CATENE DA NEVE E PNEUMATICI INVERNALI
Tutto quello che c'è da sapere
(ASAPS) Anche quest'anno è arrivato il periodo invernale e per i conducenti si ripropongono alcuni dubbi o incertezze normative concernenti le ordinanze che impongono l'uso di catene da neve o pneumatici invernali.
In proposito, allo scopo di impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai Sindaci dei comuni finalizzate a regolamentare - in via generale - le modalità di attuazione di tali provvedimenti, è intervenuto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” Prot. RU1580 del 16.01.2013.
Cercheremo, pertanto, di fare un po' di chiarezza, sperando di essere in qualche modo utili in relazione alle varie domande che sistematicamente pervengono in redazione-
ORDINANZE E PRESCRIZIONI
Va preliminarmente osservato che con la Legge 29 luglio 2010, n.120 è stato modificato l’articolo 6, comma 4, lettera e) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 “Nuovo codice della strada”, il quale - nell’attuale formulazione - prevede che l’ente proprietario della strada, con ordinanza, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Questa previsione può definirsi innovativa poiché tale obbligo può venire imposto per un determinato arco temporale a prescindere dalla reale situazione meteorologica in atto: infatti, per renderla nota, è stato introdotto un nuovo segnale sperimentale, reso poi definitivo dalla Direttiva citata che viene di seguito riportato, con la precisazione che il colore dello sfondo della parte prescrittiva è quello proprio della viabilità su cui viene collocato (verde / autostrada – blu / strada extraurbana – bianco / strada urbana).
Tale innovativa prescrizione, legata ad un arco temporale fisso indipendentemente dalla reale situazione atmosferica, che viene osservata sia avendo gli pneumatici invernali montati sia le catene a bordo, differisce pertanto da quella – ancora possibile – che può essere disposta con apposita Ordinanza e resa nota unicamente dal cartello “Catene per neve obbligatorie” previsto dal Regolamento di attuazione del Codice della strada,
con la quale viene imposto l’obbligo di circolare, a partire dal punto di installazione del segnale, con catene da neve o pneumatici invernali: tuttavia, essendo questo cartello collocato in via permanente e senza ulteriori prescrizioni che ne chiariscano la vigenza, tale prescrizione deve ritenersi valida esclusivamente a precipitazione nevosa in atto o con fondo stradale innevato o ghiacciato (in qualunque periodo dell’anno).
In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalle predette ordinanze, gli organi di polizia stradale possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 87 a Euro 345, prevista - rispettivamente - dall’art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato, ovvero dall'art. 7, comma 13 del C.d.S se in centro abitato. In proposito, non va inoltre dimenticato che restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall'art. 192, comma 3 del C.d.S., cioè di ordinare ai conducenti dei veicoli che, non muniti di mezzi antisdrucciolevoli, possono determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la marcia fino a quando non se ne siano dotati ovvero, se si trovano sulle autostrade o strade extraurbane principali di abbandonare l'autostrada (art. 175, comma 2, lett. h) e comma 17 del C.d.s.).
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo (il fatto che venga citato prima il costruttore del veicolo e - successivamente – quello del dispositivo non è casuale in quanto, su alcuni autoveicoli, non è previsto né possibile il montaggio di catene).
Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si precisa che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori: quindi per i veicoli a trazione anteriore o posteriore sarà sufficiente montare le catene solo su un unico asse, mentre nel caso di veicoli a trazione integrale le catene andranno montate su entrambi gli assi.
Questo tipo di pneumatici è identificato dalla marcatura M+S (ovvero "MS", "M/S", "M-S", "M&S"), che significa mud & snow (ovvero fango e neve) ed è posta sul fianco dello pneumatico stesso, tenendo presente che solo questa tipologia può essere considerata equivalente alle catene da neve omologate e, quindi, in grado di rispettare gli obblighi di legge.
Come si vede dalle immagini sopra riportate, spesso - oltre alla marcatura legale indicata - sono presenti anche altri simboli aggiuntivi che ricordano il periodo invernale (quali ad esempio una montagna stilizzata, fiocchi di neve, ecc.): essi in Italia non sono obbligatori per legge e sono quindi da intendersi come una ulteriore indicazione da parte del costruttore circa le caratteristiche prestazionali del prodotto in caso di fondo innevato.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (le gomme omologate sono marchiate in rilievo su uno dei due fianchi con la lettera “E” maiuscola in un cerchio, o in alternativa con la lettera “e” minuscola in un rettangolo, seguita dal numero identificativo del paese comunitario che rilascia l’omologazione e da un altro numero di serie: la mancanza di queste sigle sta pertanto a significare che quegli pneumatici non possiedono l’omologazione europea).
La normativa non prevede alcuna deroga per i veicoli a quattro ruote motrici i quali, pertanto, devono essere anch’essi equipaggiati con catene o pneumatici invernali laddove prescritti.
Questa tipologia di pneumatici è disciplinata dalla Circolare del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile n° 58/71 del 22.10.1971, la quale prevede quanto segue:
Caratteristiche degli pneumatici con chiodi:
- sporgenza dei chiodi dalla superficie dello pneumatico non superiore a 1,5 mm;
- numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160, a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.
La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:
- limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
- applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
- montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
- divieto dell'uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.;
- uso degli pneumatici chiodati limitatamente alla marcia su ghiaccio nel periodo 15 novembre-15 marzo.
La Direttiva in argomento, mentre precisa che i mezzi antisdrucciolevoli (catene) devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori, nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Anche per questo aspetto la Direttiva ministeriale fa definitiva chiarezza, laddove prescrive il testo base dell’ordinanza che gli enti proprietari devono adottare per imporre gli pneumatici invernali o le catene al seguito in un determinato periodo dell’anno, escludendo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, ma precisando al contempo che, nel periodo di vigenza dell’obbligo, essi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
La questione "calze da neve" era stata chiarita da una sentenza del Consiglio di Stato nel 2021 con una sentenza che definiva tali dispositivi come "NON CONFORMI ALLE NORME NAZIONALI E, PERTANTO, NON UTILIZZABILI".
Nel frattempo, con l'emanazione di nuove norme, in particolare la UNI EN 1662-1:2020, tali dispositivi potranno essere utilizzati (ovviamente se omologati a tale normativa).
Pertanto, in attesa del Decreto Ministeriale di recepimento della nuova norma che autorizzerà l'utilizzo delle cosiddette "calze da neve", il Ministero dell'Interno con circolare del 27.10.2022, ha dato disposizioni di non sanzionare l’eventuale utilizzo.
Testo aggiornato al 01.11.2022 con le ultime disposizioni che regolano la materia. (ASAPS)
In vigore il montaggio delle gomme antineve o avere le catene al seguito.
Qui tutte le regole aggiornate anche con l’uso non più sanzionabile delle “calze”. (ASAPS)
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