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Articoli 05/05/2003

Emersione del lavoro nero

Emersione del lavoro nero


a cura Romeo Gabellini

DATORI DI LAVORO CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DAL 25 APRILE 2002 (TRIENNIO AGEVOLATO 2002/2004)
Contribuzione dovuta dal 1° gennaio 2002. Ai fini della compilazione del modello DM10/2, da presentare a far tempo dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, le aziende, con riferimento ai lavoratori totalmente in nero:
a) utilizzando i previsti codici qualifica (righi 10 e 11, codici O, Y, eccetera) devono indicare nei quadri "B-C" del modello DM10/2, rispettivamente, nel campo "numero dipendenti", il numero di lavoratori interessati al programma di emersione, nel campo "numero giornate", il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori part-time e nel campo "retribuzioni", le retribuzioni mensili oggetto di emersione;
b) devono calcolare su dette retribuzioni l’importo della contribuzione sostitutiva per i periodi correnti, stabilita nella misura del 7% per l’anno 2002 (primo anno di emersione), del 9% per l’anno 2003 (secondo anno di emersione), e dell’11% per l’anno 2004 (terzo anno di emersione) ed esporre il relativo importo nel campo "somme a debito del datore di lavoro";
c) ai fini della denuncia della contribuzione sostitutiva dovuta per l’anno in corso (dal 1° gennaio 2002 e fino al periodo di paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione), devono utilizzare il codice nel quadro "B-C" di nuova istituzione "N002", preceduto dalla dicitura "ctr.sost" e seguito dal numero di dipendenti cui si riferisce la contribuzione arretrata, da riportare nel campo "numero dipendenti", dall’ammantare delle retribuzioni di riferimento, da riportare nel campo "retribuzioni" e dalla relativa contribuzione sostitutiva (nella misura del 7%) da riportare ne campo "somme a debito del datore di lavoro"; nessun dato deve essere riportato nel campo "numero giornate".
Con riferimento, invece, ai "lavoratori in grigio", le aziende:
a) utilizzando il codice di nuova istituzione "G001", preceduto dalla dicitura "ctr.sost", devono indicare in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, rispettivamente, nel campo "numero dipendenti" il numero dei lavoratori interessati all’emersione e nel campo "retribuzioni", le differenze retributive oggetto di emersione; nessun dato deve essere riportato nel campo "numero giornate";
b) devono calcolare su dette retribuzioni l’importo della contribuzione sostitutiva per i periodi correnti stabilita nella misura del 7% per l’anno 2002 (primo anno di emersione), del 9% per l’anno 2003 (secondo anno di emersione), e dell’11% per l’anno 2004 (terzo anno di emersione) ed esporre il relativo importo nel campo "somme a debito del datore di lavoro";
c) ai fini della denuncia della contribuzione sostitutiva dovuta per l’anno in corso (dal 1° gennaio 2002 e fino al periodo di paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione), devono utilizzare il codice nel quadro "B-C" di nuova istituzione "G002", preceduto dalla dicitura "ctr.sost" e seguito dal numero di dipendenti cui si riferiscono le differenze retributive e la contribuzione arretrata, da riportate nel campo "numero dipendenti", dall’ammontare delle differenze retributive, da riportare nel campo "retribuzioni" e dalla relativa contribuzione sostitutiva (nella misura del 7%) da riportare nel campo "somme a debito del datore di lavoro";
La sommatoria degli importi relativi ai contributi dovuti, esposti con i predetti codici "N002" e "G002" nelle somme a debito del datore di lavoro, deve essere riportata nel quadro "D" (somme a credito del datore di lavoro) della stesso modello, contrassegnata dal codice "N850", preceduto dalla dicitura "ctr.sost.".
Nel caso in cui l’azienda effettui il versamento in unica soluzione, l’importo contraddistinto dal codice "N850", deve essere indicato nei quadri "B-C" del modello DM10/2, nel campo "somme a debito del datore di lavoro", contraddistinto dal codice "S007", preceduto dalla dicitura "vers.ctr.sost.". nessun dato deve essere indicato nei campi "numero dipendenti", "numero giornate e "retribuzione". Qualora invece l’azienda intenda avvalersi del versamento in forma dilazionata (60 rate a decorrere dal 30 novembre 2002) la rata mensile è determinata, dividendo l’importo dei contributi indicati al codice "N850", per il numero delle rate. L’importo della rata deve essere indicato in ciascun mese, nei quadri "B-C" del modello DM10/2, utilizzando il codice "S060", preceduto dalla dicitura "rat.contr.sost.". La contribuzione arretrata dovuta per l’anno 2002 (dal 1° gennaio 2002 e fino al periodo di paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione), sia nel caso di versamento in unica soluzione che in forma rateale, può essere denunciata con il modello DM10 riferito al periodo di paga "11.2002". In questo caso il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2002.
DATORI DI LAVORO CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRIMA DEL 25 APRILE 2002 (TRIENNIO AGEVOLATO 2001/2003)
Contribuzione dovuta dal 1° gennaio 2002 (secondo anno di emersione). Ai fini della compilazione del modello DM10/2, da presentare a far tempo dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, le aziende, con riferimento ai lavoratori totalmente in nero:
a) utilizzando i previsti codici qualifica (righi 10 e 11, codici O, Y, eccetera) devono indicare nei quadri "B-C" del modello DM10/2, rispettivamente, nel campo "numero dipendenti", il numero di lavoratori interessati al programma di emersione, nel campo "numero giornate", il numero delle giornate retribuite ovvero il numero delle ore per i lavoratori part-time e nel campo "retribuzioni", le retribuzioni mensili oggetto di emersione;
b) devono calcolare su dette retribuzioni l’importo della contribuzione sostitutiva per i periodi correnti, stabilita nella misura del 9% per l’anno 2002 (secondo anno di emersione) e dell’11% per l’anno 2003 (terzo anno di emersione) ed esporre il relativo importo nel campo "somme a debito del datore di lavoro";
c) ai fini della denuncia della contribuzione sostitutiva dovuta per l’anno in corso (dal 1hgennaio 2002 e fino al periodo di paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione), devono utilizzare il codice nel quadro "B-C" di nuova istituzione "N002", preceduto dalla dicitura "ctr.sost" e seguito dal numero di dipendenti cui si riferisce la contribuzione arretrata, da riportare nel campo "numero dipendenti", dall’ammontare delle retribuzioni di riferimento, da riportare nel campo "retribuzioni" e dalla relativa contribuzione sostitutiva (nella misura del 9%) da riportare ne campo "somme a debito del datore di lavoro"; nessun dato deve essere riportato nel campo "numero giornate". L’importo in questione, ove non sia stato già versato, può essere oggetto di rateizzazione secondo le istruzioni successive.
Con riferimento, invece, ai "lavoratori in grigio", le aziende:
a) utilizzando il codice di nuova istituzione "G001", preceduto dalla dicitura "ctr.sost", devono indicare in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, rispettivamente, nel campo "numero dipendenti" il numero dei lavoratori interessati all’emersione e nel campo "retribuzioni", le differenze retributive oggetto di emersione; nessun dato deve essere riportato nel campo "numero giornate";
b) devono calcolare su dette retribuzioni l’importo della contribuzione sostitutiva per i periodi correnti, stabilita nella misura del 9% per l’anno 2002 (secondo anno di emersione) e dell’11% per l’anno 2003 (terzo anno di emersione) ed esporre il relativo importo nel campo "somme a debito del datore di lavoro";
c) ai fini della denuncia della contribuzione sostitutiva dovuta per l’anno in corso (dal 1° gennaio 2002 e fino al periodo di paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione), devono utilizzare il codice nel quadro "B-C" di nuova istituzione "G002", preceduto dalla dicitura "ctr.sost" e seguito dal numero di dipendenti cui si riferiscono le differenze retributive e la contribuzione arretrata, da riportate nel campo "numero dipendenti", dall’ammontare delle differenze retributive, da riportare nel campo "retribuzioni" e dalla relativa contribuzione sostitutiva (nella misura del 9%) da riportare nel campo "somme a debito del datore di lavoro". L’importo in questione, ove non sia stato già versato, può essere oggetto di rateizzazione secondo le istruzioni successive.
Contribuzione dovuta per l’anno 2001 (primo anno del triennio di emersione).
L’importo della contribuzione dovuta è determinando applicando al maggior imponibile retributivo di competenza dell’intero anno (retribuzioni relative ai mesi da gennaio a dicembre 2001, comprese tredicesima e altre mensilità ovvero differenze retributive per i "lavoratori in grigio") o di parte dell’anno, qualora l’inizio del rapporto sia intervenuto nel corso del 2001, l’aliquota sostitutiva del 7 %. L’importo così determinato deve essere esposto nei quadri "B-C" del modello DM10/2 contrassegnato dai seguenti codici:
a) per i lavoratori totalmente in nero : "N003" preceduto dalla dicitura "ctr.sost." e seguito dal numero di lavoratori interessati e dall’ammontare delle retribuzioni imponibili;
b) per i "lavoratori in grigio": "G003" preceduto dalla dicitura "ctr.sost." e seguito dal numero di lavoratori e dalle differenze retributive.
Nessun dato deve essere indicato nel campo "numero giornate".
La sommatoria degli importi relativi ai contributi dovuti, esposti con i predetti codici "N003" e "G003" nelle somme a debito del datore di lavoro, deve essere riportata nel quadro "D" (somme a credito del datore di lavoro) dello stesso modello, contrassegnata dal codice "N850", preceduto dalla dicitura "ctr.sost.". Nel caso in cui l’azienda effettui il versamento in unica soluzione, l’importo contraddistinto dal codice "N850", deve essere indicato nei quadri "B-C" del modello DM10/2, nel campo "somme a debito del datore di lavoro", contraddistinto dal codice "S007", preceduto dalla dicitura "vers.ctr.sost.". Nessun dato deve essere indicato nei campi "numero dipendenti", "numero giornate e "retribuzione". Qualora invece l’azienda intenda avvalersi del versamento in forma dilazionata (60 rate a decorrere dal 30 novembre 2002) la rata mensile è determinata, dividendo l’importo dei contributi dovuti per l’anno 2001, indicati al codice "N850", per il numero delle rate. Nel caso in cui l’azienda non abbia già versato gli importi riferiti ai periodi pregressi dell’anno in corso, nell’ammontare delle somme da indicare con il codice "N850" devono essere compresi gli importi esposti con i codici "N002" e "G002". L’importo della rata deve essere indicato in ciascun mese utilizzando il codice "S060", preceduto dalla dicitura "rat.contr.sost.". La contribuzione dovuta per l’anno 2001, sia nel caso di versamento in unica soluzione che in forma rateale, può essere denunciata con riferimento al periodo "11.2002". In questo caso il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2002. Il versamento della contribuzione sostitutiva, sia essa riferita all’anno 2001 che ai mesi del 2002, deve essere effettuato cumulativamente, nell’importo corrispondente al saldo del modello DM10/2, riferito alla posizione aziendale contraddistinta dal codice 7Y, utilizzando il modello F24, con indicazione, nella sezione Inps, della casuale di versamento di nuova istituzione Emdm, denominata "contribuzione sostitutiva per la regolarizzazione del lavoro sommerso, dovuta dai datori di lavoro tenuti al versamento a mezzo denuncie mensili - articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383". Tali importi, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge, non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Essi, pertanto, vanno versati per intero, anche se sul modello F24 sussistono crediti a favore del datore di lavoro a qualsiasi altro titolo.
4.1.2.3 Datori di lavoro agricoli.
Le aziende agricole che emergono devono presentare la dichiarazione aziendale, modello "DA", alle Sedi Inps competenti, con apposta la dicitura sul frontespizio "Legge 383/2001", unicamente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di emersione. Il codice azienda da indicare nel predetto modello "DA" deve essere composto dal codice provincia Istat, codice Comune, codice fiscale e progressivo azienda che dovrà essere pari a:
• "33" per le aziende che non sono note all’Istituto come aziende agricole;
• "44" per le aziende già note all’Istituto.
Le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione dal 25 aprile 2002, versano una contribuzione sostitutiva per gli anni dal 2002 al 2004. per i periodi dal 1° gennaio 2002 e fino alla data di presentazione della predetta domanda la contribuzione sostitutiva deve essere quantificata dall’azienda secondo le misure precedentemente indicate (punto 4.1.2). Pertanto, per esempio, se l’azienda presenta la dichiarazione di emersione in data 20 ottobre 2002 deve quantificare la contribuzione sostitutiva dovuta dal 1° gennaio 2002 e fino alla predetta data. Tale contribuzione deve essere comunicata alla competente sede Inps corredata dalle seguenti informazioni:
a) anagrafica completa del/i lavoratore/i (con l’indicazione se totalmente emerso o parzialmente emerso);
b) codice fiscale; c) categoria Oti;
d) retribuzione emersa;
e) giornate emerse.
Le sedi Inps, alla ricezione della documentazione suddetta, provvedono al rilascio della code-line da indicare sul modello F24, accanto alla causale "Emla", tramite cui avviene il pagamento rateale, in 60 rate di cui la prima a partire dal 30 novembre 2002, senza aggravio di interessi, o in unica soluzione comunque entra il 30 novembre 2002. Considerato il termine unificato per il pagamento delle imposte e contributi, i versamenti possono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza. Gli stessi adempimenti e le stesse modalità di calcolo devono essere seguite dalle aziende che hanno presentato la dichiarazione prima del 25 aprile 2002. in questo caso, tuttavia, la contribuzione sostitutiva da quantificare e da versare, in unica soluzione o in 60 rate mensili a partire dal 30 novembre 2002, riguarda i periodi di paga dal 1° gennaio 2001fino al periodo di paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione. Per i successivi periodi alla data in cui è stata calcolata la contribuzione sostitutiva, le aziende devono presentare all’Istituto i modelli di dichiarazione trimestrale, tramite il modello "Dmag Unico"opportunamente predisposto. L’azienda che, ad esempio, presenta la dichiarazione di emersione il 20 ottobre 2002, procede alla compilazione del modello "Dmag Unico", relativo al IV trimestre 2002 comprendendovi i periodi dal 21 ottobre al 31 dicembre 2002. la presentazione deve avvenire alle normali scadenze. I contributi calcolati dall’Istituto sono posti in riscossione alle scadenze trimestrali previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo unitamente alla normale contribuzione utilizzando, per le aziende che occupano anche mano d’opera non emersa, un rigo a parte del modello F24 con la specifica causale "Emla" denominata "contribuzione sostitutiva per la regolarizzazione del lavoro sommerso, dovuta dai datori di lavoro agricolo - articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383".
4.1.3 Effetti in materia assicurativa.
Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti del 75 per cento per il periodo d’imposta 2002, per il periodo d’imposta 2003 e del 65 per cento per il periodo d’imposta 2004. La disposizione si riferisce, naturalmente, ai casi in cui i soggetti regolarizzati siano adibiti ad attività per le quali ricorre l’obbligo dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1 del Testo unico approvato con Dpr n.1124/10965 e successive modifiche e integrazioni. La riduzione nelle misure sopra indicate interessa i premi - ovvero le differenze di premio nell’ipotesi di regolarizzazione parziale - dovuti per gli 2002, 2003 e 2004. La predetta riduzione opera:
a) sui tassi ordinari stabiliti, per le lavorazioni esercitate dai lavoratori emersi, dalle tariffe premi approvate con Dm 12 dicembre 2000, così come determinati ai sensi degli articoli da 20 a 23 delle modalità di applicazione delle stesse Tariffe;
b) sui tassi supplementari previsti per l’assicurazione contro la silicosi e/o l’asbetosi, ove dovuta, eventualmente oscillati ai sensi dell’articolo 2 delle Modalità di applicazione della tabella di tali tassi approvate con il Dm 20 giugno 1988.
Sul premio così determinato non potrà essere operato alcun ulteriore abbattimento a titolo di sgravio o di altra agevolazioni contributiva.



di Romeo Gabellini(3°parte)

da "Il Centauro" n. 76
Lunedì, 05 Maggio 2003
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