REVISIONE DEI VEICOLI - MODALITÀ DI PROVA DEI VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA MAGGIORE DI 3,5 TONNELLATE Chiarimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |
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Il
Ministero dei Trasporti, ha confermato che, dal 1 Gennaio 2004, i veicoli
di massa complessiva superiore a 3,5 ton dovranno presentarsi alla prova
di revisione con un peso complessivo pari almeno al 65% della massa a
pieno carico.
Come noto, la sopradescritta modalità di revisione avrebbe già dovuto essere operativa dallo scorso 1 Giugno; tuttavia, una circolare del Ministero dei Trasporti ne ha differito l’entrata in vigore, posticipandola al 1 Gennaio 2004, a seguito di alcuni problemi verificatisi durante l’applicazione del suddetto metodo di revisione su alcune tipologie di mezzi pesanti. La soluzione di tali problemi è stata demandata ad un apposito gruppo di lavoro. Il Ministero ha peraltro previsto la possibilità, per i singoli Uffici periferici della MCTC, di graduare l’applicazione del nuovo sistema, ferma restando l’applicazione dello stesso a partire dal 1 Aprile del 2004. In merito alle modalità di svolgimento della revisione sul veicolo carico, il Ministero ha affermato quanto segue: 1) i veicoli da sottoporre a revisione dovranno essere caricati con la merce da trasportare, ad esclusione delle merci pericolose o di quelle che possono danneggiare o imbrattare le apparecchiature utilizzate per la revisione. In alternativa, l’impresa può caricare il veicolo con zavorre (sacchi di sabbia/cemento, blocchi di pietra, acqua e simili) a patto che queste diano garanzia di stabilità durante le prove. 2) Il peso del veicolo caricato deve essere pari ad almeno il 65% della sua massa complessiva autorizzata; il carico per asse deve, comunque, essere compatibile con i limiti massimi consentiti dai frenometri; 3) Per i veicoli muniti di strutture ribaltabili, non occorre procedere alla verifica del funzionamento dell’apparecchiatura di ribaltamento. 4) Le verifiche e prove dei sistemi di attacco e quelle di tenuta del freno di stazionamento dei veicoli rimorchiati, saranno eseguite, per quanto possibile, con i veicoli carichi. Il Ministero, inoltre, ha individuato una serie di veicoli che, diversamente dalla generalità dei mezzi pesanti, possono essere revisionati anche a vuoto (o, comunque, con un carico di peso inferiore al 65% della massa complessiva del mezzo). Tali veicoli sono i seguenti: a) veicoli muniti di cisterne o serbatoi per il trasporto di merci pericolose; b) veicoli per il trasporto di animali vivi; c) betoniere; d) veicoli per trasporto specifico di rifiuti; e) eventuali altri particolari casi in cui l’operazione di carico del veicolo può pregiudicare la funzionalità del veicolo stesso, a prudente valutazione delle Direzioni d’intesa con i Dirigenti Coordinatori. I veicoli sopra indicati, tuttavia, dovranno essere revisionati a carico, qualora, al termine delle prove effettuate, venga accertata un’efficienza frenante inferiore a quella minima, stabilita in base alle rispettive categorie di appartenenza. In ultimo, il Ministero, a seguito della scarsa attendibilità dei risultati scaturiti dalle prove di frenata eseguite mediante frenometri a piastra, ha fissato al 30.6.2004 il termine ultimo per l’utilizzo dei suddetti frenometri; pertanto, dal prossimo 1 Luglio le prove di frenata dovranno essere svolte esclusivamente su banchi a rulli.
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