Con le ultime modifiche apportate dall’articolo 2, comma 10 della Finanziaria 2004 si definisce l’assetto del concordato preventivo. La versione vigente di intesa preventiva si differenzia nettamente dal modello di intesa preventiva varata l’anno scorso con la Finanziaria 2003, e fondata sulla definizione anticipata degli imponibili. L’attuale versione si basa, invece, su un particolare scambio di convenienza tra Fisco e contribuente. Da un lato il contribuente si impegna a raggiungere determinati traguardi in termini di reddito e di ricavo o compenso, incrementando di una certa percentuale gli introiti conseguiti nel 2001. Dall’altro, l’ordinamento assicura al contribuente tre tipologie di benefici: in termini di aliquota agevolata Irpef, di limitazione dei poteri di accertamento e di eliminazione temporanea dell’obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali. L’adesione al concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004. La presentazione è tuttavia subordinata al varo del provvedimento dell’agenzia delle Entrate di approvazione delle modalità di effettuazione della comunicazione. Soggetti ammessi. Possono aderire al concordato preventivo i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dalla forma giuridica. La platea dei destinatari comprende quindi sia le persone fisiche, sia le società di persone, sia i soggetti Irpeg. Restano fuori i contribuenti che per il 2001 hanno dichiarato ricavi o compensi sopra la soglia di euro 5.164.569, i piccoli contribuenti persone fisiche che nel corso del 2001 o del 2003 hanno applicato regimi forfetari di determinazione dell’imponibile o dell’imposta e quelli che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2000. L’aver applicato i parametri o gli studi di settore per il 2001 non costituisce condizione di ammissibilità all’intesa preventiva. L’adesione al concordato è tuttavia subordinata all’adeguamento agli studi di settore o ai parametri e all’assolvimento delle relative imposte, qualora si sia verificato un difetto di congruità dei ricavi o dei compensi all’epoca dichiarati per il 2001. Le condizioni. Il concordato riguarda le annualità 2003 e 2004, le quali dovranno essere oggetto di accordo preventivo in modo congiunto. I vincoli che impegnano il contribuente attengono a due aspetti: da un lato l’ammontare dei ricavi o compensi, dall’altro l’entità del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Sotto quest’ultimo profilo l’impegno del contribuente concordatario comporta l’obbligo di dichiarare per il 2003 un reddito maggiorato del 7% rispetto al 2001, fermo restando l’obbligo di dichiarare almeno 1.000 euro, qualora sia stata all’epoca dichiarata una perdita o un reddito inferiore a questo importo. Per il 2004 la maggiorazione in termini reddituali è di un ulteriore 3,5 per cento. Questo incremento, tuttavia, va applicato sul reddito minimo concordato per il 2003. In pratica, per conoscere il minimo da raggiungere per il 2004 si deve applicare sulla base di reddito 2001 una maggiorazione del 10,745 per cento. Questa percentuale si ottiene aggiungendo alla prima maggiorazione del 7% l’incremento ulteriore del 3,5%, più il 3,5% dei 7 punti percentuali. Per quanto riguarda i ricavi o compensi, l’impegno del contribuente comporta l’obbligo di dichiarare, per il 2003, un ammontare maggiorato dell’8%, rispetto ai valori conseguiti nel 2001. La soglia da raggiungere per il 2004 si ottiene con una maggiorazione ulteriore del 5 per cento. Si dovrà quindi incrementare del 5% la base 2001, al lordo dell’incremento dell’8 per cento. Analogamente al criterio di calcolo sull’incremento di reddito, per conoscere la soglia minima da raggiungere per il 2004 occorre maggiorare del 13,4% i ricavi o compensi riferiti al 2001. La possibilità di adeguamento. La soglia da dichiarare, ai fini del reddito minimo, potrà essere determinata anche a seguito di adeguamento postumo in dichiarazione, sia per il 2003 sia per il 2004, presumibilmente senza sanzioni, né interessi. Relativamente al 2003 l’adeguamento per raggiungere la soglia minima dei ricavi o compensi potrà avvenire in dichiarazione alle stesse condizioni previste per l’adeguamento al reddito minimo. Mentre per l’annualità successiva (2004) l’adeguamento comporta l’applicazione di una sanzione, tesa a incentivare l’allineamento in corso di anno, pari al 5% dell’imposta correlata alla differenza tra i ricavi o compensi concordati e quelli risultanti dalle scritture contabili. Sempre per il 2004, inoltre, gli effetti dell’intesa preventiva vengono meno se i ricavi, o compensi annotati sono inferiori alla soglia minima concordata, per un importo superiore al 10% degli importi annotati nelle scritture. La sanatoria 2002 al posto dell’adeguamento 2001. Chi risulta non congruo per il 2001, in base a Gerico o in base al ricavometro, e intende aderire al concordato preventivo, può evitare i costi dell’adeguamento pre-concordatario avvalendosi della riapertura dei termini per i condoni. A questo scopo, la sanatoria utile è una tra quelle di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 289/02, a patto che definisca il periodo d’imposta. Per essere esonerati dell’obbligo preliminare di adeguamento, inoltre, la sanatoria deve riferirsi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002. La richiesta di condono per il 2002 non è obbligatoria, nel senso che essa non condiziona l’accesso al concordato preventivo 2003/2004. Altra particolarità deriva dal fatto che questa opportunità è estesa a coloro che non si sono avvalsi di alcuna forma di sanatoria per il 2001. Questi soggetti infatti, se non congrui per il 2001, potranno evitare l’adeguamento pre-concordatario avvalendosi di una delle forme di sanatoria adatte a definire il periodo d’imposta. Tali sanatorie non possono che essere il concordato anni pregressi (articolo 7 legge 289/03) e il condono tombale (articolo 9). I vantaggi. Sono due i benefici comuni riservati a chi aderisce al concordato: l’aliquota agevolata per la cosiddetta quota di extra reddito, la preclusione degli accertamenti di tipo presuntivo oltre la franchigia del 50% del reddito dichiarato. Per i contribuenti a contatto col consumatore finale si aggiunge un terzo beneficio consistente nella temporanea eliminazione dell’obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali. Aliquota agevolata. La quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo in eccesso, rispetto ai valori riferiti al 2001, è soggetta a tassazione separata con aliquota agevolata. L’agevolazione è più rilevante per le persone fisiche, dato che in luogo delle aliquote progressive si applica la percentuale fissa del 23 o del 33 per cento a seconda che nel corso del 2001 il reddito d’impresa o di lavoro autonomo sia stato rispettivamente al di sotto o al di sopra dei 100mila euro. Per i soggetti Ires il vantaggio di aliquota non esiste dato che per essi la tassazione separata va effettuata in base all’aliquota unica del 33 per cento. La preclusione degli accertamenti. Per quanto riguarda i controlli, il contribuente che avrà aderito al concordato sarà protetto rispetto alle varie forme di accertamento presuntivo, mentre sarà assoggettabile all’accertamento analitico. Anche l’accertamento analitico, tuttavia, è precluso entro la soglia di franchigia. L’ufficio viene cioè privato della possibilità di accertare un maggior reddito, d’impresa o di lavoro autonomo, se il reddito accertabile si attesterà al di sotto del 50% rispetto a quello dichiarato. Tale franchigia non opera sul versante dell’Iva correlata al maggior imponibile reddituale. La disposizione si differenzia dall’analoga previsione di cui alla sanatoria mediante dichiarazione integrativa semplice (articolo 8, commi 6 e 6-bis della legge 289/02) per il fatto che fa cadere il beneficio della franchigia non appena il reddito "accertabile" si collochi al di sopra del 50 per cento rispetto al dichiarato. Gli scontrini fiscali. Dalla data di adesione al concordato scatta l’esonero dall’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale. Resta salvo e impregiudicato l’obbligo di emettere lo scontrino fiscale se vi è richiesta del cliente. Questo significa che sono confermati, tra l’altro, gli obblighi relativi alla installazione e alla manutenzione dei misuratori fiscali. Cade inoltre, con effetto dal 2 ottobre 2003, la sanzione a carico del cliente per mancata esibizione dello scontrino o della ricevuta ovvero per esibizione di tale certificazione con importi inferiori al reale. Il mancato rispetto dei minimi. La conseguenza più rilevante del mancato rispetto di una delle due condizioni sul fronte dei ricavi e dei redditi è data dalla emissione di un accertamento parziale ai fini sia Iva che delle imposte dirette. La procedura di accertamento con adesione scatta solo a condizione che vi siano stati accadimenti al tempo stesso "straordinari" e "imprevedibili". |
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