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Articoli 24/11/2022

A cura di Luciano Mattarelli*
Un po’ di chiarezza in riferimento ai dispositivi silenziatori dei veicoli (in particolare dei motoveicoli e ciclomotori)

Foto da motociclismo.it

 

Molti appartenenti alle forze di polizia, dello Stato e Locale, durante i controlli di polizia stradale si trovano ad avere dei dubbi, sull’applicazione delle normative riguardanti i dispositivi silenziatori dei veicoli. Allora vediamo di fare una sintesi sulle previsioni legis riferite a questi dispositivi.

Esaminiamo il caso di un veicolo che circola col dispositivo silenziatore non conforme alle disposizioni regolamentari. Le disposizioni regolamentari sono quelle di cui all’art.227 del regolamento al codice della Strada ( ad es. la posizione del tubo di scarico, la durata dei dispositivi antinquinamento annessi allo scarico dei fumi di risulta, ecc.). In questo caso il Codice della strada prevede l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 71. Il personale operante deve  segnalare al dipartimento dei trasporti terrestri (ex Ufficio MCTC competente per territorio) il risultato dell’avvenuto controllo, inviando copia del verbale di contestazione e, detto Ufficio, può  prevedere la revisione del singolo veicolo, ex art. 80/5 del Codice della strada.

Esaminiamo ora il caso dove il dispositivo silenziatore sia mancante. In questo caso si applica l’art. 72 del Codice Stradale con le relative sanzioni previste. Si applica la stessa procedura di cui all’art. 80/5 del codice Stradale, come sopra descritta.

Passiamo al caso in cui il dispositivo silenziatore risultasse manomesso, ovvero danneggiato  e/o usurato , ovvero comunque non in perfette condizioni di efficienza. In questo caso si applica l’art. 79 del codice stradale con le relative sanzioni previste. Anche in questo caso si applicano le procedure di cui all’art. 80/5  del Codice stradale, sopra citato.

Esaminiamo ora il caso più  “grave”  nel novero dei comportamenti da adottare da parte degli organi di polizia stradale durante i controlli dei dispositivi silenziatori dei veicoli. Si tratta del caso in cui dal controllo del veicolo, il dispositivo de quo, non sia del tipo omologato, ovvero sia di tipo  diverso da quelli ammessi e indicati nella carta di circolazione. In questo ipotesi, oltre che applicare le sanzioni previste dall’art. 78 del codice Stradale, il personale di polizia deve ritirare la carta di circolazione del veicolo  con le procedure previste, ed inviarlo al DTT ( ex MCTC) .

Ultimo caso da esaminare è riferito a norma di comportamento. Si tratta della situazione in cui si producano rumori molesti col modo di guidare ( ad esempio a brusche accelerate a veicolo fermo, far stridere le ruote sull’asfalto, ovvero causati anche dal dispositivo non in efficienza, ecc.) In questo caso si applica l’art. 155 del codice della strada eventualmente congiunto con uno o più degli  articoli , sopra citati, se il rumore è causato dal dispositivo silenziatore. Nei casi di particolare lesività del rumore prodotto puo’ essere applicato anche l’art. 659 del codice Penale.

 

* Portavoce della Presidenza Nazionale ANVU-Ass.ne Polizia Municipale e  Locale D’Italia
Tenente Colonnello – Comandante Emerito Corpo Polizia Locale Orte (VT)
Delegato ai controlli di Gestione Comitato Costa D’Argento Croce Rossa Italiana
Già Collaboratore Cattedra Istituzioni Diritto Pubblico Università La Sapienza Roma

 

 

 

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Giovedì, 24 Novembre 2022
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