Con
questo articolo si vuole iniziare ad affrontare la problematica del trasporto
delle sostanze alimentari di origine animale (carni fresche e congelate,
prodotti a base di carne (salumi ecc.), prodotti ittici freschi e congelati,
e loro derivati, latte e prodotti derivati del latte (formaggi, gelati,
burro, ricotta, ecc.), uova, miele, surgelati a base di carne e pesce.
Iniziamo con il dire che ai sensi dell’ art. 44 del DPR 327/80 è
necessaria l’autorizzazione sanitaria preventiva dei seguenti mezzi adibiti
al trasporto terrestre:
1. veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione
ai dettaglianti (in questa fattispecie rientra anche la vendita con consegna
a domicilio dei privati);
2. veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei
prodotti della pesca freschi e congelati;
3.
le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze
alimentari sfuse a mezzo dei veicoli. Riguardo alle sostanze alimentari
sfuse sono da considerarsi tali i prodotti alimentari non avvolti
da alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura (forme di
formaggio, ecc.) anche se posto in involucro protettivo, generalmente
venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate,
quali salumi ecc. non sono considerati involucro o imballaggio (art. 1,
comma 3, Dlgs 109/92).
E’
da precisare che il prodotto alimentare preconfezionato (è
il contrario del prodotto alimentare SFUSO) è costituito dal prodotto
alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere
posto in vendita, avvolto interamente o in parte da tale imballaggio ma
comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che
la confezione sia aperta o alterata (art. 1, comma 2, lettera b, Dlgs
109/92), vale a dire che le confezioni debbono presentare dei sigilli
o fascette oppure altri tipi di aperture (es. a strappo) che non consentono,
una volta aperte, di ricostituire integralmente l’imballaggio come era
prima dell’apertura.
E’
da rilevare, inoltre, che la competenza territoriale al rilascio dell’autorizzazione
di cui all’art. 44 del DPR 327/80, è determinata in relazione alla
residenza del proprietario del veicolo risultante dall’iscrizione
al Pubblico Registro Automobilistico, ciò significa, ad esempio,
che non può essere rilasciata l’autorizzazione sanitaria a veicolo
non iscritto al P.R.A., es. veicoli di nuova immatricolazione che
circolano sprovvisti di carta di circolazione con il cosiddetto "foglio
di via"; motivo per cui va sempre accertata l’iscrizione al P.R.A. nei
casi dubbi o sospetti. L’autorizzazione è valida per due anni dalla
data del rilascio (art. 46, Dpr 327/80). Le cisterne ed i contenitori
asportabili ed intercambiabili debbono essere punzonati o recare un contrassegno
metallico inasportabile con gli estremi dell’attestazione di idoneità
(art. 48, DPR 327/80). Questo significa che per le cisterne ATP containerizzate
e per le casse mobili frigorifere detto contrassegno può essere
costituito dalla targhetta di attestazione di conformità alle norme
ATP, che è metallica ed apposta in modo permanente a detti mezzi.
Sempre riguardo alle cisterne containerizzate ed alle casse
mobili, bisogna precisare che qualora trasportino alimenti, per il
cui trasporto è prevista, in linea generale, l’autorizzazione di
cui all’art. 44, e dalla documentazione di trasporto (lettera di vettura)
si evinca che gli alimenti siano stati prima trasportati con il container
(o cassa mobile) sulla rete ferroviaria, per queste cisterne e contenitori
non è necessaria l’autorizzazione sanitaria poiché l’ultimo
comma dell’art. 44 prevede che le disposizioni non si applicano ai mezzi
di trasporto in circolazione sulla rete dell’Am-ministrazione delle Ferrovie
dello Stato; ciò non vale naturalmente per i veicoli, compresi
i rimorchi e semi-rimorchi, immatricolati in Italia che in ogni caso debbono
essere muniti di autorizzazione sanitaria, ove prevista. Per i veicoli
immatricolati all’estero l’idoneità igienico-sanitaria è
accertata al momento del transito dei posti di confine, che oggi sono
quelli degli Stati appartenenti all’Unione Europea, vigendo la libera
circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea, fermo restando
il rispetto della normativa ATP, che vale per tutti i veicoli e i contenitori,
anche scarrabili, e la cui non rispondenza comporta anche la non idoneità
igienica per il trasporto di sostanza alimentari, con o senza autorizzazione
sanitaria, vedi art. 43 del DPR 327/80. Si ricorda che l’art. 48, comma
4, del DPR 327/80 prescrive che le cisterne ed i contenitori non possono
essere impiegati per il trasporto di sostanze diverse da quelle indicate
nell’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 44, e che i vani di carico
dei veicoli o i contenitori non possono essere utilizzati per trasportare
materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono
risultare contaminati (Capitolo IV, punto 2, Dlgs 115/97), e ciò
vale per i veicoli, le cisterne, i contenitori soggetti ad autorizzazione
sanitaria di cui all’art. 44 del Dpr 327/80. Si ricorda, inoltre, che
i veicoli, compresi i rimorchi ed i semirimorchi, muniti di attestazione
ATP sono adibiti al trasporto di derrate deteriorabili, in regime di temperatura
controllata (trasporto specifico) e, sotto il profilo igienico sanitario
possono trasportare SOLO sostanze alimentari ad uso umano (capitolo
IV del Dlgs 155/97), motivo per cui una diversa destinazione del veicolo
va sanzionata anche ai sensi del vigente Codice della Strada (art. 82,
comma 8). Le sanzioni previste per le violazioni degli articoli 43, 44,
46, 47, 48, ecc. del Dpr 327/80 sono quelle previste dall’art. 17 della
Legge 283/62 che prevedono un pagamento ridotto di e258,00, con una sanzione
fino a e774,00.
La
destinazione dei proventi e l’autorità competente a ricevere il
rapporto (art. 17, Legge 689/81), gli eventuali scritti difensivi nonché
ad emettere l’ordinanza-ingiunzione di pagamento o d’archiviazione è
determinata da ogni singola Regione; il ricorso contro l’ordinanza-ingiunzione
di pagamento è di competenza del Tribunale e non del Giudice di
Pace.
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Dirigente Veterinario A.S.L.
Segretario Organizzativo Prov.le S.i.Ve.M.P.
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