Domenica 30 Giugno 2024
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di Giordano Biserni*
QUEL “FATTACCIO BRUTTO” DELL’OMICIDIO DEL CAMPIONE
CICLISTA DAVIDE REBELLIN
Il camionista pirata tedesco è stato individuato ma la giustizia avrà un percorso tutto in salita. Ecco perché...

Quello dell’investimento mortale del ciclista Davide Rebellin non è stato solo l’ennesimo incidente mortale col quale un lenzuolo bianco è stato pietosamente steso sul corpo di un ciclista sulla strada.
Nel 2020 i ciclisti uccisi in Italia, secondo l’Istat, sono stati 220. Immaginate quasi come due gruppi di corridori del Giro d’Italia che metaforicamente fossero partiti il 1° di gennaio e nessuno sia arrivato al traguardo il 31 dicembre...
Aggiungo anche che nei soli primi 8 mesi del 2022 l’osservatorio ASAPS aveva già registrato 103 vittime fra i ciclisti, ovviamente conteggiando solo i decessi immediati e non quelli che si aggiungono dopo il ricovero negli ospedali.
La morte di Rebellin come quella di Michele Scarponi ha però avuto il “merito” di richiamare l’attenzione sulla sinistrosità stradale e in particolare sulla insicurezza dei ciclisti (e pedoni) sulle strade che sono diventate per molti versi una sorta di incubo se percorse con una docile bici.
Non stiamo qui ad elencare tutte le criticità o a fare la solita ricerca delle responsabilità, ci sarà sempre un dito puntato contro i veicoli a 4 ruote da una parte e contro i ciclisti dall’altra.

Qui il problema si riassume in una ormai palese inadeguatezza delle nostre strade nel contenere un traffico eterogeneo che va dal ciclista, al motociclista, alla vettura, al pullman all’autoarticolato. Il sistema viario sembra proprio non reggere, pensate al rischio per i ciclisti nel percorrere una delle migliaia di rotonde cresciute sulle nostre strade. Rotonde per certi versi utilissime ma certo con i problemi derivanti dalle velocità non omogenee dei diversi mezzi che le percorrono e per la mancanza quasi ovunque di una pista ciclabile dedicata ai velocipedisti.
Ma torniamo al “fattaccio brutto” anzi bruttissimo dell’investimento mortale di Davide Rebellin. Il nostro campione viene urtato e travolto in una rotonda in provincia di Vicenza il 30 novembre scorso, da un camion condotto da un cittadino tedesco. Non sappiamo se il conducente straniero secondo le agenzie tale Wolfgang Rieke, si sia subito accorto dell’urto e investimento. Sicuramente se n’è accorto immediatamente dopo visto che si è fermato e sarebbe sceso dal suo mezzo. Dopo aver constatato la situazione sarebbe poi ripartito, trasformandosi immediatamente – e qui l’incidente diventa un “fattaccio brutto” - in un cinico e vigliacco pirata della strada che uccide, constata la presenza e lo stato della vittima e poi si dà alla fuga. Un comportamento purtroppo comune in Italia.   L’osservatorio ASAPS ha catalogati 1.017 episodi di pirateria stradale gravi nel 2021, con 110 vittime e 1.141 feriti. Non ci sorprende neppure il fatto che questa volta la bandana e la benda nera sull’occhio (forse su tutte due) la portasse un camionista tedesco e non un italiano.
Ma quale sarà l’esito di questa violenza stradale? Tutta la stampa nazionale e straniera ne ha parlato, tutti ad invocare l’omicidio stradale e un provvedimento come il MAE (Mandato di Arresto Europeo), che fino ad ora, - metà dicembre - non si è visto e ho personalmente qualche dubbio che lo vedremo. Prima difficoltà: nell’ordinamento tedesco non è previsto l’Omicidio stradale (per una volta siamo stati più bravi noi) e, seconda difficoltà, mi dicono che anche per l’omicidio colposo semplice in Germania le pene previste sono più lievi.

Ma se anche venisse emesso un MAE pensiamo davvero che la giustizia italiana possa considerarlo un Omicidio stradale ai sensi dell’art. 589 Bis C.P. secondo o quinto comma? Mi avventurerei nella previsione di escluderlo. Perché? Perché il conducente pirata non è risultato in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe o quantomeno non è stato accertato. Esclusa quindi la pena da anni 8 ad anni 12. Ma non risulta neppure che possa avere commesso una delle violazioni previste dal quinto comma: velocità pari o superiore al doppio di quella consentita o comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50km/h rispetto a quella massima consentita. Oppure abbia attraversato una intersezione col semaforo rosso, o circolando contromano o abbia fatto una inversione di marcia in prossimità o corrispondenza di una intersezione, curve o dossi, o di sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, pena da 5 a 10 anni. Ipotesi da escludere perché dalla descrizione dell’evento forse non emerge nessuna delle fattispecie elencate.
Rimarrebbe quindi la sola ipotesi base del 589 Bis primo comma con la pena prevista da 2 a 7 anni, poi si aggiungerà l’Omissione di soccorso art. 189 CdS. Anche l’ipotesi aggravata dell’art. 589 Ter con pena non inferiore a 5 anni non credo che modificherà di molto il risultato finale.
Sapete vero come finisce in Italia in questi casi? Patteggiamento e pene medie di anni 2 e mesi sei di reclusione. Quindi zero giorni di galera e qualche pena sostitutiva a scelta.
C’è qualcosa che non funziona in questo meccanismo e l’Omicidio stradale di Davide Rebellin, ma anche di tanti altre vittime della strada, ce lo sta dicendo.
 
* Presidente ASAPS
 

 

 

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Giovedì, 15 Dicembre 2022
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