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Varie , Leggi-Circolari 02/02/2023

Circolare Agenzia delle Entrate
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) – “Tregua fiscale”

Con la circolare del 27 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate illustra le ulteriori misure previste dalla cd. “Tregua fiscale”, ossia quelle riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
D’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione sono fornite, altresì, indicazioni in relazione allo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per quanto attiene lo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230 dell'art. 1) e ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 da tutti gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, il comma 227 dispone che, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della stessa legge, fino a euro 1.000, lo stralcio opererà esclusivamente per le somme da corrispondere, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non per il capitale e le somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno, invece, integralmente dovuti.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, il comma 228 prevede che l’annullamento parziale contemplato dal comma 227 si applicherà limitatamente agli interessi, comunque denominati (ivi compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del DPR n. 602 del 1973),
e non investirà le predette sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che resteranno dovute per l’intero ammontare.

>La circolare


Si parla anche di sanzioni. (ASAPS)

Giovedì, 02 Febbraio 2023
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