla rete dell’Am-ministrazione delle Ferrovie dello Stato; ciò non vale naturalmente per i veicoli, compresi i rimorchi e semi-rimorchi, immatricolati in Italia che in ogni caso debbono essere muniti di autorizzazione sanitaria, ove prevista. Per i veicoli immatricolati all’estero l’idoneità igienico-sanitaria è accertata al momento del transito dei posti di confine, che oggi sono quelli degli Stati appartenenti all’Unione Europea, vigendo la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea, fermo restando il rispetto della normativa ATP, che vale per tutti i veicoli e i contenitori, anche scarrabili, e la cui non rispondenza comporta anche la non idoneità igienica per il trasporto di sostanza alimentari, con o senza autorizzazione sanitaria, vedi art. 43 del DPR 327/80. Si ricorda che l’art. 48, comma 4, del DPR 327/80 prescrive che le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegati per il trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 44, e che i vani di carico dei veicoli o i contenitori non possono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultare contaminati (Capitolo IV, punto 2, Dlgs 115/97), e ciò vale per i veicoli, le cisterne, i contenitori soggetti ad autorizzazione sanitaria di cui all’art. 44 del Dpr 327/80. Si ricorda, inoltre, che i veicoli, compresi i rimorchi ed i semirimorchi, muniti di attestazione ATP sono adibiti al trasporto di derrate deteriorabili, in regime di temperatura controllata (trasporto specifico) e, sotto il profilo igienico sanitario possono trasportare SOLO sostanze alimentari ad uso umano (capitolo IV del Dlgs 155/97), motivo per cui una diversa destinazione del veicolo va sanzionata anche ai sensi del vigente Codice della Strada (art. 82, comma 8). Le sanzioni previste per le violazioni degli articoli 43, 44, 46, 47, 48, ecc. del Dpr 327/80 sono quelle previste dall’art. 17 della Legge 283/62 che prevedono un pagamento ridotto di e258,00, con una sanzione fino a e774,00.
La destinazione dei proventi e l’autorità competente a ricevere il rapporto (art. 17, Legge 689/81), gli eventuali scritti difensivi nonché ad emettere l’ordinanza-ingiunzione di pagamento o d’archiviazione è determinata da ogni singola Regione; il ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento è di competenza del Tribunale e non del Giudice di Pace.

* Dirigente Veterinario A.S.L.
Segretario Organizzativo Prov.le S.i.Ve.M.P.
Salerno



di Dr. Rocco Panetta

da "Il Centauro" n. 77
Venerdì, 13 Giugno 2003
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