1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare
atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione
animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con
animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per
le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva
informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono
la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali;
dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade
comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali
le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di
competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono
essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i
promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga riconosciuto
il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al
servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori
devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le
manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui
all’articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso
inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle
norme tecnico sportive della federazione di competenza.
4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta almeno trenta giorni
prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto
delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole
del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative,
effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito
dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei
trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e
dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di
velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una
velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade
aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse
al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui
siano consentite velocità superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere
l’autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno
sessanta giorni prima della competizione. L’autorità competente può
concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata
nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione è
altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto
di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’art. 3 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni.
L’assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione
e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle
relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa
vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel
provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può
essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo
12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica
effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia
prescritta la scorta di polizia, l’organo adito può autorizzare gli
organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta
tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità
ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di
abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai
sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli
adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento.
L’abilitazione è rilasciata dal Ministero dell’interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri
veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all’interno del
territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo
accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale
coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della
predisposizione del programma per l’anno successivo, le risultanze della
competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla
autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia
necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è
subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di
sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei
partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di
centro abitato, dell’articolo 7, comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8- bis, chiunque organizza una
competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro centotrentuno (2) ad euro
cinquecentoventiquattro (2) , se si tratta di competizione sportiva
atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro
seicentocinquantacinque (2) ad euro duemilaseicentoventitre (2) , se si
tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso
l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con
veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato
nei modi previsti è punito con l’arresto da uno ad otto mesi e con
l’ammenda da euro cinquecento (2) ad euro cinquemila (2) . Alla stessa
pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione
non autorizzata. All’accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei
mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso
l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli
dei partecipanti.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il
presente articolo subordina l’effettuazione di una competizione sportiva,
e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque (2) a
euro duecentosessantadue (2), se si tratta di competizione sportiva
atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro
centotrentuno (2) a euro cinquecentoventiquattro (2), se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore.
(1) Il Ministero dell’interno - Dipartimento pubblica sicurezza,
relativamente alle competizioni ciclistiche ha emanato la circolare
applicativa prot. n. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997 e la successiva,
integrativa, n. 300/A/55805/116/1 dell’8.11.1998 per uniforme applicazione
della normativa da parte di tutte le Prefetture. Il Ministero dei lavori
pubblici - Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale emana
annualmente una circolare applicativa relativamente alle manifestazioni
motoristiche con il calendario delle manifestazioni annuali.
(2) Le sanzioni pecuniarie indicate nel testo sono espresse in euro senza
decimali (regola del cosiddetto troncamento) e comprendono gli incrementi
biennali in vigore dall’1.1.2001 (complessivamente aumento del 27% del
valore originario).
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1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive
con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L’autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere
luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a
trazione animale. Essa è rilasciata dal prefetto per le gare con veicoli a
motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti, nonché per
le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a
trazione animale che interessano più comuni. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai
promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di
competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di
competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta
dell’ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle
competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro
effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo
parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga riconosciuto
il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al
servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori
devono avanzare le loro richieste entro il 31 dicembre dell’anno
precedente.
4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno
trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è
subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza
vigenti e all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle
attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario
della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, dei
lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi
sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso
quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per
le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte
da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre
necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai
detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una
competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere
l’autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei
lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni
prima della competizione. Il prefetto può concedere l’autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi
sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone
comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
6. L’autorizzazione della prefettura è altresì subordinata alla stipula,
da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modificazioni e integrazioni. L’assicurazione deve
coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione e degli altri
obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente
al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del
programma per l’anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e
l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire unmilione a lire
quattromilioni, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a
motore. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto
di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il
presente articolo subordina l’effettuazione di una competizione sportiva,
e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica,
ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
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