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a cura di Roy Pietrucci
REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI
La Corte di Cassazione fissa le soglie quantitative per la lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR 309/1990.
ART. 73 DPR 309/90 "Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Cassazione Penale, sez. VI, 25 novembre 2022 (ud. 3 novembre 2022), n. 45061
▶️ L'art. 73 co. 5 del DPR 309/1990 è l'ipotesi "lieve" dell'intero articolo, cosiddetto "piccolo spaccio" per il quale è escluso l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (art. 380 cpp).
🚫 Il comma 5 recita:
_"salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329."_
📍 PICCOLO SPACCIO = si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti.
📙 Negli anni non c'è mai stata univocità sulla valutazione del fatto di "lieve entità" proprio perché la norma non fa riferimento al solo dato quantitativo ma, come ribadito più volte, il comma 5 può essere riconosciuto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
📊 Ebbene, dopo uno studio statistico del triennio 2020/2022, relativo a 398 decisioni della Corte, questa sentenza riporta i quantitativi (lordi) di sostanze che possono ancora rientrare nell'ipotesi lieve del comma 5:
✅ *COCAINA = 23,66 g.*
✅ *EROINA = 28,40 g.*
✅ *MARIJUANA = 108,30 g.*
✅ *HASHISH = 101,50 g.*
⚠️ In conclusione, si ritiene di poter affermare che ai fini della valutazione della sussistenza del fatto lieve, il giudice può tener conto (unitamente agli altri elementi descrittivi della condotta) del fatto che il dato ponderale oggetto di giudizio è stato ritenuto, dalla giurisprudenza maggioritaria risultante dalla ricognizione statistica su un campione significativo di sentenze.
‼️ Ovviamente questa sentenza è di grande aiuto per un immediato orientamento della Polizia Giudiziaria, ma rimane salva la valutazione caso per caso dell'Autorità Giudiziaria.
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a cura di Roy Pietrucci
Consigliere Nazionale ASAPS