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 A cura dell' Avv. Rosa Bertuzzi
RESPONSABILITA' DEL SINDACO E DEL DIRIGENTE NEGLI ILLECITI AMBIENTALI

La recente giurisprudenza della Cassazione si sofferma sui principi di responsabilità per le pubbliche amministrazioni nella tutela ambientale

Acque. Per l’ente locale, chi risponde dell'illecito amministrativo ambientale, nel caso di un titolo abilitativo scaduto e non rinnovato, il sindaco o il dirigente? *

Ai fini della corretta ripartizione di responsabilità fra organi elettivi e organi burocratici dell’ente locale, la Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, 20 giugno 2022 n. 19751 , ha formulato il seguente principio di diritto:
«Nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo legale rappresentante, prevista dall’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi però per quest’ultimo di responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto ad indagare – anche d’ufficio – sulla circostanza che l’illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all’ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell’esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere dall’esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell’ente medesimo.
Il giudice di merito può applicare il principio sussidiario della responsabilità del legale rappresentante della persona giuridica, allorché la condotta sanzionata sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, proprie degli organi politici dell’ente»...

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Venerdì, 11 Novembre 2022
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