đ ASAPS INFORMA
đLEGGE DI BILANCIO 2023
Le novitĂ sull'abbattimento fauna selvatica approvate in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, vedono coinvolte anche le Polizie Locali e Provinciali
đ IL TESTO DELL'EMENDAMENTO APPROVATO
Art. 78-bis.
(Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. Lâarticolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: ÂŤ Art. 19. â (Controllo della fauna selvatica) â 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui allâarticolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamitĂ .
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversitĂ , per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumitĂ e della sicurezza
stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito lâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attivitĂ di controllo di cui al presente comma non costituiscono attivitĂ venatoria.
3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autoritĂ deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purchĂŠ muniti di licenza per lâesercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresĂŹ avvalersi delle guardie venatorie, degli *agenti dei corpi di polizia locale,* con lâeventuale supporto, in
termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unitĂ per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
4. Gli animali abbattuti durante le attivitĂ di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.
5. Le attivitĂ previste dal presente articolo sono svolte nellâambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente Âť.
2. Dopo lâarticolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente: ÂŤ Art. 19-ter. â (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica) â 1. Con decreto del Ministro dellâambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dellâagricoltura della sovranitĂ alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, lâIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.
2. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dellâattivitĂ di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
3. Le attivitĂ di contenimento disposte nellâambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attivitĂ venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
4. Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con lâeventuale supporto tecnico del Comando unitĂ per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dellâArma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per lâesercizio venatorio nonchĂŠ dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purchĂŠ muniti di licenza per lâesercizio venatorio.
5. Le attivitĂ previste dal presente articolo sono svolte nellâambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente Âť. 3. Al fine di fronteggiare lâemergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il fondo di cui allâarticolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dallâanno 2023.