Colpa e cronotachigrafo
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Ribadendo un orientamento già affermato in passato, assai di recente la Suprema Corte ha stabilito che "in tema di illeciti amministrativi, a norma dell’art. 3 legge 24.11.1981 n. 689, la semplice colpa è sufficiente a integrare l’elemento soggettivo, ed al fine di escludere ogni responsabilità, non basta l’ignoranza della sussistenza dei presupposti dell’illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell’ipotesi dell’infrazione di cui all’art. 179 D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, (circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante), può ritenersi l’ignoranza incolpevole solo ove si dimostri il rispetto dell’ordinaria diligenza, consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo, tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione" (Cass. 10.9.2002, n. 13165). La nota saliente di questa sentenza è che essa, oltre, come detto, a confermare un indirizzo già riconosciuto, tiene desta l’attenzione su una tendenza che l’ordinamento sta doverosamente mutuando dall’evoluzione sociale in senso sempre più tecnologico, ossia dalla crescente (e divorante) "tecnologizzazione" di tutte le forme di comunicazione e di percezione.Anche qui, il rispetto dell’osservanza di una norma di legge, nel caso concreto, è affidato a uno strumento tecnico, il cronotachigrafo. Un’anomalia di questo strumento, però, dato il suo livello esclusivo di tecnicità, non può essere imputata a chi se ne serve, in quanto costui non ha la preparazione e la capacità necessaria per regolare, riparare, forse nemmeno per accorgersi di un funzionamento irregolare dello strumento, che non si traduca in un vizio palese (l’inerzia radicale dello strumento, ad esempio). Per esimersi da responsabilità, il conducente deve solo controllare che lo strumento funzioni (ad esempio, compiendo un breve tratto di strada e osservando che le lancette si attivino con uno schema e una frequenza tali da apparire, ad una occhiata sommaria e profana, fedeli). Per il resto, nel caso di non funzionamento, ad esempio, in itinere, del quale è plausibile che il conducente non si sia accorto, quest’ultimo non risponde.Fin qui, nulla di trascendentale. D’altronde, si tratta di accettare, ancora una volta, come gli spazi della colpa "umana" siano sempre più ristretti, dato che l’uomo si affida sempre più alle macchine. Allo stesso modo, ad esempio, l’eccesso di velocità è diventato un affare sempre più esclusivo della tecnologia (si accerta tramite autovelox o telelaser, non certo con osservazioni sulla strada o testimonianze). Quello che piuttosto ci si deve invece chiedere è se, in certi ambiti, non debbano essere rivisti gli ambiti di radicazione della colpa, in particolare se non si debbano riaffermare criteri di responsabilità oggettiva legati al rischio d’impresa, il quale, in questo caso implica la necessità di servirsi comunque di uno strumento che può guastarsi. Questo, in diritto amministrativo punitivo, allo stesso modo in cui avviene tuttora in diritto civile. D’altronde, chi si è giovato di uno strumento guasto, e ha così viaggiato in violazione delle regole, ha posto in essere una condotta che l’ordinamento respinge. A questo punto le strade sono due. O accollare comunque al conducente (e ai corresponsabili per legge) il cattivo funzionamento dello strumento (allo stesso modo in cui, comunque, è prevista la responsabilità solidale di tali "corresponsabili", ai sensi dell’art. 6 legge 689/1981), oppure interessare i costruttori e commercializzatori dei cronotachigrafi (assumendo una responsabilità analoga, ad esempio, a quella civilistica per "vizio di costruzione", magari stabilendo ex lege un congruo periodo in cui è dovuta la garanzia di funzionamento). D’altro canto, si tratta di strumenti che devono assolvere una funzione pubblicistica di verifica dell’osservanza di norme di circolazione stradale, per i quali non sarebbe poi così esorbitante stabilire un contrappeso sul piano della responsabilità. Altrimenti, sulla base della giurisprudenza sopra citata, si rischia di legittimare il principio (estremo fin che si vuole, ma possibile) che chi fabbrica o commercia strumenti così delicati come i cronotachigrafi (ai quali, come detto, è attribuita una finalità pubblicistica) possono liberamente immettere nel mercato articoli difettosi senza che la loro responsabilità abbia un riflesso amministrativo. Sul piano della ratio legis, quindi, ci sarebbero i presupposti di una simile estensione di responsabilità. Né questo toccherebbe il principio base di tutto il diritto amministrativo punitivo, che è quello di ispirarsi, per quanto sia possibile, al diritto penale, in particolare al principio della personalità della responsabilità. La deroga, come detto, sarebbe giustificata dalla natura e dalla funzione dello strumento. * Gip presso il Tribunale di Forlì |