MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 2005 (G.U. n. 304 del 31.12.2005)
Adozione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), recante disposizioni in materia di "Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto"; Visto, in particolare, l’art. 60-bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (1), in materia di "Solidarietà nel pagamento dell’imposta"; Ritenuta la necessità di individuare i settori per i quali opera la solidarietà nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, al fine di contrastare i fenomeni di frode che incidono direttamente sul bilancio dell’Unione europea e, quindi, sulle risorse disponibili per l’attuazione delle politiche comunitarie; Su proposta dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di Finanza;
Decreta:
Art. 1 Solidarietà passiva 1. La solidarietà nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, soggetti passivi d’imposta, prevista dall’art. 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni: a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d.. 87.03; v.d. 87.04); b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29); c) personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73); d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2005 Il Ministro: TREMONTI | |
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