Con la sentenza nr. 246/2022 del 09/11/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 213, c.8 del decreto legislativo 30/041992, n. 285
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Previsione che commina la sanzione accessoria della revoca della patente nei confronti di chi abbia violato l'obbligo custodiale.
Previsione che dispone la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente a carico del custode di un mezzo sequestrato che circoli abusivamente con il medesimo o comunque consenta che altri vi circolino abusivamente.
(Corte Costituzionale n. 246 del 09 dicembre 2022)
"La sanzione accessoria della revoca della patente del custode che abbia posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, non può essere automatica conseguenza accessoria della sanzione principale, dovendo consentirsi all’autorità amministrativa preposta di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinché tale sanzione non risulti essere sproporzionata rispetto al fatto di cui all’art. 213, comma 8, cod. strada. Per i profili di contrasto con l’art. 3 Cost. va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 213, comma 8, cod. strada, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente.
>In allegato la sentenza nr. 246/2022