DATORI
DI LAVORO CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DAL 25 APRILE
2002 (TRIENNIO AGEVOLATO 2002/2004)
Contribuzione
dovuta dal 1° gennaio 2002. Ai fini della compilazione del modello
DM10/2, da presentare a far tempo dal periodo di paga successivo a quello
in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione,
le aziende, con riferimento ai lavoratori totalmente in nero:
a) utilizzando i previsti codici qualifica (righi 10 e 11, codici O,
Y, eccetera) devono indicare nei quadri "B-C" del modello
DM10/2, rispettivamente, nel campo "numero dipendenti", il
numero di lavoratori interessati al programma di emersione, nel campo
"numero giornate", il numero delle giornate retribuite ovvero
il numero delle ore per i lavoratori part-time e nel campo "retribuzioni",
le retribuzioni mensili oggetto di emersione;
b) devono calcolare su dette retribuzioni l’importo della contribuzione
sostitutiva per i periodi correnti, stabilita nella misura del 7% per
l’anno 2002 (primo anno di emersione), del 9% per l’anno 2003
(secondo anno di emersione), e dell’11% per l’anno 2004 (terzo
anno di emersione) ed esporre il relativo importo nel campo "somme
a debito del datore di lavoro";
c) ai fini della denuncia della contribuzione sostitutiva dovuta per
l’anno in corso (dal 1° gennaio 2002 e fino al periodo di
paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione),
devono utilizzare il codice nel quadro "B-C" di nuova istituzione
"N002", preceduto dalla dicitura "ctr.sost" e seguito
dal numero di dipendenti cui si riferisce la contribuzione arretrata,
da riportare nel campo "numero dipendenti", dall’ammantare
delle retribuzioni di riferimento, da riportare nel campo "retribuzioni"
e dalla relativa contribuzione sostitutiva (nella misura del 7%) da
riportare ne campo "somme a debito del datore di lavoro";
nessun dato deve essere riportato nel campo "numero giornate".
Con riferimento, invece, ai "lavoratori in grigio", le aziende:
a) utilizzando il codice di nuova istituzione "G001", preceduto
dalla dicitura "ctr.sost", devono indicare in uno dei righi
in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, rispettivamente,
nel campo "numero dipendenti" il numero dei lavoratori interessati
all’emersione e nel campo "retribuzioni", le differenze
retributive oggetto di emersione; nessun dato deve essere riportato
nel campo "numero giornate";
b) devono calcolare su dette retribuzioni l’importo della contribuzione
sostitutiva per i periodi correnti stabilita nella misura del 7% per
l’anno 2002 (primo anno di emersione), del 9% per l’anno 2003
(secondo anno di emersione), e dell’11% per l’anno 2004 (terzo
anno di emersione) ed esporre il relativo importo nel campo "somme
a debito del datore di lavoro";
c) ai fini della denuncia della contribuzione sostitutiva dovuta per
l’anno in corso (dal 1° gennaio 2002 e fino al periodo di
paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione),
devono utilizzare il codice nel quadro "B-C" di nuova istituzione
"G002", preceduto dalla dicitura "ctr.sost" e seguito
dal numero di dipendenti cui si riferiscono le differenze retributive
e la contribuzione arretrata, da riportate nel campo "numero dipendenti",
dall’ammontare delle differenze retributive, da riportare nel campo
"retribuzioni" e dalla relativa contribuzione sostitutiva
(nella misura del 7%) da riportare nel campo "somme a debito del
datore di lavoro";
La sommatoria degli importi relativi ai contributi dovuti, esposti con
i predetti codici "N002" e "G002" nelle somme a
debito del datore di lavoro, deve essere riportata nel quadro "D"
(somme a credito del datore di lavoro) della stesso modello, contrassegnata
dal codice "N850", preceduto dalla dicitura "ctr.sost.".
Nel caso in cui l’azienda effettui il versamento in unica soluzione,
l’importo contraddistinto dal codice "N850", deve essere
indicato nei quadri "B-C" del modello DM10/2, nel campo "somme
a debito del datore di lavoro", contraddistinto dal codice "S007",
preceduto dalla dicitura "vers.ctr.sost.". nessun dato deve
essere indicato nei campi "numero dipendenti", "numero
giornate e "retribuzione". Qualora invece l’azienda intenda
avvalersi del versamento in forma dilazionata (60 rate a decorrere dal
30 novembre 2002) la rata mensile è determinata, dividendo l’importo
dei contributi indicati al codice "N850", per il numero delle
rate. L’importo della rata deve essere indicato in ciascun mese,
nei quadri "B-C" del modello DM10/2, utilizzando il codice
"S060", preceduto dalla dicitura "rat.contr.sost.".
La contribuzione arretrata dovuta per l’anno 2002 (dal 1°
gennaio 2002 e fino al periodo di paga in corso alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione), sia nel caso di versamento in unica
soluzione che in forma rateale, può essere denunciata con il
modello DM10 riferito al periodo di paga "11.2002". In questo
caso il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata deve essere
effettuato entro il 16 dicembre 2002.
DATORI
DI LAVORO CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE PRIMA DEL
25 APRILE 2002 (TRIENNIO AGEVOLATO 2001/2003)
Contribuzione
dovuta dal 1° gennaio 2002 (secondo anno di emersione). Ai
fini della compilazione del modello DM10/2, da presentare a far tempo
dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di presentazione
della dichiarazione di emersione, le aziende, con riferimento ai lavoratori
totalmente in nero:
a) utilizzando i previsti codici qualifica (righi 10 e 11, codici O,
Y, eccetera) devono indicare nei quadri "B-C" del modello
DM10/2, rispettivamente, nel campo "numero dipendenti", il
numero di lavoratori interessati al programma di emersione, nel campo
"numero giornate", il numero delle giornate retribuite ovvero
il numero delle ore per i lavoratori part-time e nel campo "retribuzioni",
le retribuzioni mensili oggetto di emersione;
b) devono calcolare su dette retribuzioni l’importo della contribuzione
sostitutiva per i periodi correnti, stabilita nella misura del 9% per
l’anno 2002 (secondo anno di emersione) e dell’11% per l’anno
2003 (terzo anno di emersione) ed esporre il relativo importo nel campo
"somme a debito del datore di lavoro";
c) ai fini della denuncia della contribuzione sostitutiva dovuta per
l’anno in corso (dal 1hgennaio 2002 e fino al periodo di paga in corso
alla data di presentazione della dichiarazione di emersione), devono
utilizzare il codice nel quadro "B-C" di nuova istituzione
"N002", preceduto dalla dicitura "ctr.sost" e seguito
dal numero di dipendenti cui si riferisce la contribuzione arretrata,
da riportare nel campo "numero dipendenti", dall’ammontare
delle retribuzioni di riferimento, da riportare nel campo "retribuzioni"
e dalla relativa contribuzione sostitutiva (nella misura del 9%) da
riportare ne campo "somme a debito del datore di lavoro";
nessun dato deve essere riportato nel campo "numero giornate".
L’importo in questione, ove non sia stato già versato, può
essere oggetto di rateizzazione secondo le istruzioni successive.
Con riferimento, invece, ai "lavoratori in grigio", le aziende:
a) utilizzando il codice di nuova istituzione "G001", preceduto
dalla dicitura "ctr.sost", devono indicare in uno dei righi
in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, rispettivamente,
nel campo "numero dipendenti" il numero dei lavoratori interessati
all’emersione e nel campo "retribuzioni", le differenze
retributive oggetto di emersione; nessun dato deve essere riportato
nel campo "numero giornate";
b) devono calcolare su dette retribuzioni l’importo della contribuzione
sostitutiva per i periodi correnti, stabilita nella misura del 9% per
l’anno 2002 (secondo anno di emersione) e dell’11% per l’anno
2003 (terzo anno di emersione) ed esporre il relativo importo nel campo
"somme a debito del datore di lavoro";
c) ai fini della denuncia della contribuzione sostitutiva dovuta per
l’anno in corso (dal 1° gennaio 2002 e fino al periodo di
paga in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione),
devono utilizzare il codice nel quadro "B-C" di nuova istituzione
"G002", preceduto dalla dicitura "ctr.sost" e seguito
dal numero di dipendenti cui si riferiscono le differenze retributive
e la contribuzione arretrata, da riportate nel campo "numero dipendenti",
dall’ammontare delle differenze retributive, da riportare nel campo
"retribuzioni" e dalla relativa contribuzione sostitutiva
(nella misura del 9%) da riportare nel campo "somme a debito del
datore di lavoro". L’importo in questione, ove non sia stato
già versato, può essere oggetto di rateizzazione secondo
le istruzioni successive.
Contribuzione dovuta per l’anno 2001 (primo anno del triennio di
emersione). L’importo della contribuzione dovuta è determinando
applicando al maggior imponibile retributivo di competenza dell’intero
anno (retribuzioni relative ai mesi da gennaio a dicembre 2001, comprese
tredicesima e altre mensilità ovvero differenze retributive per
i "lavoratori in grigio") o di parte dell’anno, qualora
l’inizio del rapporto sia intervenuto nel corso del 2001, l’aliquota
sostitutiva del 7 %. L’importo così determinato deve essere
esposto nei quadri "B-C" del modello DM10/2 contrassegnato
dai seguenti codici:
a) per i lavoratori totalmente in nero : "N003" preceduto
dalla dicitura "ctr.sost." e seguito dal numero di lavoratori
interessati e dall’ammontare delle retribuzioni imponibili;
b) per i "lavoratori in grigio": "G003" preceduto
dalla dicitura "ctr.sost." e seguito dal numero di lavoratori
e dalle differenze retributive.
Nessun dato deve essere indicato nel campo "numero giornate".
La sommatoria degli importi relativi ai contributi dovuti, esposti con
i predetti codici "N003" e "G003" nelle somme a
debito del datore di lavoro, deve essere riportata nel quadro "D"
(somme a credito del datore di lavoro) dello stesso modello, contrassegnata
dal codice "N850", preceduto dalla dicitura "ctr.sost.".
Nel caso in cui l’azienda effettui il versamento in unica soluzione,
l’importo contraddistinto dal codice "N850", deve essere
indicato nei quadri "B-C" del modello DM10/2, nel campo "somme
a debito del datore di lavoro", contraddistinto dal codice "S007",
preceduto dalla dicitura "vers.ctr.sost.". Nessun dato deve
essere indicato nei campi "numero dipendenti", "numero
giornate e "retribuzione". Qualora invece l’azienda intenda
avvalersi del versamento in forma dilazionata (60 rate a decorrere dal
30 novembre 2002) la rata mensile è determinata, dividendo l’importo
dei contributi dovuti per l’anno 2001, indicati al codice "N850",
per il numero delle rate. Nel caso in cui l’azienda non abbia già
versato gli importi riferiti ai periodi pregressi dell’anno in
corso, nell’ammontare delle somme da indicare con il codice "N850"
devono essere compresi gli importi esposti con i codici "N002"
e "G002". L’importo della rata deve essere indicato in
ciascun mese utilizzando il codice "S060", preceduto dalla
dicitura "rat.contr.sost.". La contribuzione dovuta per l’anno
2001, sia nel caso di versamento in unica soluzione che in forma rateale,
può essere denunciata con riferimento al periodo "11.2002".
In questo caso il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata
deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2002. Il versamento della
contribuzione sostitutiva, sia essa riferita all’anno 2001 che
ai mesi del 2002, deve essere effettuato cumulativamente, nell’importo
corrispondente al saldo del modello DM10/2, riferito alla posizione
aziendale contraddistinta dal codice 7Y, utilizzando il modello F24,
con indicazione, nella sezione Inps, della casuale di versamento di
nuova istituzione Emdm, denominata "contribuzione sostitutiva per
la regolarizzazione del lavoro sommerso, dovuta dai datori di lavoro
tenuti al versamento a mezzo denuncie mensili - articolo 1, comma
2, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383". Tali importi,
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge,
non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione
di alcuna imposta, tassa o contributo. Essi, pertanto, vanno versati
per intero, anche se sul modello F24 sussistono crediti a favore del
datore di lavoro a qualsiasi altro titolo.
4.1.2.3 Datori di lavoro agricoli. Le aziende agricole che emergono
devono presentare la dichiarazione aziendale, modello "DA",
alle Sedi Inps competenti, con apposta la dicitura sul frontespizio
"Legge 383/2001", unicamente alla ricevuta dell’avvenuta
presentazione della dichiarazione di emersione. Il codice azienda da
indicare nel predetto modello "DA" deve essere composto dal
codice provincia Istat, codice Comune, codice fiscale e progressivo
azienda che dovrà essere pari a:
• "33" per le aziende che non sono note all’Istituto
come aziende agricole;
• "44" per le aziende già note all’Istituto.
Le aziende che hanno presentato la dichiarazione di emersione dal 25
aprile 2002, versano una contribuzione sostitutiva per gli anni dal
2002 al 2004. per i periodi dal 1° gennaio 2002 e fino alla data
di presentazione della predetta domanda la contribuzione sostitutiva
deve essere quantificata dall’azienda secondo le misure precedentemente
indicate (punto 4.1.2). Pertanto, per esempio, se l’azienda presenta
la dichiarazione di emersione in data 20 ottobre 2002 deve quantificare
la contribuzione sostitutiva dovuta dal 1° gennaio 2002 e fino
alla predetta data. Tale contribuzione deve essere comunicata alla competente
sede Inps corredata dalle seguenti informazioni:
a) anagrafica completa del/i lavoratore/i (con l’indicazione se
totalmente emerso o parzialmente emerso);
b) codice fiscale; c) categoria Oti;
d) retribuzione emersa;
e) giornate emerse.
Le
sedi Inps, alla ricezione della documentazione suddetta, provvedono
al rilascio della code-line da indicare sul modello F24, accanto alla
causale "Emla", tramite cui avviene il pagamento rateale,
in 60 rate di cui la prima a partire dal 30 novembre 2002, senza aggravio
di interessi, o in unica soluzione comunque entra il 30 novembre 2002.
Considerato il termine unificato per il pagamento delle imposte e contributi,
i versamenti possono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo
a quello di scadenza. Gli stessi adempimenti e le stesse modalità
di calcolo devono essere seguite dalle aziende che hanno presentato
la dichiarazione prima del 25 aprile 2002. in questo caso, tuttavia,
la contribuzione sostitutiva da quantificare e da versare, in unica
soluzione o in 60 rate mensili a partire dal 30 novembre 2002, riguarda
i periodi di paga dal 1° gennaio 2001fino al periodo di paga in
corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione. Per
i successivi periodi alla data in cui è stata calcolata la contribuzione
sostitutiva, le aziende devono presentare all’Istituto i modelli
di dichiarazione trimestrale, tramite il modello "Dmag Unico"opportunamente
predisposto. L’azienda che, ad esempio, presenta la dichiarazione
di emersione il 20 ottobre 2002, procede alla compilazione del modello
"Dmag Unico", relativo al IV trimestre 2002 comprendendovi
i periodi dal 21 ottobre al 31 dicembre 2002. la presentazione deve
avvenire alle normali scadenze. I contributi calcolati dall’Istituto
sono posti in riscossione alle scadenze trimestrali previste dalle vigenti
disposizioni di legge per il settore agricolo unitamente alla normale
contribuzione utilizzando, per le aziende che occupano anche mano d’opera
non emersa, un rigo a parte del modello F24 con la specifica causale
"Emla" denominata "contribuzione sostitutiva per la regolarizzazione
del lavoro sommerso, dovuta dai datori di lavoro agricolo - articolo
1, comma 2, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383".
4.1.3
Effetti in materia assicurativa. Ai fini dell’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano
tassi di premio ridotti del 75 per cento per il periodo d’imposta
2002, per il periodo d’imposta 2003 e del 65 per cento per il periodo
d’imposta 2004. La disposizione si riferisce, naturalmente, ai
casi in cui i soggetti regolarizzati siano adibiti ad attività
per le quali ricorre l’obbligo dell’assicurazione ai sensi
dell’articolo 1 del Testo unico approvato con Dpr n.1124/10965
e successive modifiche e integrazioni. La riduzione nelle misure sopra
indicate interessa i premi - ovvero le differenze di premio nell’ipotesi
di regolarizzazione parziale - dovuti per gli 2002, 2003 e 2004.
La predetta riduzione opera:
a)
sui tassi ordinari stabiliti, per le lavorazioni esercitate dai lavoratori
emersi, dalle tariffe premi approvate con Dm 12 dicembre 2000, così
come determinati ai sensi degli articoli da 20 a 23 delle modalità
di applicazione delle stesse Tariffe;
b)
sui tassi supplementari previsti per l’assicurazione contro la
silicosi e/o l’asbetosi, ove dovuta, eventualmente oscillati ai
sensi dell’articolo 2 delle Modalità di applicazione della
tabella di tali tassi approvate con il Dm 20 giugno 1988.
Sul
premio così determinato non potrà essere operato alcun
ulteriore abbattimento a titolo di sgravio o di altra agevolazioni contributiva. |