LA MISURA DI PREVENZIONE DEL DIVIETO DI POSSESSO O USO DEL CELLULARE PUÒ ESSERE DISPOSTA SOLO PER ATTO MOTIVATO
DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
a cura Ufficio Studi ASAPS
In allegato il comunicato stampa della Corte Costituzionale a seguito della sentenza nr. 2 del 2023, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione del codice delle leggi antimafia nella parte in cui, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione, include i telefoni cellulari nella nozione di «apparato di comunicazione radiotrasmittente» di cui il questore può vietare – con l’avviso orale “rafforzato” – il possesso o l’utilizzo.